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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1988

Cassazione n. 16382/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1988 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO4at-g-av-v-ise-efte-Trartt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 138 d.p.

OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 1019,31-2p2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1988 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO4at-g-av-v-ise-efte-Trartt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 138 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1019,31-2p2
Sentenza Cassazione n. 16382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris