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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16269/2022

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to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 82.

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata preso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Soci in Roma, piazza Cavour n. 19.

Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 450 della Corte di appello di Trieste, depositata il 29.

6. 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.

11. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G.

N. 2288/2016.

Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 450 del 29.

6. 2015 la Corte di appello di Trieste rigettò l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma della decisione del Tribunale di Trieste, che aveva dichiarato risolto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] il contratto, qualificato preliminare, concluso tra le parti il 21.

7. 2009, avente ad oggetto l’affidamento al Baudino dell’agenzia di Roma – [OSCURATO:PERSONA], e condannato la predetta società al pagamento in favore della controparte, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 240.000,00, oltre interessi legali.

A sostegno della propria decisione la Corte giuliana affermò, rigettando i primi due motivi dell’appello incidentale, che il contratto intervenuto tra le parti, sulla base del suo tenore letterale, confermato dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] nell’interrogatorio libero, aveva natura di contratto preliminare e non di contratto definitivo; che quest’ultimo, nonostante le reiterate richieste del Baudino, non era stato stipulato per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva scelto di concludere il contratto di affidamento dell’agenzia con altra società, da essa controllata; che correttamente il giudice di primo grado aveva liquidato il danno subìto dal Baudino a causa dell’inadempimento dell’altra parte non, come richiesto, nel fatturato conseguito dalla predetta agenzia nell’ultimo triennio, in assenza dell’indicazione e prova dei costi di gestione della stessa, ma, in via equitativa, nel valore dell’affare alternativo che il Baudino aveva trascurato facendo affidamento sul contratto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato dall’incarico di direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., calcolato in euro 240.000,00, pari a due annualità del compenso proposto, così rigettando l’appello principale del Baudino ed il terzo motivo di quello incidentale avanzato dalla società di assicurazioni.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto notificato il 12.

1. 2016, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui il Baudino ha resistito con controricorso.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2288/2016 R.G.

N. 2288/2016.

Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.Data pubblicazione 19/05/2022 Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Vanno esaminati per primi, per priorità logica e giuridica, i primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

Il primo motivo del ricorso incidentale, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1343, 1351, 1362, 1363, 1367, 1418, 1472 e 2932 cod. civ., censura il capo della decisione impugnata che ha qualificato il contratto concluso tra le parti il 21.

7. 2009 contratto preliminare e non contratto definitivo.

Sostiene la ricorrente che la Corte distrettuale è pervenuta a tale conclusione per avere condotto la relativa indagine in modo parziale, limitandola ad alcuni dati letterali, ma omettendo i molteplici e concludenti riferimenti testuali da cui emergeva la volontà delle parti di concludere un contratto definitivo, in particolare la clausola che indicava il Baudino “ titolare dell’agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “ e che faceva decorrere dalla stessa data della sua stipula, il 21.

7. 2009, le “ condizioni provvigionali “, la presenza nel testo di una regolamentazione completa del rapporto di agenzia e, viceversa, l’assenza di un interesse concreto delle parti a differire gli effetti del contratto alla stipula di un contratto definitivo.

Sotto altro profilo, si argomenta che il contratto concluso, una volta qualificato preliminare, dovrebbe considerarsi nullo per difetto di causa, non accordando il nostro ordinamento tutela al preliminare di un contratto ad effetti meramente obbligatori.

Il motivo è infondato.

Va premesso che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la massima che l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito, che nel giudizio di cassazione la censura della violazione da parte della decisione impugnata delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto violati o di cui è stata omessa l’applicazione e del modo attraverso cui i suddetti errori si sono sostanziati, e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 plausibili, interpretazioni, in quanto contrapporre a quella fornita dal giudice di Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 merito una diversa ed opposta interpretazione del contratto si risolve in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto ( Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 24536 del 2009; Cass. n. 10131 del 2006).

Tanto precisato, la Corte di merito ha giustificato l’interpretazione accolta rilevando che le parti avevano denominato il contratto de quo “ accordo preliminare .. per la stipulazione di un contratto di agenzia “ ed altresì precisato che “ Il contratto verrà stipulato tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

“, richiamando inoltre, a conferma, le dichiarazioni rese in istruttoria dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva dichiarato, in relazione all’accordo per cui è causa, sottoscritto in data 21.

