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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 24249/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5958/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3326/2017 depositata il 14/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza, resa in sede possessoria, con la quale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fu inibito a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un chiosco bar in [OSCURATO:PERSONA], di intrattenere la clientela con utilizzo di mezzi di diffusione sonora oltre le ore 1:00.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidato nell’importo di € 25.000,00 per il decremento di valore dell’immobile del ricorrente, posto nelle immediate vicinanza del chiosco dal quale si propagavano le immissioni sonore.

La Corte d’appelli di Napoli, adita dal soccombente, ha accolto in parte l’appello, riducendo la misura del risarcimento del danno a € 5.000,00.

Al riguardo essa ha osservato che l’immobile del Cautiero non aveva subito alcun deprezzamento, giacché «le immissioni si sono protratte per un ristrettissimo arco temporale dal 30 luglio 1999 al 25 agosto 1999 ed in tale data sono cessate essendo intervenuto il provvedimento interdittivo possessorio».

Conseguentemente il solo danno risarcibile riguardava la lesione del possesso, che la corte territoriale riteneva di potere liquidare in via equitativa nell’importo sopra indicato.

Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre rimane intimata [OSCURATO:PERSONA], erede anch’essa dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -I motivi di ricorso possono così essere sintetizzati: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043, 2697 c.c. e 112 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella durata delle immis sioni sonore, protrattesi ben oltre la data del 25 agosto 1999, coincidente con la data del provvedimento interdittivo.

Invero, l’intimato aveva proseguito nelle immissioni ben oltre il provvedimento inibitorio, incurante del medesimo: ciò risultava sia daiverbali dell’ufficiale giudiziario, sia dalla pluralità degli incidenti di esecuzione, promossi dal dante causa del ricorrente ai sensi dell’art. 669- novies c.p.c. nel tentativo di rimediare alla plateale inottemperanza del Casa; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 388 e 659 c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso la liquidazione dei danni morali e fisici subiti dal dante causa del ricorrente.

2. - Il primo motivo è infondato.

Benché nella rubrica sia denunciata anche la violazione di più norme, gli argomenti poi spesi nel motivo alludono a supposti vizi della decisione in ipotesi rientranti nel paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

Questa Suprema Corte ha chiarito ch e l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cuicensura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).

Il motivoin esame, nonostante la formale denunzia di violazione di più norme di legge, identifica l’errore commesso dalla Corte d’appello nel fatto che la liquidazione del danno era stata operata sul presupposto che le molestie avessero avuta una durata minima, mentre ciò non era vero, come risultava dal susseguirsi degli incidenti di esecuzione svoltisi dopo il provvedimento interdittivo, dai quali risultava che, a distanza di oltre un anno, il provvedimento non aveva avuto esecuzione.

Insomma, ciò che si rimprovera alla corte territoriale è di avere fatto coincidere il termine delle immissioni con la data del provvedimento interdittivo, mentre esisteva agli atti di causa la prova (consistente negli atti dei plurimi incidenti di esecuzione) che le immissioni erano proseguite.

La censura è univoca e non si presta a diversa qualificazione.

In particolare, non è configurabile il vizio di motivazione, ventilato con la memoria.

La motivazione esiste e rende percepibili la ragioni del decisum, ravvisabile nella ipotizzata coincidenza della fine delle immissioni con l’emissione del provvedimento interdittivo.

Tale supposizione, del resto, non ha niente di illogico, mentre è certamente configurabile che sia smentita da fatti che dimostravano il contrario.

È stato anche chiarito che colui il quale denunci in cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attualmente vigente, ha l’onere di indicare non solo il fatto il cui esame sarebbe stato omesso, illustrando la decisività del medesimo, ma ha altresì l’onere di precisare il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n. 29954/2022).

Ebbene il motivo, in ordine a tale ulteriore onere, previsto a pena di inammissibilità, ricorre a una terminologia equivoca, richiamando genericamente fatti e circostanze che si assumono risultanti dagli atti del giudizio di merito, che comprovavano la protrazione delle immissioni oltre la data dell’ordinanza cautelare.

Tuttavia, nel motivo e nel ricorso non si precisa il come e il quando il “fatto” fu posto all’esame della Corte d’appello, rimproverandosi alla corte di merito di avere deciso sulla base dell’affermazione dell’appellante in ordine alla minima durata delle immissioni.

Sia in parte narrativa, sia poi nel motivo, è omesso qualsiasi riferimento al dibattito svoltosi sulla deduzione di parte in ordine tale affermazione dell’appellante.

Del pari è stata omessa anche la sintesi delle ragioni poste a base della decisione di primo grado.

Invero, sulla base dell’esposizione operata nel ricorso non è dato sapere quale fu l’incidenza della durata delle immissioni sulla decisione di primo grado.

È chiaro che non vale ad assolvere al requisito di specificità della censura un riferimento generico, quale quello che si legge a pag. 9 del ricorso, laddove di assume, appunto, che la decisione consegue a un omesso esame di un fatto decisivo del giudizio di merito, “ivi dibattuto”.

Non è vero quanto si legge nella memoria del ricorrente, laddove si assume che il ricorso soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla giurisprudenza in ordine alla indicazione del “come” e del “quando” il fatto fosse stato dibattuto.

Nel ricorso (e ancora nella memoria) si denuncia solo la presenza degli atti relativi agli incidenti di esecuzione nel fascicolo di primo grado, il che non è sufficiente, perché il vizio di omesso esame di fatto decisivo, con i correlativi oneri, sussiste anche quando il fatto omesso risulti da “at ti processuali” (Cass. n. 27515/2018).

Occorreva, pertanto, nel totale silenzio della decisione impugnata su questo punto, una specificità molto più stringente.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente sia stato fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. n. 1550/2021; Cass. n. 1542/2021; n. 32804/2019).

3. - Il secondo motivo è in ammissibile.

Si denuncia in modo del tutto generico una violazione di legge incorsa nella liquidazione del danno, derivante dalla supposta mancata considerazione del danno morale e fisico subito dal dante causa del ricorrente.

Il ricorrente richiama il pregiudizio al riposo notturno e il nocumento alla salute, i quali non costituiscono danni in re ipsa (Cass. n. 21649/2021), ma debbono essere provati, seppure con il ricorso a presunzioni (Cass. n. 11930/2022).

Ancora una volta, sotto l’egida della violazione di legge, è censurato il giudizio di fatto e per di più in modo del tutto generico, non essendo stati neanche indicati gli elementi istruttori , sottoposti all’esame del giudice e da questi trascurati, che comprovavano l’esistenza di pregiudizi ulteriori, oltre alla lesione del possesso riconosciuta dal giudice d’appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5958/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3326/2017 depositata il 14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza, resa in sede possessoria, con la quale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], fu inibito a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un chiosco bar in [OSCURATO:PERSONA], di intrattenere la clientela con utilizzo di mezzi di diffusione sonora oltre le ore 1:00. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidato nell’importo di € 25.000,00 per il decremento di valore dell’immobile del ricorrente, posto nelle immediate vicinanza del chiosco dal quale si propagavano le immissioni sonore. La Corte d’appelli di Napoli, adita dal soccombente, ha accolto in parte l’appello, riducendo la misura del risarcimento del danno a € 5.000,00. Al riguardo essa ha osservato che l’immobile del Cautiero non aveva subito alcun deprezzamento, giacché «le immissioni si sono protratte per un ristrettissimo arco temporale dal 30 luglio 1999 al 25 agosto 1999 ed in tale data sono cessate essendo intervenuto il provvedimento interdittivo possessorio». Conseguentemente il solo danno risarcibile riguardava la lesione del possesso, che la corte territoriale riteneva di potere liquidare in via equitativa nell’importo sopra indicato. Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre rimane intimata [OSCURATO:PERSONA], erede anch’essa dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -I motivi di ricorso possono così essere sintetizzati: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043, 2697 c.c. e 112 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella durata delle immis sioni sonore, protrattesi ben oltre la data del 25 agosto 1999, coincidente con la data del provvedimento interdittivo. Invero, l’intimato aveva proseguito nelle immissioni ben oltre il provvedimento inibitorio, incurante del medesimo: ciò risultava sia daiverbali dell’ufficiale giudiziario, sia dalla pluralità degli incidenti di esecuzione, promossi dal dante causa del ricorrente ai sensi dell’art. 669- novies c.p.c. nel tentativo di rimediare alla plateale inottemperanza del Casa; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 388 e 659 c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso la liquidazione dei danni morali e fisici subiti dal dante causa del ricorrente. 2. - Il primo motivo è infondato. Benché nella rubrica sia denunciata anche la violazione di più norme, gli argomenti poi spesi nel motivo alludono a supposti vizi della decisione in ipotesi rientranti nel paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Questa Suprema Corte ha chiarito ch e l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cuicensura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004). Il motivoin esame, nonostante la formale denunzia di violazione di più norme di legge, identifica l’errore commesso dalla Corte d’appello nel fatto che la liquidazione del danno era stata operata sul presupposto che le molestie avessero avuta una durata minima, mentre ciò non era vero, come risultava dal susseguirsi degli incidenti di esecuzione svoltisi dopo il provvedimento interdittivo, dai quali risultava che, a distanza di oltre un anno, il provvedimento non aveva avuto esecuzione. Insomma, ciò che si rimprovera alla corte territoriale è di avere fatto coincidere il termine delle immissioni con la data del provvedimento interdittivo, mentre esisteva agli atti di causa la prova (consistente negli atti dei plurimi incidenti di esecuzione) che le immissioni erano proseguite. La censura è univoca e non si presta a diversa qualificazione. In particolare, non è configurabile il vizio di motivazione, ventilato con la memoria. La motivazione esiste e rende percepibili la ragioni del decisum, ravvisabile nella ipotizzata coincidenza della fine delle immissioni con l’emissione del provvedimento interdittivo. Tale supposizione, del resto, non ha niente di illogico, mentre è certamente configurabile che sia smentita da fatti che dimostravano il contrario. È stato anche chiarito che colui il quale denunci in cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attualmente vigente, ha l’onere di indicare non solo il fatto il cui esame sarebbe stato omesso, illustrando la decisività del medesimo, ma ha altresì l’onere di precisare il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n. 29954/2022). Ebbene il motivo, in ordine a tale ulteriore onere, previsto a pena di inammissibilità, ricorre a una terminologia equivoca, richiamando genericamente fatti e circostanze che si assumono risultanti dagli atti del giudizio di merito, che comprovavano la protrazione delle immissioni oltre la data dell’ordinanza cautelare. Tuttavia, nel motivo e nel ricorso non si precisa il come e il quando il “fatto” fu posto all’esame della Corte d’appello, rimproverandosi alla corte di merito di avere deciso sulla base dell’affermazione dell’appellante in ordine alla minima durata delle immissioni. Sia in parte narrativa, sia poi nel motivo, è omesso qualsiasi riferimento al dibattito svoltosi sulla deduzione di parte in ordine tale affermazione dell’appellante. Del pari è stata omessa anche la sintesi delle ragioni poste a base della decisione di primo grado. Invero, sulla base dell’esposizione operata nel ricorso non è dato sapere quale fu l’incidenza della durata delle immissioni sulla decisione di primo grado. È chiaro che non vale ad assolvere al requisito di specificità della censura un riferimento generico, quale quello che si legge a pag. 9 del ricorso, laddove di assume, appunto, che la decisione consegue a un omesso esame di un fatto decisivo del giudizio di merito, “ivi dibattuto”. Non è vero quanto si legge nella memoria del ricorrente, laddove si assume che il ricorso soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla giurisprudenza in ordine alla indicazione del “come” e del “quando” il fatto fosse stato dibattuto. Nel ricorso (e ancora nella memoria) si denuncia solo la presenza degli atti relativi agli incidenti di esecuzione nel fascicolo di primo grado, il che non è sufficiente, perché il vizio di omesso esame di fatto decisivo, con i correlativi oneri, sussiste anche quando il fatto omesso risulti da “at ti processuali” (Cass. n. 27515/2018). Occorreva, pertanto, nel totale silenzio della decisione impugnata su questo punto, una specificità molto più stringente. Ed invero, secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente sia stato fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. n. 1550/2021; Cass. n. 1542/2021; n. 32804/2019). 3. - Il secondo motivo è in ammissibile. Si denuncia in modo del tutto generico una violazione di legge incorsa nella liquidazione del danno, derivante dalla supposta mancata considerazione del danno morale e fisico subito dal dante causa del ricorrente. Il ricorrente richiama il pregiudizio al riposo notturno e il nocumento alla salute, i quali non costituiscono danni in re ipsa (Cass. n. 21649/2021), ma debbono essere provati, seppure con il ricorso a presunzioni (Cass. n. 11930/2022). Ancora una volta, sotto l’egida della violazione di legge, è censurato il giudizio di fatto e per di più in modo del tutto generico, non essendo stati neanche indicati gli elementi istruttori , sottoposti all’esame del giudice e da questi trascurati, che comprovavano l’esistenza di pregiudizi ulteriori, oltre alla lesione del possesso riconosciuta dal giudice d’appello. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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