CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22731/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , nonché quanto al soloBenenato, anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla REV [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore, rappresentatee difese da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] SE -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1 327 /202 1 , depositata il 30 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 Oggetto:mutuo fondiario dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositatail 30 giugno 2021, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le loro domande di accertamento : della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso dalla società con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop. p.a. per il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 t.u.b.e per simulazione in quanto destinato alla [OSCURATO:SOCIETA].; della nullità delle clausole di tale contratto aventi a oggetto le penali e le spese applicate sul conto corrente di appoggio del mutuo e sul contratto di mutuo stessoe, per violazione del divieto di anatocismo, la capitalizzazione periodica degli interessi ; della violazione del principio di trasparenza e dell’art. 1375 cod. cv. rispetto alla clausola avente a oggetto il tasso di interessi convenzionali, nonché dell’illegittima segnalazione della società presso la Centrale dei Rischi; -la Corte di appello, dopo aver dato atto che la banca convenuta aveva chiamato in giudizio per manleva la [OSCURATO:PERSONA] of Europe SE, poi [OSCURATO:PERSONA] SE, ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per applicazione di interessi usurari e superamento del limite di finanziabilità, con conseguente revoca della iscrizione ipotecaria sui beni della mutuataria, e condannato la banca alla restituzione della somma di euro 48.300,00 e alrisarcimento dei danni, liquidati in euro 1.2000.000,00, somma interamente compensata con la sorte capitale del mutuo; - ha, quindi, accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, e della [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop. p.a., costituitasi in primo grado sia in proprio, quale avente causa della banca mutuante ex art. 43, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sia quale servicerincaricato dalla REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 180; -ha, in particolare, osservato che il tasso contrattuale era inferiore al tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura e che il contratto di mutuo fondiario, da ritenersi nullo per superamento del limite di finanziamento, doveva riqualificarsi quale un mutuo ipotecario comune e ciò determinava il rigetto delle domande attoree; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resistono con unico controricorso la REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -la [OSCURATO:PERSONA] SE non spiega alcuna difesa ; - parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt.112, 324 e 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per aver la sentenza impugnatariqualificato il contratto di mutuo fondiario, in riforma della sentenza di primo grado, senza che fosse stata proposta alcuna impugnazione, così violando il giudicato interno formatosi sul punto; -il motivo è inammissibile; - i l giudice d ’ appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere - dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica(cfr. Cass. 22 ottobre 2025, n. 28083; Cass. 15 maggio 2019, n. 12875; Cass.20 maggio 2012, n. 10617 ) ; - tale potere di riqualificazione del contratto non può, inoltre, essere esercitato qualora sulla qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado si sia formato un giudicato interno; - tuttavia, il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando, tra le altre circostanze,la qualificazione giuridica d’un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti , potendo altrimenti il giudice d’appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado(cfr. Cass. 30 novembre 2023, n. 31330; Cass. 8 maggio 2023, n. 12159; Cass. 19 marzo 2018, n. 6716); -nel caso in esame, incontroverso che la riqualificazione del contratto dedotto in giudizio non ha alteratoil petitum e la causa petendi, parte ricorrente non offre alcuna indicazione in ordine al fatto che la qualificazione del contratto sia stata oggetto di contestazione in primo grado o, comunque, sia stata specificamente esaminata dal giudice, risolvendo sul punto una controversia, né utili elementi in proposito possono trarsi dalla sentenza impugnata; -ne consegue che la doglianza pecca della necessaria specificità; -con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 113cod. proc. civ. , 38 t.u.b. e 1418 cod. civ. e della delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995, per aver la Corte d’appello ritenuto rispettato il limite di finanziabilità benché il T ribunale, sia pure implicitamente, avesse deciso la questione in senso favorevole per i ricorrenti e sul punto la banca appellata, contumace primo grado, non avesseformulato alcuna impugnazione incidentale, con conseguente formazionedi un giudicato interno al riguardo; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muove dall’assunto dell’erroneità della statuizione avente a oggetto la riqualificazione del contratto in termini di mutuo ordinario operata dal giudice di appello, statuizione che, tuttavia, resiste alla censura articolata con il primo motivo; - anche tale doglianza, dunque , si rivela anch’essa priva della necessaria specificità; - del pari, non specifico è il motivo nella parte in cui lamenta l’impossibilità per il giudice di appello di convertire il contratto di mutuo fondiario ritenuto nullo in uncontratto di mutuo ordinario in assenza di una specifica domanda di parte, atteso che, come rilevato in precedenza, tale giudice, lungi dal convertire il contratto dedotto in giudizio,lo ha riqualificato e il potere di riqualificazione non esige una domanda di parte; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul punto della validità del contratto di mutuo fondiario concluso in violazione del limite di cui all’art. 38 t.u.b. solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, appare opportuno compensare integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio; P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello