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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983

Cassazione n. 28079/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta l'inosservanza delle norme penali processuali stabilite a pena di nullità in ragione dell'omessa notifica della pagina due della sentenza impugnata depositata oltre il termine previsto — è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: - la sentenza impugnata, pronunciata il 15 settembre 2020, ha previsto il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - la motivazione è stata depositata il 17 dicembre 2020, dopo la scadenza del relativo termine; - l'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che quando la sentenza non è depositata entro il termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.

È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza; - la norma in rassegna impone la notificazione alle parti private dell'avviso di deposito della sentenza, non di copia della sentenza (neppure per estratto come invece avveniva in passato per la sentenza "contumaciale") e tale avviso è finalizzato a portare le medesime parti a conoscenza del fatto che la sentenza è stata depositata, ergo da tale data decorre il termine per proporre impugnazione ex art. 585, comma 2, lettera c) ultima parte cod. proc. pen.; - la notificazione della sentenza (invece che del solo avviso di deposito) è un adempimento ultroneo, sicché la mancanza di una pagina della motivazione nella copia notificata non comporta alcuna nullità, essendo la parte stata portata a conoscenza dell'avvenuto deposito (tardivo) della sentenza; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata (consistita nella predisposizione di una memoria difensiva e nel prodromico studio), possono liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta l'inosservanza delle norme penali processuali stabilite a pena di nullità in ragione dell'omessa notifica della pagina due della sentenza impugnata depositata oltre il termine previsto — è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: - la sentenza impugnata, pronunciata il 15 settembre 2020, ha previsto il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - la motivazione è stata depositata il 17 dicembre 2020, dopo la scadenza del relativo termine; - l'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che quando la sentenza non è depositata entro il termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza; - la norma in rassegna impone la notificazione alle parti private dell'avviso di deposito della sentenza, non di copia della sentenza (neppure per estratto come invece avveniva in passato per la sentenza "contumaciale") e tale avviso è finalizzato a portare le medesime parti a conoscenza del fatto che la sentenza è stata depositata, ergo da tale data decorre il termine per proporre impugnazione ex art. 585, comma 2, lettera c) ultima parte cod. proc. pen.; - la notificazione della sentenza (invece che del solo avviso di deposito) è un adempimento ultroneo, sicché la mancanza di una pagina della motivazione nella copia notificata non comporta alcuna nullità, essendo la parte stata portata a conoscenza dell'avvenuto deposito (tardivo) della sentenza; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata (consistita nella predisposizione di una memoria difensiva e nel prodromico studio), possono liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di
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