CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21820/21proposto da: [OSCURATO:PERSONA], 00357850395, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 33, presso lo studio dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura presente in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agricola, 00082340399, in persona del legale rappresentate pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], Studio legale Marini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti -controricorrente – avverso la sentenza n. 52/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Il Comune di Faenza propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 52/03/2021, depositatail 13/01/2021, che ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agricola, su contenzioso relativo alla impugnazione del silenzio rifiuto opposto dal Comune di Faenza su istanza di rimborso ICI per l’anno 2006, per esenzione di fabbricato rurale. La società contribuente risulta proprietaria di un fabbricato, identificato catastalmente alla categoria D/1 fino all’anno 2009; dopo la sentenza S.U. n. 1865 del 2009 – che riconosceva la ruralità dei fabbricati solo nella classe D/10- la socie tà presentava per il proprio immobile il modello informatico di aggiornamento alla classe D/10, che pertanto le veniva riconosciuta il 6.12.2009. Nel 2011, come previsto dall’art. 7 comma 2 bis D.L. n. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, senza chiedere la variazione catastale, in quanto già ottenuta nel 2009, presentava dichiarazione sostitutiva all’Agenzia del Territorio, circa il possesso dei requisiti di ruralità in via continuativa dall’anno 2006, al fine di ottenere il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2006. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della predetta istanza di rimborso, la società contribuente ricorreva alla CTP che rigettava il ricorso, ritenendo l’autocertificazione presentata all’Agenzia non idonea a esonerare la contribuente- che aveva ottenuto la categoria D/10 solo nel 2009- dal pagamento dell’ICI per l’anno 2006, ritenendo la retroattività dell’esenzione non derivante dalla autocertificata sussistenza dei presupposti di ruralità, ma dalla formalità dell’annotazione in catasto. La CTR, su appello della società contribuente, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile il beneficio dell’esenzione in favore della cooperativa. Ricorre sulla base di due motivi il Comune di Faenza; resiste con controricorsola Società contribuente. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso ex art. 1 comma 164 l. 296/2006. 1.1. Il motivo è infondato, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia in ipotesi, come quella in esame, in cui la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto. Va sul punto confermato il principio consolidato in base al quale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Cfr. Cass.n.29191 del 06/12/2017; n.20718 del 13/08/2018; n. 2151del 29/01/2021) . 2. Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 5 - ter del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013; dell’art. 7 comma 2-bis D.L. 70/2011, dell’art. 9 D.L. 557/1993 conv. in legge 26.03.1994 n. 133, degli articoli1 e 2 del decreto legislativo 504/1992, dell’art. 9 del decreto-legge 557/1993, convertito nella legge 133/1994, e dell’art. 23, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008, convertito con modifiche nella legge 14/2009, con riferimento all’art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto alla Cooperativa il rimborso dell’ICI versata per l’anno di imposta 2006. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Va premesso che in tema di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli edifici ai fini fiscali, le disposizioni principali sono costituite dal decreto legge 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni dalla l.n.133 del 22.02.1994, e dal [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica n.917 del 22.12.1986. 2.3. Questa Corte (Sez. Un. n. 18565/2009, n. 18570/2009) ha ritenuto che la classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l’esistenza del carattere di ruralità del fabbricato,e dunque per escludere o affermare l’assoggetta b ilità ad ICI, affermando il seguente principio: "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non ̀ soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, saràonere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta". 2.4. Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106/2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui all’art. 9 dl. 557/1993); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.l n.102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013 (Cass. n. 24020 del 2015; n. 24366 del 2016; n. 3226 del 2021, n. 16252 del 2021). 2.5.In seguito, l'art. 13, comma 14 - bi s, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralit̀ fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo». 2.6. Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivit̀ agricola ̀ attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralit̀ in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivit̀ agricole), ̀ apposta una speci fica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralit̀ , si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133». L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2- bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralit̀ di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». 2.7. Si tratta di disposizioni che disciplinano le modalit à (di variazione-annotazione) attraverso le quali ̀ poss ibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fos se dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283). 3. Ci ̀ p osto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2 - bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non pù in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, quanto la data di entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda ̀ costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5", 25 novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5", 6 luglio 2016, n. 13763; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, nn. 16178, 16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30815; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, nn. 16711, 16714 e 16715). 3.1.Ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 in data 30 settembre 2011, ciò dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, poteva valere per il quinquennio antecedente (ciò , ne ll'anno 2006), in base al l'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore), come nel caso in esame (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2017, n. 12663; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19814; Cass. n. 22291 del 2022; 10894 del 2022). A ciò va aggiunto che nella fattispecie la società contribuente aveva presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di ruralità fin dal 2006, senza presentare alcuna richiesta di accatastamento in detta categoria in quanto l’immobile era già accatastato in D/10 dal 2009: pertanto l’annotazione era già stata riconosciuta in data 6.12.2009, per cui l’attribuzione di ruralità sussisteva già da tale data. Né potrebbe essere richiesto al contribuente un adempimento inesigibile, preso atto della già acquisita ruralità dell’immobile, informaticamente attribuita fin dal 2009. 4.Correttamente, pertanto , il giudice di appello ha ritenuto che l'esenzione si estendesseretroattivamente all'anno 2006. Il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Faenza al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il