CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 33488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03534MV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15690/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso appaiono manifestamente infondate in merito alla questione delta causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte di appello di Milano correttamente tenuto conto della differenza tra atto arbitrario del pubblico ufficiale e atto illegittimo, fornendo una motivazione del tutto coerente alle risultanze istruttorie in merito alle corrette modalità dell'operato degli agenti della Polizia di Stato, considerato che perché si configuri l'atto arbitrario ,è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico o si avvalga del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile/ ne consegue che neppure la mera illegittimità dell'atto si identifica con l'arbitrarietà del medesimo, laddove il ricorrente confonde i due profili, reputando giustificata la reazione dell'imputato sul piano oggettivo e non putativo, a fronte di un intervento del tutto legittimo degli agenti di polizia nel contesto di una operazione complessa che coinvolgeva un gruppo cospicuo di persone violente che rendeva necessario l'utilizzo di mezzi di contenzione come l'ammanettamento, a prescindere dagli approfondimenti investigativi sulle responsabilità dei singoli; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]