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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17957/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Valutato che il secondo motivo di ricorso nel contestare la motivazione relativa al disconoscimento della particolare tenuità del fatto non si confronta con la motivazione della sentenza che rimarca l'abitualità della condotta delittuosa desumendola dai plurimi precedenti penali anche specifici.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente giustificato il suo giudizio ricordando che i precedenti penali a carico dell'imputato sono plurimi e anche specifici e che, per altro verso, la pena è stato determina nel minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo Pi rI i [OSCURATO:PERSONA] D E 0-0 è"--I [OSCURATO:PERSONA] -s 6 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge. Valutato che il secondo motivo di ricorso nel contestare la motivazione relativa al disconoscimento della particolare tenuità del fatto non si confronta con la motivazione della sentenza che rimarca l'abitualità della condotta delittuosa desumendola dai plurimi precedenti penali anche specifici. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente giustificato il suo giudizio ricordando che i precedenti penali a carico dell'imputato sono plurimi e anche specifici e che, per altro verso, la pena è stato determina nel minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo Pi rI i [OSCURATO:PERSONA] D E 0-0 è"--I [OSCURATO:PERSONA] -s 6 2022 IL
Sentenza Cassazione n. 17957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris