CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 22 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Agrigento del 2-12-2020, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato delitto di truffa in anni 2, mesi 4 di reclusione ed C 210,00 di multa. 1.2 ritenuto che i primi tre motivi di ricorso con i quali si deducono vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione reiterano i motivi di appello riproponendo profili anche di fatto disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione e corretti riferimenti giurisprudenziali; che invero la corte ha sottolineato come l'identificazione dell'imputato possa ritenersi certa alla luce di molteplici circostanze ed in primo luogo del chiaro riconoscimento della persona offesa ed altresì ribadito che la consapevolezza dell'origine illecita dell'assegno si è correttamente desunta dalla spendita di due diversi titoli in diverse circostanze temporali entrambi di provenienza illecita; che tali circostanze escludono altresì la qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. non essendo configurabile l'atteggiamento colposo in presenza di ricezione di titoli furtivi; 1.3 che manifestamente infondate e reiterative appaiono le ulteriori doglianze relative all'affermazione di responsabilità per il delitto di evasioneifondatq su chiare affermazioni della persona offesa oltre che in relazione alla negazione delle attenuanti generiche motivata correttamente dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] E T. p cit u