7. 2009, che “ per il suo perfezionamento necessitava di ulteriori elementi sia pure non economicamente rilevanti “ e che “ All’accordo non seguì la sua formalizzazione completa “.

Merita altresì evidenziare che la stessa Corte ha dato atto che l’accordo concluso era dettagliato, reputando tuttavia tale aspetto non decisivo, una volta emersa e considerata assorbente la volontà delle parti di concludere il contratto in via definitiva in un secondo tempo.

Si osserva, inoltre, che la l’argomento secondo cui il contratto sarebbe stato definitivo e quindi efficace, sia pure dopo il versamento da parte dell’agente della cauzione ivi prevista, risulta contraddittoria rispetto alla circostanza, dedotta dalla stessa società ricorrente, che, alla data della sua sottoscrizione, essa aveva dato incarico ad altra società di gestire l’agenzia, sia pure provvisoriamente.

Priva di fondamento è l’obiezione secondo cui non sarebbe ammissibile il contratto preliminare di contratti aventi esclusivamente effetti obbligatori, potendosi la relativa problematica porsi solo con riguardo alla tutela c.d. reale assicurata al preliminare dall’art. 2932 cod. civ., nei casi dei contratti reali o di contratti ad effetti obbligatori in caso di prestazioni infungibili.

L’ammissibilità della tutela ex art. 2932 cod. civ. con riferimento al contratto di agenzia è stata ammessa da una sentenza, sia pure non recente, di questa Corte ( Cass.4 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 n. 9129 del 1997 ).

Merita inoltre richiamare analoghi responsi positivi in Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 relazione al contratto preliminare di lavoro ( Cass. n. 8489 del 2002 ), nonché le diverse pronunce di questa Corte che riconoscono validità al preliminare di contratto preliminare ( Cass.

S.U. n. 4628 del 2015; Cass. n. 46484 del 2019 ).

Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1218 e seguenti, 1351, 1472, 2932 e 1460 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., investe il capo della decisione che ha imputato alla società la mancata conclusione del contratto definitivo, per avere essa, successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare, affidato l’agenzia ad altra società.

La decisione è censurata per non avere considerato che la gestione, di carattere provvisorio, dell’agenzia alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata conferita ed era iniziata prima che, il 24.

7. 2009, il contratto fosse accettato dal Baudino e che quest’ultimo non poteva lamentare l’inadempimento del contratto preliminare per essere egli, a sua volta, inadempiente rispetto alle obbligazioni dedotte nello stesso, in particolare con riguardo al versamento della cauzione, che doveva avvenire in via anticipata, a fronte della cui omissione la convenuta aveva legittimamente sollevato eccezione di inadempimento.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha qualificato “ evidente “ l’inadempimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, rilevando che, nonostante le reiterate richieste scritte del Baudino e la sua “ piena disponibilità a dar corso a quanto convenuto “, l’agenzia che gli doveva essere affidata, come dichiarato dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stata definitivamente concessa alla società Intermedia, reputando nel contempo come irrilevante la mancata prestazione della cauzione, atteso che essa doveva essere versata solo al momento del definitivo.

La motivazione accolta attesta quindi che la Corte ha valutato la circostanza relativa alla mancata prestazione della cauzione da parte dell’attore, ma l’ha considerata non rilevante, in ragione comunque della manifestazione di volontà del Baduino di provvedere, valutandola in confronto con il F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], che, assegnando l’agenzia ad un soggetto Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 diverso, aveva definitivamente compromesso il buon esito dell’impegno assunto in sede di preliminare.

La Corte quindi ha condotto l’indagine demandata seguendo il criterio generale, secondo cui la decisione in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento deve valutare in modo comparativo il comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con la propria condotta, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.

Il relativo giudizio integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 13827 del 2019; Cass. n. 13627 del 2017 ).

