CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2022
Cassazione n. 10170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12087/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (società cancellata), rappresentati e difes i dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studioin Roma, via Nicastro n. 3, sono elettivamente domiciliat i , giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6930/14/14, depositata in data 19.11.2014. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi – Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiestol’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettati gli altri; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese in data 21.04.2011, avverso un avviso di accertamento per recupero IVA, anno 2006, oltre sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appelloproposto da i contribuenti . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevanoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi . L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo d i ricorso, i contribuent i deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5cod. proc. civ., per nullità dell’accertamento, in quanto l’avviso era stato emesso nei confronti di una società estinta, mai notificato alla stessa, ma solamente ai soci, senza alcunamotivazione al riguardo; - c on il secondo motivo, denuncia no la violazione di norme comunitarie relative al principio di neutralità dell’IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in quanto l’inosservanza dei requisiti formali non può determinare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta;- c on il terzo motivo, lamenta no l ’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su domanda o questione sollevata nel giudizio, con riferimento alla irrituale procedura di recupero dell’IVA relativa al plafond, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ.; -con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per omessa sottoscrizione del dirigente dell’Ufficio che lo ha emesso; -ciò premesso, con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore dei ricorrenti ha prodotto documentazioneattestante che la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata), oggi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante), quale coobbligata in solido, ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, anche in relazione al debito fiscale oggetto della presente controversia, versandol’intero importo dovuto, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; - c on successiva memoria del 21.10.2022 ha insistito nella dichiarazione di estinzione del giudizio e, in subordine, nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della s opravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le inform