CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 32867/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) BISCI Mauro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi ovvero, in subordine, di quello proposto personalmente dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte da BISCI Mauro, anche nella qualità di procuratore del terzo interessato [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 26/01/2022 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Il Tribunale ha ritenuto ormai venuto meno l'interesse al gravame, alla luce del provvedimento di restituzione della merce oggetto del decreto impugnato. 2. Ricorrono per cassazione con unico atto il BISCI e la [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame della [OSCURATO:SOCIETA] nonostante il decreto di restituzione fosse condizionato alla rimozione della "bandiera italiana dal logo figurativo degli articoli a venire della [OSCURATO:SOCIETA] che risulteranno fabbricati all'estero". Si censura l'ordinanza per aver ritenuto il difetto di interesse, dato che comunque la prospettazione accusatoria aveva creato un clima di incertezza e confusione nei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e i partner commerciali, tanto più che il marchio oggetto di contestazione, legittimamente registrato ed utilizzato, non aveva mai dato adito a rilievi da parte dei pubblici ufficiali: si richiama, a sostegno, un precedente giurisprudenziale che aveva ritenuto ammissibile il riesame in caso di dissequestro sottoposto a condizione, in una prospettiva di garanzia di rapida risposta alla domanda di giustizia. La difesa richiama, altresì, la giurisprudenza in tema di sequestri informatici. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riesame del BISCI. Si censura l'omessa valutazione della posizione del predetto ricorrente, in relazione al quale si era evidenziato l'interesse dell'indagato alla rimozione del provvedimento anche prescindendo dalla restituzione della cosa, con specifico riguardo alla finalità di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Deve invero ritenersi immune da censure la decisione del Tribunale, la quale si pone in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, che individua una necessaria correlazione tra l'interesse ad impugnare e la persistenza dell'effetto ablativo conseguente all'esecuzione del decreto di sequestro, ed impone di adottare, al venir meno di quell'effetto, una declaratoria di inammissibilità del gravame (cfr. per tutte, sul punto, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01). 2.1. Ben consapevole della granitica giurisprudenza in materia (che certo non può essere superata valorizzando il "clima di incertezza e confusione" che si sarebbe creato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e i partner commerciali), la difesa dei ricorrenti 2 ha per un verso richiamato un precedente che, in una fattispecie di restituzione sottoposta a condizione, aveva riconosciuto la persistenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione. Per altro verso, è stata evocata, a sostegno della tesi sostenuta, l'elaborazione giurisprudenziale in tema di sequestri informatici. 2.2. Entrambe le prospettazioni difensive non possono essere condivise. Quanto al primo aspetto, coglie nel segno l'osservazione del Tribunale in ordine all'inconferenza del precedente segnalato, dal momento che la restituzione del materiale è stata disposta, nella fattispecie qui in esame, senza alcuna condizione: l'inserimento nel decreto della locuzione "purchè sia rimossa la bandiera italiana dal logo figurativo degli articoli a venire [OSCURATO:SOCIETA]. che saranno fabbricati all'estero" risulta del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, avendo ad oggetto unicamente un generico impegno valevole per il futuro, e relativo ad una eventuale ulteriore produzione di analoga utensileria. In ordine al secondo aspetto, è sufficiente qui richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare» (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01). Risulta del tutto evidente l'improprietà dell'accostamento operato dai ricorrenti, essendo la persistenza dell'interesse ad impugnare, dopo la restituzione del supporto informativo, indissolubilmente legata all'interesse alla disponibilità esclusiva delle informazioni contenute nel supporto medesimo. 3. Per ciò che specificamente riguarda l'impugnazione del BISCI, deve anzitutto escludersi l'ipotesi di una omessa pronuncia, nei suoi confronti, da parte del Tribunale del riesame: il dispositivo è invero inequivoco nel riferirsi ai "ricorrenti", entrambi condannati al pagamento delle spese del procedimento incidentale. Deve piuttosto ritenersi che, anche con riferimento alla posizione dell'indagato, il Tribunale abbia conferito un rilievo decisivo al difetto di interesse conseguente alla restituzione del materiale sequestrato, così implicitamente disattendendo la prospettazione difensiva: impostazione fondata sul minoritario indirizzo secondo cui l'interesse dell'indagato potrebbe comunque ravvisarsi nell'intento di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del patrimonio utilizzabile (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01, citata dal ricorrente). Al riguardo - e prescindendo dalla genericità della deduzione, non avendo il ricorrente chiarito il proprio interesse ad espungere dal fascicolo un materiale di cui il P.M., re me/ius perpensa, aveva disposto l'integrale restituzione all'avente 3 diritto - si ritiene di dover dar seguito al contrario e prevalente orientamento secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso sequestro probatorio di bene già restituito a soggetto diverso dallo stesso, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro» (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la valutazione sulla legittimità dell'apprensione del bene e della utilizzabilità dello stesso come mezzo di prova deve essere condotta nella sede naturale del processo di merito). Si tratta di un indirizzo interpretativo ribadito anche in epoca recentissima (Sez. 6, n. 18969 del 09/02/2022, Caponeri), con argomentazioni che appare qui opportuno riportare compiutamente: «4. il Collegio non condivide quell'orientamento - che la difesa del ricorrente richiama - secondo cui sussisterebbe comunque un interesse all'impugnazione da parte del soggetto indagato teso ad elidere dal panorama probatorio il dato obiettivo dell'esistenza di determinati beni quando gli stessi siano stati illegittimamente acquisiti (Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273, Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). Ed invero, deve essere data continuità al differente e comunque maggioritario indirizzo a mente del quale «è inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene» (tra le tante: Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, 274975; Sez. 2, n. 24958 del 14/06/2007, Cal, Rv. 236759; Sez. 2, n. 1480 del 23/03/1999, Ferrari, Rv. 213306). Nella stessa direzione va quella giurisprudenza che affronta la specifica questione sottoposta ad esame che ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso un sequestro probatorio di bene già restituito, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029). 5. Diversamente opinando, infatti, non troverebbe logica spiegazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di osservare che, quando il bene appartiene a terzi, il ricorso proposto dal soggetto indagato è inammissibile (Sez. 3, n. 25072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231), non essendo pertanto apprezzabile un interesse che si risolva nella mera elisione probatoria di quanto oggetto di ablazione. Appare ovvio che, qualora fosse riconosciuta autonoma rilevanza e conseguente concreto interesse in ordine alla decisione del Tribunale del riesame in capo al soggetto che si sente pregiudicato dall'utilizzo di un elemento probatorio, 4 non vi sarebbe ragione per non ritenere legittimato al ricorso anche colui che non è invece titolato alla restituzione. Se tale interesse non viene riconosciuto al terzo, non vi è motivo di riconoscerlo al soggetto titolato alla restituzione allorché questa sia stata già conseguita». 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condan