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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33841/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione relativo agli artt. 385 c.p. e 131 bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello.

Che reitera la diversa lettura dei fatti, respinta con motivazione adeguata (pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore (---) II Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione relativo agli artt. 385 c.p. e 131 bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello. Che reitera la diversa lettura dei fatti, respinta con motivazione adeguata (pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore (---) II Pres
Sentenza Cassazione n. 33841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris