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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 38878/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sante le conclusioni del PG P. 1—o,t; clut c-cl-A-«-cf—t) j

142. CC--"Oefek [OSCURATO:PERSONA]) OfAi .5‹ C-42>V)-0 /21-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 16 novembre 2022 la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i reati oggetto di affermazione di responsabilità con la sentenza GUP [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2022) nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.200,00 di multa.

La decisione di primo grado è stata confermata nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 La decisione di primo grado, in rapporto alla entità della pena inflitta (superiore a tre anni di reclusione), aveva applicato le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena.

Si evidenzia che la rideterminazione della pena - di cui alla sentenza gravata - le rende inapplicabili.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione di secondo grado, nel rideterminare (sia pure a seguito di concordato sui motivi di appello) la durata della pena principale in misura inferiore ad anni tre di reclusione determina la illegalità delle pene accessorie, in rapporto a quanto previsto dagli artt.29 e 32 cod.pen. .

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione delle pene accessorie.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ce elimina. o a-A> Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sante le conclusioni del PG P. 1—o,t; clut c-cl-A-«-cf—t) j 142. CC--"Oefek [OSCURATO:PERSONA]) OfAi .5‹ C-42>V)-0 /21-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 16 novembre 2022 la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i reati oggetto di affermazione di responsabilità con la sentenza GUP [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2022) nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. La decisione di primo grado è stata confermata nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 La decisione di primo grado, in rapporto alla entità della pena inflitta (superiore a tre anni di reclusione), aveva applicato le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena. Si evidenzia che la rideterminazione della pena - di cui alla sentenza gravata - le rende inapplicabili. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione di secondo grado, nel rideterminare (sia pure a seguito di concordato sui motivi di appello) la durata della pena principale in misura inferiore ad anni tre di reclusione determina la illegalità delle pene accessorie, in rapporto a quanto previsto dagli artt.29 e 32 cod.pen. . La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione delle pene accessorie. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ce elimina. o a-A> Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38878/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris