CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non essendo di per sé rilevante lo stato d'incensuratezza, alla luce della previsione di cui all'art. 62, terzo comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende inon potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. i Così deciso in Roma il 2 dicembre 202