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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 32100/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8688-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 254/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -2- Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si richiede l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 221/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, il pagamento della somma di € 2.757,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento del ricorso monitorio la società deduceva di aver concluso con l’intimata un contratto di agenzia per la commercializzazione di articoli di gioielleria ed orologeria, contratto risoltosi dopo circa un anno per l’esiguo numero di affari conclusi dall’agente.

Comunicato il preavviso di recesso, la ricorrente deduceva di avere inoltrato l’estratto conto delle provvigioni maturate, dal quale risultava un credito a proprio favore dell’ammontare corrispondente alla somma richiesta in via monitoria.

Avverso tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a sollevare eccezioni quanto alla validità della procura alle liti dell’opposta, eccepiva altresì l’incompetenza del giudice adito, invocando a tal fine una clausola di deroga della competenza inserita nel contratto, per la quale era individuato come foro competente quello di Milano.

Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 254 del 2/3/2022 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, dando termine di 90 gg. per la riassunzione del giudizio, revocando il decreto opposto e condannando l’opposta al pagamento delle spese di lite.

In motivazione, rilevava che l’oggetto del giudizio era una richiesta di pagamento di somme scaturenti da un rapporto di agenzia.

Nella specie si era al cospetto però di un’agente che era altresì una società di capitali, il che impediva di far richiamo alle previsioni di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., per il quale sussiste la competenza inderogabile ex art. 413 c.p.c. del giudice del lavoro del luogo ove l’agente ha il domicilio ovvero ove si è svolto il rapportodi agenzia.

Poiché nella vicenda l’agente operava in forma societaria, la clausola di deroga della competenza era destinata a trovare applicazione, occorrendo quindi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato tale sentenza con ricorso per regolamento necessario di competenza sull a base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all' , è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -4- notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

2. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.413 c.p.c., evidenziandosi che erroneamente il Tribunale ha reputato che l’agente fosse una società di capitali.

In realtà l’attività è svolta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, come da visura della Camera di Commercio di Salerno in atti, così che la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata è frutto dell’erronea considerazione dell’agente quale persona giuridica, e precisamente quale società di capitali.

Ne consegue altresì che ricorrono i presupposti per ravvisare la parasubordinazione dell’agente, e quindi l’applicazione delle norme in tema di competenza che riservano la decisione delle controversie tra agente e preponente al giudice del lavoro, competenza insuscettibile di deroga convenzionale. 3.Il motivo è fondato.

E’ infatti evidente l’errore nel quale è incorso il Tribunale, e che ha poi inficiato tutto il successivo ragionamento argomentativo, secondo cui l’agente nella specie rivestirebbe la forma della società di capitali.

Viceversa, come si ricava dagli atti di causa, nonché dalla stessa intestazione della sentenza gravata, [OSCURATO:PERSONA] opera quale agente in quanto persona fisica, titolare di ditta individuale.

Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 10184/2022), poiché la società, nella specie in accomandita Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -5- semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (in senso conforme si veda anche ex multis Cass. n. 6351/2006).

Ove l’agente sia invece una persona fisica, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 413 c.p.c., occorre dimostrare che (Cass. n. 709/1998) l'agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria.

E’ stato altresì affermato che ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. p arasubordinazi one, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro (in tal senso, Cass. n. 2710/1996, secondo cui la presunzione del Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -6- carattere prevalentemente personale dell'attività dell'agente opera non come criterio di distribuzione dell'onere della prova, macome regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto nell'indagine sulla competenza a ricercare negli atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno da parte del convenuto di attività probatoria, volta ad escludere la prevalenza del detto elemento personale; Cass. n. 9068/1991; Cass. n. 5652/1990, a mente della quale, nel caso di rappor to di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell'agente, questo carattere si presume fino a prova contraria nell'opera dello agente che sia persona fisica).