Il primo, articolato motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e falsa applicazione: dei principi che disciplinano la responsabilità contrattuale posti dall’art. 1176 e seguenti cod. civ., dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 2730 e seguenti cod. civ. e, in particolare, dell’art. 2733, degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., degli artt. 191 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 1750 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto di non poter liquidare il danno causato dall’inadempimento della controparte nell’ammontare delle provvigioni conseguibili dalla parte nei tre anni successivi all’affidamento dell’agenzia, sia per l’omessa indicazione dei costi di gestione necessari a realizzare detti guadagni sia in ragione dell’alea in capo all’agente all’inizio dell’incarico e della circostanza della non definitività dell’incarico, stante la previsione della possibilità per la società conferente di recedere ad nutum dal rapporto.

Sostiene in particolare il ricorso che tale capo della decisione è errato, per non avere considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], nella propria comparsa di risposta, aveva dedotto che gli utili dell’agenzia non potevano essere inferiori al 25% delle provvigioni e quindi del fatturato da essa prodotto; per avere disatteso la richiesta dell’appellante di espletamento di una consulenza tecnica per la quantificazione del danno; per avere posto a carico dell’odierno ricorrente la prova dei costi di gestione dell’agenzia, onere che invece era a carico della controparte; per non avere considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], nei propri scritti difensivi, aveva indicato tali costi in misura non eccedente l’importo di euro 500.000,00; per avere fatto riferimento, al fine di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 sostenere la liquidazione in via equitativa del danno, alla clausola che Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 consentiva alla conferente il recesso ad nutum, che pacificamente non si era mai verificato.

Il motivo è infondato.

Quanto alla dedotta violazione della regola sulla distribuzione dell’onere della prova, va precisato che il principio dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, secondo cui la parte che eccepisce l’altrui inadempimento deve provare il titolo da cui deriva il suo diritto di credito, mentre è il debitore a dover provare di avere adempiuto o di non averlo fatto per causa a lui non imputabile, è dettato ed è quindi applicabile in relazione alla prova del solo fatto dell’inadempimento e non si dispiega anche sul terreno della prova del danno, il cui onere spetta, secondo le regole generali, alla parte che lamenta il pregiudizio sofferto, quale fatto costitutivo della sua pretesa.

Le censure relative alla omessa considerazione delle c.d. ammissioni fatte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei propri scritti difensivi in ordine al guadagno derivante dall’esercizio dell’attività di agente appaiono invece inammissibili, non risultando contestata in modo specifico, mediante la riproduzione esatta delle espressioni attribuite alla convenuta, l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto che esse fossero “ mere considerazioni difensive “, prive di elementi sufficienti ai fini della quantificazione del danno.

In contrario la controricorrente, richiamando le difese svolte, ha precisato che i riferimenti citati dalla controparte attenevano a meri esempi astratti e non alla vicenda dedotta in giudizio.

La critica alla decisione impugnata per non avere disposto ai fini della determinazione dell’ammontare del mancato guadagno consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile, rientrando la valutazione sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio nel potere discrezionale del giudice di merito ( Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 7472 del 2017 ) , almeno laddove gli elementi di riscontro possano essere comunque forniti, anche in via di presunzione, dalla parte.

Va inoltre precisato che la Corte ha disatteso la richiesta non soltanto in ragione della ritenuta natura esplorativa dell’indagine F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 che sarebbe stata affidata al consulente, ma anche alla lucData pubblicazione 19/05/2022e dell’alea patrimoniale che ha reputato esistente in capo all’agente nel periodo iniziale della sua attività e della presenza in contratto della clausola che consentiva alla [OSCURATO:SOCIETA] di recedere ad nutum, facoltà che di per sé non assicurava all’agente la stabilità dell’incarico, aspetti che all’evidenza rafforzano la scelta del giudicante e che non sono stati contestati in modo efficace dal ricorrente, se non con l’argomento secondo cui la facoltà di recesso non era stata esercitata, che non considera che ciò che la Corte ha valutato è stata la stessa previsione della suddetta facoltà e che in ogni caso il suo esercizio presupponeva la conclusione del contratto definitivo, che invece è mancata.

Tornando all’esame del ricorso incidentale, con il terzo e ultimo motivo la società [OSCURATO:SOCIETA] denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale liquidato il danno lamentato dalla controparte nel mancato reddito per due annualità che avrebbe realizzato accettando la proposta alternativa di svolgere l’incarico di direttore generale della società [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la [OSCURATO:SOCIETA], avvalendosi della clausola inserita nel contratto concluso, aveva comunicato la propria volontà di recesso in data 23.

7. 2010 in sede di comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, fatto riprodotto nel motivo di appello e che, se esaminato, avrebbe impedito la parametrazione del danno a due annualità del compenso proposto per l’affare alternativo.

Il motivo è infondato.

La censura muove da una premessa, che non solo non è provata ma nemmeno allegata, che la clausola di recesso in favore della comparente fosse stata predisposta e fosse quindi operativa già in relazione al contratto preliminare e non fosse invece stata determinata in vista del contratto definitivo, andando così a comporre quell’insieme di clausole e condizioni destinate ad essere trasfuse in esso ai fini della regolamentazione del rapporto di agenzia.

Premessa che, merita aggiungere a chiarimento, si collega alla tesi della parte, disattesa però dalla Corte di appello, circa la natura di contratto definitivo della scrittura privata del 21.

7. 2009.

Invero la F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 2288/2016.

Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 mera predisposizione della clausola di recesso in un contratto preliminare Data pubblicazione 19/05/2022 avente ad oggetto un contratto di collaborazione e quindi un rapporto di durata non costituisce un dato sufficiente per poter affermare, in mancanza di indicazioni in contrario, che essa sia applicabile allo stesso contratto preliminare e non, esclusivamente, al rapporto scaturente dalla stipula del contratto definitivo.

Ne discende che, in mancanza di allegazione e prova dell’operatività della clausola di recesso anche in relazione al preliminare, il fatto che si assume non esaminato dalla Corte di appello è privo del necessario requisito di decisività.

Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno pertanto respinti.

