CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11398/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Fra ncesco Tesa uro; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controrícorrente - con l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - intervenuta - avverso la sentenza n. 5605/2014, depositata il 29 ottobre 2014, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di otto motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 5605/2014, depositata il 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente, avviso emesso dietro riqualificazione della fattispecie impositiva in termini di cessione di azienda. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In corso di giudizio si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante della parte, originaria ricorrente, che ha depositato memoria con documentazione allegata. Fissato all'udienza pubblica del 26 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, conv. in I. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore o Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - In via pregiudiziale va rilevato che, con lo spiegato intervento, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dato conto dell'intervenuta incorporazione della società, originaria ricorrente, oltreché dell'accesso di questa alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in I. n. 225 del 2016, ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Dalla prodotta documentazione emerge, in effetti, che [OSCURATO:SOCIETA]., - con riferimento alla cartella di pagamento (n. 11720150007276713000) emessa in esito alla pronuncia della Commissione tributaria regionale, oggetto di impugnazione (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68), - è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, come da comunicazione dell'agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il piano di rateizzazione; e che detto piano è stato assolto con integrale versamento delle somme dovute. 2. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394). Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e che, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, così come nella fattispecie, abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma