CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLiguria n. 942/2024 depositata il 03/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].A seguito di attività investigativa svolta dall’OLAF veniva contestato allaCommerciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di aver commesso una frode in relazioneall’importazioni nell’Unione Europea di tubi in acciaio senza saldatura,Numero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/2026dichiarando falsamente che tale merce era originaria della Corea del Sud,anziché della Cina, al fine di evadere i dazi antidumping previsti per i beniprovenienti da quest’ultimo Stato.A seguito dei suddetti accertamenti, l’Agenzia della Dogana, dopo avercomunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova,presso la quale veniva aperto un procedimento penale, poi archiviato,contestava alla società importatrice la falsa dichiarazione di origine dellamerce importata, emettendo, nei confronti della stessa, l’avviso diaccertamento prot. n. 5704 e il provvedimento di irrogazione sanzioni n.5705/RU, entrambi notificati in data 18.02.2021.La società contribuente proponeva distinti ricorsi alla CommissioneTributaria Provinciale di Genova, la quale, con sentenze n. 854/2022 (perl’accertamento) e n. 874/2022 (per le sanzioni), li accoglieva, ritenendo chel’Agenzia delle Dogane fosse decaduta dal potere di accertamento dellaviolazione tributaria, avendo notificato (in data 18.02.2021) l’obbligazionetributaria oltre il triennio dalla sua nascita, coincidente con la dichiarazionedoganale del 10.08.2016, e non operando il termine di sette anni in quantola notizia di reato era stata trasmessa in data 11.08.2020, dunque oltre iltermine di tre anni dalla dichiarazione doganale.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, aditadall’amministrazione finanziaria, rigettava l’appello condividendo ilragionamento dei giudici di prime cure.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 103Numero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/2026del Reg. n. 952/2013/UE, dell’art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell’art.11 del d.lgs. n. 374 del 1990.1.1. Ritiene la ricorrente che la prescrizione relativa alla notifica dell'avvisodi accertamento e di irrogazione delle sanzioni per merci importate dopol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], qualora sia viziata da una irregolarità costituente reato, sia disette anni, non essendo necessario che l'Agenzia delle Dogane inoltri lanotizia di reato nel triennio dall'importazione.1.2. Sostiene, invece, la controricorrente che la proroga del termine diaccertamento – da tre a sette anni – possa operare solo sel’amministrazione finanziaria comunica la notizia di reato nei terminiordinari previsti per la contestazione dell’obbligazione doganale.2. Il motivo di ricorso è fondato.2.1. Occorre premettere che questa Corte, come rilevato dallacontroricorrente, ha reiteratamente affermato che l'azione di recupero aposteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del terminedi tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamenterichiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un attoperseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessaall’[OSCURATO:PERSONA], entro la scadenza del termine di prescrizione (e nonanche dopo la sua scadenza) la notitia criminis (Cass., Sez. V, 4 aprile2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22745; Cass., Sez. V,10 giugno 2022, n. 21444). La trasmissione della notitia criminis, in qualitàdi “primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fattoreato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito delgiudizio penale” (già in tal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014;Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n.11181; Cass., n. 5384/2012 e successive), costituisce condizione – oveintervenga nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza– affinché l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere aun’azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamentoNumero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/2026astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale,invero, risulti elasso al momento dell’inoltro della notitia criminis, il recuperoa posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indaginein cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltreun triennio alla trasmissione della notizia di reato.2.2. Tale principio, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, essendomaturato in un contesto normativo successivamente mutato.2.2.1. Nelle fattispecie prese in considerazioni dalle sentenze citate sopratrovava applicazione, ratione temporis, l’art. 221, par. 3, del CodiceDoganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), a mente del quale «lacomunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo ladata in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autoritàdoganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmentedovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazioneavviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenzadel termine di cui sopra».Tale disciplina rendeva praticamente priva di termine la notificadell'accertamento doganale qualora la condotta alla base del medesimofosse perseguibile penalmente; pertanto, la giurisprudenza aveva chiaritoche l'invio della notizia di reato dovesse essere effettuato almeno entro i treanni previsti dall'art. 221, par. