CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 28578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAOLAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola propone ricorso, per violazione dell'art. 665 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione fra reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FILIPPELLI, rideterminando la pena complessiva nella misura di un anno, dieci mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Il Procuratore ricorrente contesta, nel caso di specie, la competenza funzionale del G.i.p. di Paola, sostenendo doversi radicare detta competenza in capo alla Corte di appello di Catanzaro, che, con la sentenza emessa in data 2 dicembre 2020 (irrevocabile il 17 aprile 2021), avrebbe provocato una riforma in senso "sostanziale" della decisione di primo grado, in quanto la riduzione della pena era derivata dal riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, escluse dal primo giudice. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] FILIPPELLI è stata depositata memoria difensiva, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero per tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo. 2. In base all'esame del fascicolo processuale, cui questa Corte può accedere per risolvere la preliminare e assorbente questione sulla tempestività del ricorso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che l'ordinanza impugnata venne comunicata al Pubblico ministero (come dallo stesso ricorrente ammesso nell'atto d'impugnazione) in data 23 luglio 2021. Tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto), il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 7 settembre 2021, termine in cui sarebbero scaduti i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (8 giorni dal 23 al 31 luglio + 7 giorni dall'i. al 7 settembre =15 giorni), decorrenti dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Dalla stampigliatura del timbro apposto dalla cancelleria dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Paola, impressa sul frontespizio del ricorso del P.M., risulta, invece, che l'impugnazione per cassazione venne depositata in data 21 settembre 2021, con due settimane di ritardo sul termine previsto dalla citata disposizione di legge. 3. Il ricorso deve, quindi, considerarsi intempestivo e, pertanto, va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2022 Il Consigliere estens