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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 14273/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Casagiove il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 Corte di appello Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2020, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 23/10/2015, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A (art. 474 cod. pen.) e B (art. 648 cod. pen.).

Al riguardo deduce:

1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) dell'imputazione, in quanto la Corte territoriale, nella ricostruzione del fatto ascritto all'imputato, aveva escluso la configurazione del falso grossolano sulla scorta di una parziale valutazione degli elementi probatori, posto che non si era tenuto conto della evidente scarsa qualità dei prodotti venduti, del prezzo eccessivamente basso rispetto a quello di mercato, nonché delle modalità di vendita (itineranti), che esprimevano l'inidoneità offensiva della condotta rispetto al bene giudico tutelato dalla norma incriminatrice.

In considerazione di tali elementi, i giudici di merito avrebbero dovuto concludere per la configurazione del reato impossibile.

1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al capo B) dell'imputazione, posto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e, comunque, aveva escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv, cod. pen.

Una valutazione complessiva del fatto, anche in ragione della condizione di disagio in cui versava il ricorrente, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della predetta circostanza.

1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Tanto premesso, il Collegio ritine che il ricorso sia inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza del falso grossolano, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale ha ritenuto configurato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancanza di documentazione giustificativa della provenienza dei numerosi capi contraffatti (n. 298, tra cui scarpe e capi di abbigliamento) e della circostanza che l'imputato, alla vista degli operanti, si dava alla fuga.

Inoltre, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, ha affermato che il delitto di ricettazione è ravvisabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Sez.

Un., 23427 del 9/05/2001; Sez. 2 n. 42934 del 3/10/2012).

2.3. Inammissibile è, poi, la "richiesta" a questa Corte di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sia perché trattasi di petitum di merito estraneo al sindacato di legittimità, sia perché ricorrente non risulta comunque avere devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello questioni al riguardo.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in C 3.000,00.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare l'eventuale prescrizione dei reati che fosse maturata nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv, 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).5, La natura non complessa delle questioni e l'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Motivazione semplificata, Roma, li 22/02/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Casagiove il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 Corte di appello Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2020, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 23/10/2015, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A (art. 474 cod. pen.) e B (art. 648 cod. pen.). Al riguardo deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) dell'imputazione, in quanto la Corte territoriale, nella ricostruzione del fatto ascritto all'imputato, aveva escluso la configurazione del falso grossolano sulla scorta di una parziale valutazione degli elementi probatori, posto che non si era tenuto conto della evidente scarsa qualità dei prodotti venduti, del prezzo eccessivamente basso rispetto a quello di mercato, nonché delle modalità di vendita (itineranti), che esprimevano l'inidoneità offensiva della condotta rispetto al bene giudico tutelato dalla norma incriminatrice. In considerazione di tali elementi, i giudici di merito avrebbero dovuto concludere per la configurazione del reato impossibile. 1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al capo B) dell'imputazione, posto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e, comunque, aveva escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv, cod. pen. Una valutazione complessiva del fatto, anche in ragione della condizione di disagio in cui versava il ricorrente, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della predetta circostanza. 1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Tanto premesso, il Collegio ritine che il ricorso sia inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza del falso grossolano, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale ha ritenuto configurato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancanza di documentazione giustificativa della provenienza dei numerosi capi contraffatti (n. 298, tra cui scarpe e capi di abbigliamento) e della circostanza che l'imputato, alla vista degli operanti, si dava alla fuga. Inoltre, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, ha affermato che il delitto di ricettazione è ravvisabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Sez. Un., 23427 del 9/05/2001; Sez. 2 n. 42934 del 3/10/2012). 2.3. Inammissibile è, poi, la "richiesta" a questa Corte di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sia perché trattasi di petitum di merito estraneo al sindacato di legittimità, sia perché ricorrente non risulta comunque avere devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello questioni al riguardo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in C 3.000,00. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare l'eventuale prescrizione dei reati che fosse maturata nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv, 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).5, La natura non complessa delle questioni e l'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende. Motivazione semplificata, Roma, li 22/02/2022
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