Le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, si dichiarano interamente compensate.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 82. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata preso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Soci in Roma, piazza Cavour n. 19. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 450 della Corte di appello di Trieste, depositata il 29. 6. 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18. 11. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2288/2016. Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 450 del 29. 6. 2015 la Corte di appello di Trieste rigettò l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma della decisione del Tribunale di Trieste, che aveva dichiarato risolto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] il contratto, qualificato preliminare, concluso tra le parti il 21. 7. 2009, avente ad oggetto l’affidamento al Baudino dell’agenzia di Roma – [OSCURATO:PERSONA], e condannato la predetta società al pagamento in favore della controparte, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 240.000,00, oltre interessi legali. A sostegno della propria decisione la Corte giuliana affermò, rigettando i primi due motivi dell’appello incidentale, che il contratto intervenuto tra le parti, sulla base del suo tenore letterale, confermato dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] nell’interrogatorio libero, aveva natura di contratto preliminare e non di contratto definitivo; che quest’ultimo, nonostante le reiterate richieste del Baudino, non era stato stipulato per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva scelto di concludere il contratto di affidamento dell’agenzia con altra società, da essa controllata; che correttamente il giudice di primo grado aveva liquidato il danno subìto dal Baudino a causa dell’inadempimento dell’altra parte non, come richiesto, nel fatturato conseguito dalla predetta agenzia nell’ultimo triennio, in assenza dell’indicazione e prova dei costi di gestione della stessa, ma, in via equitativa, nel valore dell’affare alternativo che il Baudino aveva trascurato facendo affidamento sul contratto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato dall’incarico di direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., calcolato in euro 240.000,00, pari a due annualità del compenso proposto, così rigettando l’appello principale del Baudino ed il terzo motivo di quello incidentale avanzato dalla società di assicurazioni. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto notificato il 12. 1. 2016, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui il Baudino ha resistito con controricorso.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2288/2016 R.G. N. 2288/2016. Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.Data pubblicazione 19/05/2022 Entrambe le parti hanno depositato memoria. Vanno esaminati per primi, per priorità logica e giuridica, i primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo motivo del ricorso incidentale, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1343, 1351, 1362, 1363, 1367, 1418, 1472 e 2932 cod. civ., censura il capo della decisione impugnata che ha qualificato il contratto concluso tra le parti il 21. 7. 2009 contratto preliminare e non contratto definitivo. Sostiene la ricorrente che la Corte distrettuale è pervenuta a tale conclusione per avere condotto la relativa indagine in modo parziale, limitandola ad alcuni dati letterali, ma omettendo i molteplici e concludenti riferimenti testuali da cui emergeva la volontà delle parti di concludere un contratto definitivo, in particolare la clausola che indicava il Baudino “ titolare dell’agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “ e che faceva decorrere dalla stessa data della sua stipula, il 21. 7. 2009, le “ condizioni provvigionali “, la presenza nel testo di una regolamentazione completa del rapporto di agenzia e, viceversa, l’assenza di un interesse concreto delle parti a differire gli effetti del contratto alla stipula di un contratto definitivo. Sotto altro profilo, si argomenta che il contratto concluso, una volta qualificato preliminare, dovrebbe considerarsi nullo per difetto di causa, non accordando il nostro ordinamento tutela al preliminare di un contratto ad effetti meramente obbligatori. Il motivo è infondato. Va premesso che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la massima che l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito, che nel giudizio di cassazione la censura della violazione da parte della decisione impugnata delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto violati o di cui è stata omessa l’applicazione e del modo attraverso cui i suddetti errori si sono sostanziati, e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2288/2016. Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 plausibili, interpretazioni, in quanto contrapporre a quella fornita dal giudice di Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 merito una diversa ed opposta interpretazione del contratto si risolve in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto ( Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 24536 del 2009; Cass. n. 10131 del 2006). Tanto precisato, la Corte di merito ha giustificato l’interpretazione accolta rilevando che le parti avevano denominato il contratto de quo “ accordo preliminare .. per la stipulazione di un contratto di agenzia “ ed altresì precisato che “ Il contratto verrà stipulato tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. “, richiamando inoltre, a conferma, le dichiarazioni rese in istruttoria dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva dichiarato, in relazione all’accordo per cui è causa, sottoscritto in data 21. 7. 