Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34239/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta.

1.1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.

1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris