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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12507/2026

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ntroRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 0636331001), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato (c.f. 8022030587);-resistente-Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione staccata di Catania n. 2221/2020 depositata il 23/4/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania,cartella n. 29320070107503624, nonché altre tre cartelle: n.29320060005431588, n. 29320110031440262 e n. 2320100029601008Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione cheresistevano al ricorso.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso ad annullava l’intimazione dipagamento e la cartella sulla quale la stessa si fondava.Il contribuente proponeva appello al quale resistevano le controparti.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello, annullando lacartella n. 29320060005431588.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agente della riscossione.L’Agenzia delle Entrate ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370c.p.c., una memoria al solo fine di partecipare all’eventuale discussioneorale.In data 9/4/2026, la contribuente ha depositato atto di rinuncia alricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di aver aderito alla definizioneagevolata di cui all’art. 1 l. 197/2022 commi 231 e ss..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026I commi 231 e 232 dell’art. 1 l. 197/2022 stabiliscono che «Fermorestando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le sommeaffidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gliinteressi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando lesomme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborsodelle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.232.

Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato inunica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo didiciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini delladefinizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal2024».I successivi commi 235 e 236 stabiliscono le modalità attraverso lequali si perviene all’estinzione del giudizio: «235.

Il debitore manifestaall'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione dicui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, appositadichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessoagente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitoresceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,entro il limite massimo previsto dal comma 232.Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026236.

Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodelle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».Infine, l’art. 12 bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025 dispone che: «1.Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis deldecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1,comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.2.

L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delNumero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo,riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamenteacquisite e non sono rimborsabili».Alla luce della disciplina riportata, dunque, per l’estinzione del giudizioè necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma 235, dellacomunicazione dell’Agente della riscossione contenente l’indicazionedell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare di cui alcomma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o del totaleda versare.Nel caso di specie, il contribuente ha depositato soltanto lacomunicazione dell’Agente della riscossione con l’indicazione delle rate daversare.Non può quindi dichiararsi l’estinzione alla luce della speciale disciplinasopra riportata.Neppure può dichiararsi l’estinzione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comeespressamente richiesto con la rinuncia, in quanto la stessa è sottoscrittadal solo difensore al quale, con la procura speciale, è stato conferito ilpotere di conciliare e transigere, ma non quello di rinunciare.Va tuttavia dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso perdifetto di interesse ad impugnare, in quanto la dichiarazione di rinuncianon sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senzatuttavia che questi risulti munito di procura speciale a rinunziare,mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., pur nonproducendo l'effetto dell'estinzione del processo, rivela comunque ilsopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio(Cass. n. 30640/2024; Cass. n. 19907/2018).Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spesedel presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la Riscossione SiciliaS.p.A., in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia,legate alla domanda di definizione agevolata.Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026Infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, atteso che «la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare leimpugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nellaspecie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nellaspecie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. n. 13636/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Compensaintegralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente ela [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 0636331001), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato (c.f. 8022030587);-resistente-Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione staccata di Catania n. 2221/2020 depositata il 23/4/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania,cartella n. 29320070107503624, nonché altre tre cartelle: n.29320060005431588, n. 29320110031440262 e n. 2320100029601008Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione cheresistevano al ricorso.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso ad annullava l’intimazione dipagamento e la cartella sulla quale la stessa si fondava.Il contribuente proponeva appello al quale resistevano le controparti.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello, annullando lacartella n. 29320060005431588.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agente della riscossione.L’Agenzia delle Entrate ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370c.p.c., una memoria al solo fine di partecipare all’eventuale discussioneorale.In data 9/4/2026, la contribuente ha depositato atto di rinuncia alricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di aver aderito alla definizioneagevolata di cui all’art. 1 l. 197/2022 commi 231 e ss..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026I commi 231 e 232 dell’art. 1 l. 197/2022 stabiliscono che «Fermorestando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le sommeaffidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gliinteressi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando lesomme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborsodelle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato inunica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo didiciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini delladefinizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal2024».I successivi commi 235 e 236 stabiliscono le modalità attraverso lequali si perviene all’estinzione del giudizio: «235. Il debitore manifestaall'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione dicui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, appositadichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessoagente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitoresceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,entro il limite massimo previsto dal comma 232.Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodelle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».Infine, l’art. 12 bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025 dispone che: «1.Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis deldecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1,comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delNumero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo,riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamenteacquisite e non sono rimborsabili».Alla luce della disciplina riportata, dunque, per l’estinzione del giudizioè necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma 235, dellacomunicazione dell’Agente della riscossione contenente l’indicazionedell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare di cui alcomma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o del totaleda versare.Nel caso di specie, il contribuente ha depositato soltanto lacomunicazione dell’Agente della riscossione con l’indicazione delle rate daversare.Non può quindi dichiararsi l’estinzione alla luce della speciale disciplinasopra riportata.Neppure può dichiararsi l’estinzione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comeespressamente richiesto con la rinuncia, in quanto la stessa è sottoscrittadal solo difensore al quale, con la procura speciale, è stato conferito ilpotere di conciliare e transigere, ma non quello di rinunciare.Va tuttavia dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso perdifetto di interesse ad impugnare, in quanto la dichiarazione di rinuncianon sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senzatuttavia che questi risulti munito di procura speciale a rinunziare,mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., pur nonproducendo l'effetto dell'estinzione del processo, rivela comunque ilsopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio(Cass. n. 30640/2024; Cass. n. 19907/2018).Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spesedel presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la Riscossione SiciliaS.p.A., in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia,legate alla domanda di definizione agevolata.Numero registro generale 34/2021Numero sezionale 3707/2026Numero di raccolta generale 12507/2026Data pubblicazione 04/05/2026Infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, atteso che «la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare leimpugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nellaspecie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nellaspecie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. n. 13636/2015). P.Q.MLa Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Compensaintegralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente ela [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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