2009, che “ per il suo perfezionamento necessitava di ulteriori elementi sia pure non economicamente rilevanti “ e che “ All’accordo non seguì la sua formalizzazione completa “. Merita altresì evidenziare che la stessa Corte ha dato atto che l’accordo concluso era dettagliato, reputando tuttavia tale aspetto non decisivo, una volta emersa e considerata assorbente la volontà delle parti di concludere il contratto in via definitiva in un secondo tempo. Si osserva, inoltre, che la l’argomento secondo cui il contratto sarebbe stato definitivo e quindi efficace, sia pure dopo il versamento da parte dell’agente della cauzione ivi prevista, risulta contraddittoria rispetto alla circostanza, dedotta dalla stessa società ricorrente, che, alla data della sua sottoscrizione, essa aveva dato incarico ad altra società di gestire l’agenzia, sia pure provvisoriamente. Priva di fondamento è l’obiezione secondo cui non sarebbe ammissibile il contratto preliminare di contratti aventi esclusivamente effetti obbligatori, potendosi la relativa problematica porsi solo con riguardo alla tutela c.d. reale assicurata al preliminare dall’art. 2932 cod. civ., nei casi dei contratti reali o di contratti ad effetti obbligatori in caso di prestazioni infungibili. L’ammissibilità della tutela ex art. 2932 cod. civ. con riferimento al contratto di agenzia è stata ammessa da una sentenza, sia pure non recente, di questa Corte ( Cass.4 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2288/2016. Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 n. 9129 del 1997 ). Merita inoltre richiamare analoghi responsi positivi in Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 relazione al contratto preliminare di lavoro ( Cass. n. 8489 del 2002 ), nonché le diverse pronunce di questa Corte che riconoscono validità al preliminare di contratto preliminare ( Cass. S.U. n. 4628 del 2015; Cass. n. 46484 del 2019 ). Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1218 e seguenti, 1351, 1472, 2932 e 1460 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., investe il capo della decisione che ha imputato alla società la mancata conclusione del contratto definitivo, per avere essa, successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare, affidato l’agenzia ad altra società. La decisione è censurata per non avere considerato che la gestione, di carattere provvisorio, dell’agenzia alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata conferita ed era iniziata prima che, il 24. 7. 2009, il contratto fosse accettato dal Baudino e che quest’ultimo non poteva lamentare l’inadempimento del contratto preliminare per essere egli, a sua volta, inadempiente rispetto alle obbligazioni dedotte nello stesso, in particolare con riguardo al versamento della cauzione, che doveva avvenire in via anticipata, a fronte della cui omissione la convenuta aveva legittimamente sollevato eccezione di inadempimento. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha qualificato “ evidente “ l’inadempimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, rilevando che, nonostante le reiterate richieste scritte del Baudino e la sua “ piena disponibilità a dar corso a quanto convenuto “, l’agenzia che gli doveva essere affidata, come dichiarato dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stata definitivamente concessa alla società Intermedia, reputando nel contempo come irrilevante la mancata prestazione della cauzione, atteso che essa doveva essere versata solo al momento del definitivo. La motivazione accolta attesta quindi che la Corte ha valutato la circostanza relativa alla mancata prestazione della cauzione da parte dell’attore, ma l’ha considerata non rilevante, in ragione comunque della manifestazione di volontà del Baduino di provvedere, valutandola in confronto con il F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2288/2016. Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], che, assegnando l’agenzia ad un soggetto Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 diverso, aveva definitivamente compromesso il buon esito dell’impegno assunto in sede di preliminare. La Corte quindi ha condotto l’indagine demandata seguendo il criterio generale, secondo cui la decisione in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento deve valutare in modo comparativo il comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con la propria condotta, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio. Il relativo giudizio integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 13827 del 2019; Cass. n. 13627 del 2017 ). Il primo, articolato motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e falsa applicazione: dei principi che disciplinano la responsabilità contrattuale posti dall’art. 1176 e seguenti cod. civ., dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 2730 e seguenti cod. civ. e, in particolare, dell’art. 2733, degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., degli artt. 191 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 1750 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto di non poter liquidare il danno causato dall’inadempimento della controparte nell’ammontare delle provvigioni conseguibili dalla parte nei tre anni successivi all’affidamento dell’agenzia, sia per l’omessa indicazione dei costi di gestione necessari a realizzare detti guadagni sia in ragione dell’alea in capo all’agente all’inizio dell’incarico e della circostanza della non definitività dell’incarico, stante la previsione della possibilità per la società conferente di recedere ad nutum dal rapporto. Sostiene in particolare il ricorso che tale capo della decisione è errato, per non avere considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], nella propria comparsa di risposta, aveva dedotto che gli utili dell’agenzia non potevano essere inferiori al 25% delle provvigioni e quindi del fatturato da essa prodotto; per avere disatteso la richiesta dell’appellante di espletamento di una consulenza tecnica per la quantificazione del danno; per avere posto a carico dell’odierno ricorrente la prova dei costi di gestione dell’agenzia, onere che invece era a carico della controparte; per non avere considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], nei propri scritti difensivi, aveva indicato tali costi in misura non eccedente l’importo di euro 500.000,00; per avere fatto riferimento, al fine di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2288/2016. Numero registro generale 2288/2016 Numero sezionale 2442/2021 sostenere la liquidazione in via equitativa del danno, alla clausola che Numero di raccolta generale 16269/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 consentiva alla conferente il recesso ad nutum, che pacificamente non si era mai verificato. Il motivo è infondato. Quanto alla dedotta violazione della regola sulla distribuzione dell’onere della prova, va precisato che il principio dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, secondo cui la parte che eccepisce l’altrui inadempimento deve provare il titolo da cui deriva il suo diritto di credito, mentre è il debitore a dover provare di avere adempiuto o di non averlo fatto per causa a lui non imputabile, è dettato ed è quindi applicabile in relazione alla prova del solo fatto dell’inadempimento e non si dispiega anche sul terreno della prova del danno, il cui onere spetta, secondo le regole generali, alla parte che lamenta il pregiudizio sofferto, quale fatto costitutivo della sua pretesa. Le censure relative alla omessa considerazione delle c.d. ammissioni fatte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei propri scritti difensivi in ordine al guadagno derivante dall’esercizio dell’attività di agente appaiono invece inammissibili, non risultando contestata in modo specifico, mediante la riproduzione esatta delle espressioni attribuite alla convenuta, l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto che esse fossero “ mere considerazioni difensive “, prive di elementi sufficienti ai fini della quantificazione del danno. In contrario la controricorrente, richiamando le difese svolte, ha precisato che i riferimenti citati dalla controparte attenevano a meri esempi astratti e non alla vicenda dedotta in giudizio. La critica alla decisione impugnata per non avere disposto ai fini della determinazione dell’ammontare del mancato guadagno consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile, rientrando la valutazione sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio nel potere discrezionale del giudice di merito ( Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 7472 del 2017 ) , almeno laddove gli elementi di riscontro possano essere comunque forniti, anche in via di presunzione, dalla parte. Va inoltre precisato che la Corte ha disatteso la richiesta non soltanto in ragione della ritenuta natura esplorativa dell’indagine F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2288/2016 R.G. N. 2288/2016. Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 che sarebbe stata affidata al consulente, ma anche alla lucData pubblicazione 19/05/2022e dell’alea patrimoniale che ha reputato esistente in capo all’agente nel periodo iniziale della sua attività e della presenza in contratto della clausola che consentiva alla [OSCURATO:SOCIETA] di recedere ad nutum, facoltà che di per sé non assicurava all’agente la stabilità dell’incarico, aspetti che all’evidenza rafforzano la scelta del giudicante e che non sono stati contestati in modo efficace dal ricorrente, se non con l’argomento secondo cui la facoltà di recesso non era stata esercitata, che non considera che ciò che la Corte ha valutato è stata la stessa previsione della suddetta facoltà e che in ogni caso il suo esercizio presupponeva la conclusione del contratto definitivo, che invece è mancata. Tornando all’esame del ricorso incidentale, con il terzo e ultimo motivo la società [OSCURATO:SOCIETA] denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale liquidato il danno lamentato dalla controparte nel mancato reddito per due annualità che avrebbe realizzato accettando la proposta alternativa di svolgere l’incarico di direttore generale della società [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la [OSCURATO:SOCIETA], avvalendosi della clausola inserita nel contratto concluso, aveva comunicato la propria volontà di recesso in data 23. 7. 2010 in sede di comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, fatto riprodotto nel motivo di appello e che, se esaminato, avrebbe impedito la parametrazione del danno a due annualità del compenso proposto per l’affare alternativo. Il motivo è infondato. La censura muove da una premessa, che non solo non è provata ma nemmeno allegata, che la clausola di recesso in favore della comparente fosse stata predisposta e fosse quindi operativa già in relazione al contratto preliminare e non fosse invece stata determinata in vista del contratto definitivo, andando così a comporre quell’insieme di clausole e condizioni destinate ad essere trasfuse in esso ai fini della regolamentazione del rapporto di agenzia. Premessa che, merita aggiungere a chiarimento, si collega alla tesi della parte, disattesa però dalla Corte di appello, circa la natura di contratto definitivo della scrittura privata del 21. 7. 2009. Invero la F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2288/2016 R.G. N. 2288/2016. Numero sezionale 2442/2021 Numero di raccolta generale 16269/2022 mera predisposizione della clausola di recesso in un contratto preliminare Data pubblicazione 19/05/2022 avente ad oggetto un contratto di collaborazione e quindi un rapporto di durata non costituisce un dato sufficiente per poter affermare, in mancanza di indicazioni in contrario, che essa sia applicabile allo stesso contratto preliminare e non, esclusivamente, al rapporto scaturente dalla stipula del contratto definitivo. Ne discende che, in mancanza di allegazione e prova dell’operatività della clausola di recesso anche in relazione al preliminare, il fatto che si assume non esaminato dalla Corte di appello è privo del necessario requisito di decisività. Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno pertanto respinti. Le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, si dichiarano interamente compensate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C
Sentenza Cassazione n. 16269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris