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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14131/2026

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o a SIRACUSA il 02/05/1978 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 23 febbraio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di muta in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l'eccessiva entità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a SIRACUSA il 02/05/1978 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 23 febbraio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di muta in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l'eccessiva entità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
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