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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 21948/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17475-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; [OSCURATO:PERSONA] amministrative in materia di lavoro R.G.N. 17475/2018 Cron.

Rep.

Ud. 09/05/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2146/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 1710/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e della CTV soc. coop. a mutualità prevalente, confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione alle ordinanze ingiunzioni di pagamento n. 12/0421, prot. n. 1/2013-302-1/2011 e n. 2/2013-303-1/2011, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia per le violazioni di cui agli artt. 39, commi 1 e 2, d.l. 112/2008, art. 9 bis, comma 2, legge 608/1996, modificata dall’art. 1, comma 1180, legge 296/2006, art. 21, legge 264/1949, art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 81/2000, artt. 1 e 3, legge 4/1953, aveva rideterminato l’importo delle sanzioni (originariamente stabilito in euro 89.564,45) in euro 30.320,00.

2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali e documentali raccolte, ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] srl “non aveva alcuna evidente struttura aziendale né era titolare di beni strumentali idonei a consentire il conseguimento dei fini d’impresa”; che già dal 2009 aveva sede nei locali della CTV e che vi era tra le due società una “totale commistione di locali, strutture, mezzi, personale ed amministrazione”; che era “il Simionato a impartire gli ordini a tutti gli autisti, a controllare il loro lavoro, ad indicare i mezzi da usare, a consegnare i documenti di trasporto, tanto è vero che tutti i dipendenti consideravano il Simionato come l’effettivo datore di lavoro”; che la gestione operativa dei trasporti era fatta da costui per entrambe le ditte CTV e [OSCURATO:PERSONA] […] e che gli autisti, anche se assunti da una società, venivano richiesti di usare camion intestati all’altra società” (v. sentenza d’appello, pag. 5).

Ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto anche le funzioni di amministratore di fatto della CTV soc. coop., con conseguente nullità del contratto di appalto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la CTV soc. coop. e sussistenza di un rapporto di lavoro dei dipendenti unicamente in capo a quest’ultima società.

3. Ha giudicato nuova, perché proposta per la prima volta in appello, e quindi inammissibile, la domanda di annullamento parziale delle sanzioni irrogate e concernenti sia l’omessa registrazione dei lavoratori nel libro unico del lavoro (L.U.L.) e sia la mancata consegna ai medesimi dei prospetti paga.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia, ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza d’appello escluso l’esistenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl di una “organizzazione dei mezzi necessari” all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, sebbene la stessa fosse proprietaria di quattro trattori stradali, otto semirimorchi e un autotreno ed avesse a noleggio sei motrici.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 24 Cost., per non avere la Corte d’appello valutato adeguatamente le deposizioni testimoniali che hanno riferito come le due società, pur condividendo i locali dopo lo sfratto subito dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, avessero diviso i rispettivi spazi, senza quindi che vi fosse alcuna commistione.

Si segnala che la motivazione è generica nella valutazione dei testi e contraddittoria nella parte in cui giudica la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] prima come “chiara e concordante” (pag. 5) e poi come “del tutto generic(a) e priv(a) di elementi decisivi atti a scalfire quanto concordemente riferito dai dipendenti della società in ordine alla circostanza che era il Simionato ad accentrare costantemente i poteri decisori e di gestione” (pag. 6).

7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte di merito omesso di valutare tutti gli elementi indiziari indicati dalla giurisprudenza al fine della genuinità dell’appalto.

8. Con il quarto motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu, per avere dichiarato nuova la domanda di annullamento parziale delle sanzioni sebbene i ricorrenti in opposizione avessero, nel ricorso introduttivo di primo grado e in appello, denunciato la incongruità delle stesse.

9. Con il quinto motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed erronea motivazione sul punto; si rileva che gli appellanti non avevano richiesto “l’annullamento (parziale) delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 39, d.l. 112/2008” bensì il contrario, cioè l’applicazione esclusiva delle sanzioni previste dalla citata disposizione, con espunzione delle sanzioni comminate ai sensi degli artt. 1 e 3, legge 4/1953.