In assenza di prova del fatto che l ’ agente si fosse munit a di una peculiare organizzazione tale da far svanire il connotato della parasubordinazione, deve quindi presumersi che la sua attività sia stata svolta in maniera prevalentemente personale, con la conseguente applicazione delle regole che fissano la competenza del giudice del lavoro.

Ne deriva che la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito si palesa erronea sia perché appare ancorata ad una qualificazione dell’agente come società di capitali, che non trova riscontro in atti, sia perché risulta del tutto prescindere, in presenza di un agente persona fisica, dal positivo riscontro di una organizzazione imprenditoriale idonea a determinare il Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -7- venir meno della parasubordinazione, come delineata dalla previsione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.

Ne consegue altresì che nella fattispecie trova applicazione la regola di competenza di cui all’art. 413 c.p.c., che nella formulazione scaturente dalla novella di cui alla legge n. 128/1992, prevede che la competenza per le controversie relative al rapporto di agenzia si radica presso il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente (inteso quest’ultimo quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti, e ciò anche nel caso in cui la controversia sia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto, Cass. n. 28566/2018).

La stessa norma, all’ultimo comma dispone poi che siano nulle le eventuali clausole di deroga alla competenza per territorio, il che impedisce di poter invocare,per sottrarre la competenza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario è domiciliata ai fini della propria attività la Bisbiglia (avendo la ditta individuale la propria sede nel Comune di Scafati), la clausola di deroga contenuta nel contratto di agenzia, e che invece è stata reputata applicabile dalla sentenza gravata (si veda Cass.

S.U. n. 5597/2002 che ha affermato l’inderogabilità convenzionale della regola di competenza de Ric. 2022 n. 8688 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -8- qua anche in seguito alla novella dell’art. 413 c.p.c. , operata dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128).

Per tali ragioni si palesa l’erroneità della pronuncia impugnata, dovendosi pertanto cassare la sentenza impugnata ed affermare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del lavoro. 4.La regolamentazione delle spese del presente procedimento va riservata alla pronuncia definitiva del giudice di merito.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8688-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 254/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si richiede l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 221/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, il pagamento della somma di € 2.757,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento del ricorso monitorio la società deduceva di aver concluso con l’intimata un contratto di agenzia per la commercializzazione di articoli di gioielleria ed orologeria, contratto risoltosi dopo circa un anno per l’esiguo numero di affari conclusi dall’agente. Comunicato il preavviso di recesso, la ricorrente deduceva di avere inoltrato l’estratto conto delle provvigioni maturate, dal quale risultava un credito a proprio favore dell’ammontare corrispondente alla somma richiesta in via monitoria. Avverso tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a sollevare eccezioni quanto alla validità della procura alle liti dell’opposta, eccepiva altresì l’incompetenza del giudice adito, invocando a tal fine una clausola di deroga della competenza inserita nel contratto, per la quale era individuato come foro competente quello di Milano. Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 254 del 2/3/2022 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, dando termine di 90 gg. per la riassunzione del giudizio, revocando il decreto opposto e condannando l’opposta al pagamento delle spese di lite. In motivazione, rilevava che l’oggetto del giudizio era una richiesta di pagamento di somme scaturenti da un rapporto di agenzia. Nella specie si era al cospetto però di un’agente che era altresì una società di capitali, il che impediva di far richiamo alle previsioni di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., per il quale sussiste la competenza inderogabile ex art. 413 c.p.c. del giudice del lavoro del luogo ove l’agente ha il domicilio ovvero ove si è svolto il rapportodi agenzia. Poiché nella vicenda l’agente operava in forma societaria, la clausola di deroga della competenza era destinata a trovare applicazione, occorrendo quindi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato tale sentenza con ricorso per regolamento necessario di competenza sull a base di un motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all' , è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. 2. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.413 c.p.c., evidenziandosi che erroneamente il Tribunale ha reputato che l’agente fosse una società di capitali. In realtà l’attività è svolta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, come da visura della Camera di Commercio di Salerno in atti, così che la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata è frutto dell’erronea considerazione dell’agente quale persona giuridica, e precisamente quale società di capitali. Ne consegue altresì che ricorrono i presupposti per ravvisare la parasubordinazione dell’agente, e quindi l’applicazione delle norme in tema di competenza che riservano la decisione delle controversie tra agente e preponente al giudice del lavoro, competenza insuscettibile di deroga convenzionale. 3.Il motivo è fondato. E’ infatti evidente l’errore nel quale è incorso il Tribunale, e che ha poi inficiato tutto il successivo ragionamento argomentativo, secondo cui l’agente nella specie rivestirebbe la forma della società di capitali. Viceversa, come si ricava dagli atti di causa, nonché dalla stessa intestazione della sentenza gravata, [OSCURATO:PERSONA] opera quale agente in quanto persona fisica, titolare di ditta individuale. Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 10184/2022), poiché la società, nella specie in accomandita Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -5- semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (in senso conforme si veda anche ex multis Cass. n. 6351/2006). Ove l’agente sia invece una persona fisica, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 413 c.p.c., occorre dimostrare che (Cass. n. 709/1998) l'agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria. E’ stato altresì affermato che ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. p arasubordinazi one, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro (in tal senso, Cass. n. 2710/1996, secondo cui la presunzione del Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -6- carattere prevalentemente personale dell'attività dell'agente opera non come criterio di distribuzione dell'onere della prova, macome regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto nell'indagine sulla competenza a ricercare negli atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno da parte del convenuto di attività probatoria, volta ad escludere la prevalenza del detto elemento personale; Cass. n. 9068/1991; Cass. n. 5652/1990, a mente della quale, nel caso di rappor to di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell'agente, questo carattere si presume fino a prova contraria nell'opera dello agente che sia persona fisica). In assenza di prova del fatto che l ’ agente si fosse munit a di una peculiare organizzazione tale da far svanire il connotato della parasubordinazione, deve quindi presumersi che la sua attività sia stata svolta in maniera prevalentemente personale, con la conseguente applicazione delle regole che fissano la competenza del giudice del lavoro. Ne deriva che la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito si palesa erronea sia perché appare ancorata ad una qualificazione dell’agente come società di capitali, che non trova riscontro in atti, sia perché risulta del tutto prescindere, in presenza di un agente persona fisica, dal positivo riscontro di una organizzazione imprenditoriale idonea a determinare il Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -7- venir meno della parasubordinazione, come delineata dalla previsione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. Ne consegue altresì che nella fattispecie trova applicazione la regola di competenza di cui all’art. 413 c.p.c., che nella formulazione scaturente dalla novella di cui alla legge n. 128/1992, prevede che la competenza per le controversie relative al rapporto di agenzia si radica presso il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente (inteso quest’ultimo quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti, e ciò anche nel caso in cui la controversia sia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto, Cass. n. 28566/2018). La stessa norma, all’ultimo comma dispone poi che siano nulle le eventuali clausole di deroga alla competenza per territorio, il che impedisce di poter invocare,per sottrarre la competenza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario è domiciliata ai fini della propria attività la Bisbiglia (avendo la ditta individuale la propria sede nel Comune di Scafati), la clausola di deroga contenuta nel contratto di agenzia, e che invece è stata reputata applicabile dalla sentenza gravata (si veda Cass. S.U. n. 5597/2002 che ha affermato l’inderogabilità convenzionale della regola di competenza de Ric. 2022 n. 8688 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -8- qua anche in seguito alla novella dell’art. 413 c.p.c. , operata dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128). Per tali ragioni si palesa l’erroneità della pronuncia impugnata, dovendosi pertanto cassare la sentenza impugnata ed affermare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del lavoro. 4.La regolamentazione delle spese del presente procedimento va riservata alla pronuncia definitiva del giudice di merito. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tr
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