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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 05094/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti risultando omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (querela della persona offesa ritenuta attendibile ed anche corroborata da riscontri esterni raccolti in sede di indagini) puntualmente indicati e valutati che sono stati posti a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), e non essendo enunciati concreti rilievi critici alle argomentazioni svolte dal Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio (assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; articolati rilievi in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva sotto il profilo della maggior riprovevolezza del reato commesso; quantificazione della pena sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti risultando omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (querela della persona offesa ritenuta attendibile ed anche corroborata da riscontri esterni raccolti in sede di indagini) puntualmente indicati e valutati che sono stati posti a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), e non essendo enunciati concreti rilievi critici alle argomentazioni svolte dal Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio (assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; articolati rilievi in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva sotto il profilo della maggior riprovevolezza del reato commesso; quantificazione della pena sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 05094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris