CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26846/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Teramo - incomposizione monocratica e in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettatol’istanza presentata da XXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione in continuazionedei reati oggetto di numerose condanne, riportate per i reati di cui agli artt. 459,374, 648, 648-bis, 477-482, 468, 378, 624, cod. pen. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990n. 309; il provvedimento reiettivo è fondato sul presupposto della distanzacronologica esistente, tra i fatti dei quali si domanda l’unione in continuazione,nonché sulla eterogeneità dei reati stessi e sulla ininfluenza – ai fini che orainteressano – dello stato di tossicodipendenza in cui versava il soggetto.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, peresser stati trascurati gli indici rivelatori della unitarietà del disegno criminosooriginario, nonché per non essersi tenuto debitamente conto dell’incidenza dellacondizione di tossicodipendente del ricorrente.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultanoinammissibili, perché costituite da mere critiche versate in punto di fatto,lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente glielementi emersi dall’istruttoria. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche,decisione oggetto di impugnazione. Nel provvedimento avversato, inoltre, è statoesaminato il dedotto profilo della tossicodipendenza, ma tale condizione è statareputata insufficiente, a delineare la pretesa sussistenza di una preventivaideazione unitaria di tutte le condotte giudicate.La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, èlogica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale,essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.