CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 11038/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24877/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 44, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio DS E ASSOCIATI , rappresentatae difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1308/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 797 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina,che aveva ritenuto legittimo il licenziamento con preavviso intimato al ricorrente, dirigente veterinario, dalla ASL di Latina ed Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA CONTESTAZIONE R.G.N.24877/2021 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC aveva ritenuto infondate le domande, volte ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato nonché il risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data del recesso sino a quella della riammissione in servizio; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che, a seguito di segnalazioni anonime, nel luglio del 2014 l’Azienda aveva istituito una commissione di indagine sul rispetto dell’orario di servizio, e la commissione, che aveva concluso gli accertamenti nel settembre dello stesso anno, il 22 settembre 2014 aveva trasmesso gli atti al dirigente responsabile dell’ufficio risorse umane; 3. dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA],nel periodo 1° ottobre 2010/30 giugno 2014,aveva accumulato un debito orario di 1.030 ore e 62 giorni di assenza ingiustificata, sicché l’ufficio, con nota del 17 ottobre 2014, aveva provveduto ad avviare il procedimento disciplinare con la contestazione dell’addebito; 4. il giudice d’appello, per quel che qui rileva, ha ritenuto tempestiva la contestazione ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenereche i termini imposti dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 decorrono dal momento in cui gli atti giungono a conoscenza dell’Ufficio competente per il procedimento disciplinare; 5. ha aggiunto che nessun elemento consentiva di ritenere che, prima degli accertamenti ispettivi, il datore di lavoro avesse contezza delle assenze ingiustificate e delle timbrature irregolari e, pertanto , ha escluso, oltre all’eccepita tardività, anche la denunciata lesione del legittimo affidamento, rilevando che quest’ultimo può essere opposto al datore solo qualora lo stesso abbia tollerato un comportamento del quale era conoscenza; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese la Asl di Latina, con tempestivo controricorso; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 55 bis, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’eccepita tardività del procedimento disciplinare, che andava, invece, accertata e dichiarata, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, perché non è consentito al datore di lavoro di «cumulare gli addebiti» e di contestarli a distanza di anni dalla commissione dei fatti; 1.1. il ricorrente ribadisce che la Asl di Latina è dotata di un ufficio prepostoal controllo quotidiano degli ingressi e delle uscite dei dipendenti ed alla verifica della regolarità delle timbrature dei cartellini, sicché gli asseriti illeciti commessi nell’arco temporale 2010/2014 dovevano essere contestati nell’immediatezza dei fatti; 1.2. richiama,poi, l’orientamento secondo cui il comportamento tollerante del datore di lavoro fa sorgere un legittimo affidamento sulla liceità disciplinare della condotta e rende illegittimo il licenziamento successivamente intimato; 2. il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum della sentenza impugnata;per l’altro, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazionedi legge, finisce per censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territorialee sintetizzato nello storico di lite; 2.1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall’art. 55 bis per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione ( Cass.n. 7134 /2017 ; Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021); 2.2. dal richiamato principio non si è discostata la Corte distrettuale che, all’esito dell’accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha evidenziato che la conoscenza piena dei fatti si era avuta solo a seguito dell’indagine ispettiva e che non era emerso che in precedenza il datore di lavoro avesse avuto contezza dell’illecito; 2.3. il motivo,nella parte in cui fa leva sull’asserito controllo che quotidianamente sarebbe stato effettuato dall’ufficio del personale, sollecita inammissibilmente una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità,ed inoltre, nel prospettare un atteggiamento tollerante dell’azienda, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che quella tolleranza ha escluso rilevando che il legittimo affidamento sulla liceità della condotta, postula la conoscenza piena della condotta; 2.4. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 3. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte –ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ.–dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del