10. I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono inammissibili.

11. Questa Corte (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) ha più volte definito i confini in cui si articola il giudizio di diritto che l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. descrive attraverso le espressioni di violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; si è parallelamente precisato che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

12. Le critiche mosse con i motivi di ricorso in esame, se pure formulate sub specie di violazione di disposizioni di diritto sostanziale, ineriscono esclusivamente alla valutazione delle risultanze istruttorie, al di fuori peraltro del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014) e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

13. Neppure può trovare accoglimento la denuncia del vizio di motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente in ragione dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, con la conseguenza che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., S.U., n. 8053/14).

Tali anomalie non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che dà conto dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata.

14. Parimenti inammissibili sono il quarto ed il quinto motivo di ricorso per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366, comma 2 n. 6 c.p.c.

15. La parte ricorrente ha trascritto (v. pagg. 12 e 13 del ricorso per cassazione) i brani del ricorso in appello con cui si invocava la riduzione delle sanzioni “mediante espunzione della violazione relativa agli artt. 1 e 3 della legge del 1953 riguardante la mancata consegna del prospetto paga”, sul presupposto della unicità della condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro; non ha tuttavia allegato e dimostrato che la questione relativa al concorso dei due illeciti amministrativi fosse stata posta già nel giudizio di primo grado, avendo unicamente precisato che “nel ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge 689/1081, al motivo D…si leggeva… - sulla congruità delle sanzioni irrogate”.

Peraltro, l’esame del ricorso in opposizione conferma che la questione del concorso materiale dei due illeciti amministrativi non era stata posta in quella sede ma sollevata per la prima volta in appello, dal che consegue l’insussistenza della denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c.

16. Sul punto è comunque utile richiamare i principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd.

"cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni; né è ammissibile l’applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass. n. 10775 del 2017; n. 12659 del 2019); tali principi depongono nel senso della corretta applicazione, nella fattispecie oggetto di causa, del criterio del cumulo materiale.

17. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17475-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; [OSCURATO:PERSONA] amministrative in materia di lavoro R.G.N. 17475/2018 Cron. Rep. Ud. 09/05/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2146/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 1710/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e della CTV soc. coop. a mutualità prevalente, confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione alle ordinanze ingiunzioni di pagamento n. 12/0421, prot. n. 1/2013-302-1/2011 e n. 2/2013-303-1/2011, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia per le violazioni di cui agli artt. 39, commi 1 e 2, d.l. 112/2008, art. 9 bis, comma 2, legge 608/1996, modificata dall’art. 1, comma 1180, legge 296/2006, art. 21, legge 264/1949, art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 81/2000, artt. 1 e 3, legge 4/1953, aveva rideterminato l’importo delle sanzioni (originariamente stabilito in euro 89.564,45) in euro 30.320,00. 2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali e documentali raccolte, ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] srl “non aveva alcuna evidente struttura aziendale né era titolare di beni strumentali idonei a consentire il conseguimento dei fini d’impresa”; che già dal 2009 aveva sede nei locali della CTV e che vi era tra le due società una “totale commistione di locali, strutture, mezzi, personale ed amministrazione”; che era “il Simionato a impartire gli ordini a tutti gli autisti, a controllare il loro lavoro, ad indicare i mezzi da usare, a consegnare i documenti di trasporto, tanto è vero che tutti i dipendenti consideravano il Simionato come l’effettivo datore di lavoro”; che la gestione operativa dei trasporti era fatta da costui per entrambe le ditte CTV e [OSCURATO:PERSONA] […] e che gli autisti, anche se assunti da una società, venivano richiesti di usare camion intestati all’altra società” (v. sentenza d’appello, pag. 5). Ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto anche le funzioni di amministratore di fatto della CTV soc. coop., con conseguente nullità del contratto di appalto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la CTV soc. coop. e sussistenza di un rapporto di lavoro dei dipendenti unicamente in capo a quest’ultima società. 3. Ha giudicato nuova, perché proposta per la prima volta in appello, e quindi inammissibile, la domanda di annullamento parziale delle sanzioni irrogate e concernenti sia l’omessa registrazione dei lavoratori nel libro unico del lavoro (L.U.L.) e sia la mancata consegna ai medesimi dei prospetti paga. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia, ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza d’appello escluso l’esistenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl di una “organizzazione dei mezzi necessari” all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, sebbene la stessa fosse proprietaria di quattro trattori stradali, otto semirimorchi e un autotreno ed avesse a noleggio sei motrici. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 24 Cost., per non avere la Corte d’appello valutato adeguatamente le deposizioni testimoniali che hanno riferito come le due società, pur condividendo i locali dopo lo sfratto subito dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, avessero diviso i rispettivi spazi, senza quindi che vi fosse alcuna commistione. Si segnala che la motivazione è generica nella valutazione dei testi e contraddittoria nella parte in cui giudica la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] prima come “chiara e concordante” (pag. 5) e poi come “del tutto generic(a) e priv(a) di elementi decisivi atti a scalfire quanto concordemente riferito dai dipendenti della società in ordine alla circostanza che era il Simionato ad accentrare costantemente i poteri decisori e di gestione” (pag. 6). 7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte di merito omesso di valutare tutti gli elementi indiziari indicati dalla giurisprudenza al fine della genuinità dell’appalto. 8. Con il quarto motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu, per avere dichiarato nuova la domanda di annullamento parziale delle sanzioni sebbene i ricorrenti in opposizione avessero, nel ricorso introduttivo di primo grado e in appello, denunciato la incongruità delle stesse. 9. Con il quinto motivo si censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed erronea motivazione sul punto; si rileva che gli appellanti non avevano richiesto “l’annullamento (parziale) delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 39, d.l. 112/2008” bensì il contrario, cioè l’applicazione esclusiva delle sanzioni previste dalla citata disposizione, con espunzione delle sanzioni comminate ai sensi degli artt. 1 e 3, legge 4/1953. 10. I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono inammissibili. 11. Questa Corte (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) ha più volte definito i confini in cui si articola il giudizio di diritto che l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. descrive attraverso le espressioni di violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; si è parallelamente precisato che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 12. Le critiche mosse con i motivi di ricorso in esame, se pure formulate sub specie di violazione di disposizioni di diritto sostanziale, ineriscono esclusivamente alla valutazione delle risultanze istruttorie, al di fuori peraltro del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014) e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 13. Neppure può trovare accoglimento la denuncia del vizio di motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente in ragione dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, con la conseguenza che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., S.U., n. 8053/14). Tali anomalie non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che dà conto dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata. 14. Parimenti inammissibili sono il quarto ed il quinto motivo di ricorso per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366, comma 2 n. 6 c.p.c. 15. La parte ricorrente ha trascritto (v. pagg. 12 e 13 del ricorso per cassazione) i brani del ricorso in appello con cui si invocava la riduzione delle sanzioni “mediante espunzione della violazione relativa agli artt. 1 e 3 della legge del 1953 riguardante la mancata consegna del prospetto paga”, sul presupposto della unicità della condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro; non ha tuttavia allegato e dimostrato che la questione relativa al concorso dei due illeciti amministrativi fosse stata posta già nel giudizio di primo grado, avendo unicamente precisato che “nel ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge 689/1081, al motivo D…si leggeva… - sulla congruità delle sanzioni irrogate”. Peraltro, l’esame del ricorso in opposizione conferma che la questione del concorso materiale dei due illeciti amministrativi non era stata posta in quella sede ma sollevata per la prima volta in appello, dal che consegue l’insussistenza della denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c. 16. Sul punto è comunque utile richiamare i principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni; né è ammissibile l’applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass. n. 10775 del 2017; n. 12659 del 2019); tali principi depongono nel senso della corretta applicazione, nella fattispecie oggetto di causa, del criterio del cumulo materiale. 17. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussis
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