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e chesuccessivamente l’Agenzia dovesse attendere la definizione delprocedimento penale all’esito del quale ricominciava a decorrere il terminedi prescrizione. Infatti, il vecchio testo dell'art. 84, comma 2, del d.P.R. n.43 del 1973 prevedeva che «qualora il mancato pagamento, totale oparziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizionedecorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nelprocedimento penale, sono divenuti irrevocabili».La giurisprudenza della Sezione Quinta, malgrado alcune pronunzie di segnocontrario (Cass. n. 11932/2012), si era progressivamente assestata nelNumero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/2026senso di ritenere che in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "aposteriori" poteva essere avviata dopo la scadenza del termine di tre annidalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quandola mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un attoperseguibile penalmente - a prescindere dall'esito, di condanna oassolutorio, del giudizio - purché sia trasmessa, nel corso del termine diprescrizione e non dopo la sua scadenza, la notitia criminis, primo attoesterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto diimposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (cfr. Cass.n. 5384/2012; Cass. n. 14016/2012; Cass. n. 8046/13; Cass. n.8322/2013; Cass. 8708/2013), altrimenti, il periodo intercorrente tra ladata di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cuiè divenuta irrevocabile la decisione penale “sarebbe privo di riferimentotemporale e dilatabile all'infinito”, compromettendo la certezza dei rapportigiuridici (vedi, tra molte, Cass. n. 9773/10, n. 19195, n. 20513, n. 21377e n. 22014 del 2006, n. 14016/2012, n. 20764, 20768 e 26018/2013,26045/2016). L'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sull'art. 84del d.P.R. n. 43 del 1973 si era, dunque, assestata nel senso di ritenere cheil recupero dei dazi potesse avvenire anche oltre il termine di tre anni,purché in tale triennio fosse stata trasmessa una notizia di reato all'autoritàgiudiziaria in relazione ai fatti sottostanti la dichiarazione doganale.2.2.2. Come anticipato, l’assetto normativo su cui si è formato il suddettoorientamento è mutato a seguito dell’introduzione, a partire dal 1° maggio2016, del [OSCURATO:PERSONA] (Reg. UE n. 952/2013), la cui disciplinaè applicabile, ratione temporis, al caso in esame.2.2.2.1. L’art. 103 del suddetto regolamento, al paragrafo 1, stabilisce che«nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo lascadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazionedoganale».Numero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il secondo paragrafo precisa, poi, che «quando l'obbligazione doganalesorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso eraperseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è estesoa minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al dirittonazionale», spettando, quindi, agli Stati membri stabilire la sogliaapplicabile.2.2.2.2. Conformemente a quanto prescritto dal [OSCURATO:PERSONA],l’art. 12 della L. n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha modificato l’art.84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito, con testo invariato, dall’art. 48del d.lgs. n. 141 del 2024), il quale prevede ora che «i termini per la notificadell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sonodisciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea» (comma 1);«qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguitodi un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notificadell'obbligazione doganale è di sette anni» (comma 2).2.2.2.3. Il nuovo assetto normativo è chiaro nello stabilire che il termineprescrizionale, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette annidecorrenti dalla nascita dell’obbligazione doganale, a prescindere dallatempistica di comunicazione della notizia di reato. La giurisprudenza citatadal giudice d'appello serviva a sanare la mancanza di certezza dei rapportigiuridici derivante dalla arbitrarietà del termine in cui l'agenzia delle Doganeavrebbe potuto inoltrare la notizia di reato, ma la nuova normativa,applicabile ratione temporis, ha recuperato tale certezza stabilendo untermine fisso con decorrenza certa.2.2.2.4. Nel caso in esame l’obbligazione doganale è sorta il 10.08.2016 eil termine ordinario triennale non era ancora scaduto quando è entrata invigore la legge comunitaria del 2018, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] 109l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La dichiarazione di una diversa origine doganale faceva eludere un dazioantidumping integrando il delitto di contrabbando ex art 292 del d.P.R. n.Numero registro generale 8405/2025Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 19595/2026Data pubblicazione 13/06/202643 del 1973, oggetto di comunicazione di notizia di reato da partedell’Agenzia delle Dogane.L’accertamento della violazione tributaria è avvenuto in data 18.02.2021,l’obbligazione doganale è sorta in data 10.08.2016 e la notizia di reato èstata comunicata in data 11.08.2020, di talché il potere accertativo è statotempestivamente esercitato nei sette anni di cui all’art. 84, comma 2, deld.P.R. n. 43 del 1973. Dunque, il giudice di seconde cure, nel riteneredecaduta l’Agenzia delle Dogane dal potere accertativo per tardivatrasmissione della notizia di reato, ha violato le suddette normecommettendo l’errore censurato dal ricorrente.3. Pertanto, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio, perun nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLiguria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In temadi diritti doganali, a seguito dell’introduzione, a partire dal 1° maggio 2016,del [OSCURATO:PERSONA] (Reg. UE n. 952/2013) e della conseguentemodifica, ad opera della L. n. 37 del 2019 (legge europea 2018), dell’art.84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito, con testo invariato, dall’art. 48del d.lgs. n. 141 del 2024), il termine prescrizionale, in presenza di condottecostituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell’obbligazionedoganale, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia direato». P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente