Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31629/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico, in quanto meramente reiterativo di identica doglianza proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589; conf.

Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644), come nel caso di specie, posto che gli atti compiuti dal ricorrente, per il contesto nel quale si inserivano, nonché per la loro natura ed essenza, erano da ritenere - secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit - giunti ad un livello di sviluppo tale da evidenziare il fine cui erano diretti (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, tenuto conto dell'elevato livello di esecuzione del tentativo e dell'organizzazione della condotta); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico, in quanto meramente reiterativo di identica doglianza proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589; conf. Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644), come nel caso di specie, posto che gli atti compiuti dal ricorrente, per il contesto nel quale si inserivano, nonché per la loro natura ed essenza, erano da ritenere - secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit - giunti ad un livello di sviluppo tale da evidenziare il fine cui erano diretti (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, tenuto conto dell'elevato livello di esecuzione del tentativo e dell'organizzazione della condotta); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 31629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris