CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del giorno 2 novembre 2020 con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 11.700 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato contestato osservando che al momento del sopralluogo effettuato dalla P.G. in data 18 febbraio 2016 le opere abusive risultavano ultimate; che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen censurando la decisione dei Giudice del merito nella parte in cui avevano considerato non di lieve entità l'abuso realizzato dal ricorrente. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che nessun termine prescrizionale era maturato al momento dell'emissione della sentenza di appello, anche tenuto conto della sospensione dei termini connessa all'entrata in vigore dei Decreti Legge assunti dal Governo nel periodo pandemico; più in particolare non trova riscontro l'affermazione formulata dal ricorrente secondo la quale il concetto di ultimazione dei lavori va riferito alla mera esecuzione del c.d. "rustico" dovendo invece questa essere ancorata ai fini del perfezionamento del reato e della cessazione della sua permanenza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale al completamento delle opere di finitura interna ed esterna dell'immobile realizzato; che pertanto la ricostruzione operata dal ricorrente risulta inadeguata ai fini da lui richiesti; che il secondo motivo di impugnazione risulta del pari manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la impossibilità di applicare l'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo alla non trascurabile consistenza dei manufatti abusivamente edificati; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1