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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47461/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. sul presupposto della maggior pena irrogata in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. rispetto a quella applicata in aumento per la continuazione sulla pena determinata quanto al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 39 del 1990 per il quale interveniva sentenza di assoluzione in secondo grado è manifestamente infondatottenuto conto dell'ormai pacifica giurisprudenza secondo cui «non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652 - 01); si osserva, invero, che nel caso di specie, il venir meno del delitto di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. in ordine al quale era stata applicata la pena di cinque mesi di reclusione, pena che si colloca nell'ambito della forbice edittale prevista nella citata norma e non coincidente con quella prevista dall'art. 337 cod. pen. che prevede il minimo edittale di sei mesi di reclusione, unico reato ritenuto in sentenza, ha consentito alla Corte di appello di pervenire ad una pena detentiva comunque inferiore rispetto a quella complessivamente irrogata dal primo giudice; ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce l'erronea contestazione della continuazione interna al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della sua mancata applicazione ad opera del primo giudice; che, invero, dalla sentenza di primo grado non si ricava avesse provveduto ad effettuare specifica quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione, né può escludersi - come assume la difesa - che gli stessi abbiano influito nella quantificazione della continuazione interna (per le tre persone offese evidenziate nella contestazione di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo c), evenienza che pertanto abilitava il giudice di appello ad argomentare in sentenza i relativi aumenti, tanto da pervenire alla irrogazione di pena complessivamente inferiore a quella determinata dal Tribunale; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata risposta in ordine alle attenuanti generiche è geneticamente inammissibile tenuto conto dell'assoluta genericità del motivo di gravame attraverso cui, nella articolazione del motivo ineentrato unicamente alla richiesta di riduzione della pena per come determinata, si richiedeva "eventualmente" la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423); rilevato che manifestamente infondato risulta il quarto motivo con cui si censura la omessa sostituzione della pena detentiva che non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell'imputato, circostanza che non impone una specifica pronuncia sul punto da parte della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. sul presupposto della maggior pena irrogata in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. rispetto a quella applicata in aumento per la continuazione sulla pena determinata quanto al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 39 del 1990 per il quale interveniva sentenza di assoluzione in secondo grado è manifestamente infondatottenuto conto dell'ormai pacifica giurisprudenza secondo cui «non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652 - 01); si osserva, invero, che nel caso di specie, il venir meno del delitto di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. in ordine al quale era stata applicata la pena di cinque mesi di reclusione, pena che si colloca nell'ambito della forbice edittale prevista nella citata norma e non coincidente con quella prevista dall'art. 337 cod. pen. che prevede il minimo edittale di sei mesi di reclusione, unico reato ritenuto in sentenza, ha consentito alla Corte di appello di pervenire ad una pena detentiva comunque inferiore rispetto a quella complessivamente irrogata dal primo giudice; ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce l'erronea contestazione della continuazione interna al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della sua mancata applicazione ad opera del primo giudice; che, invero, dalla sentenza di primo grado non si ricava avesse provveduto ad effettuare specifica quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione, né può escludersi - come assume la difesa - che gli stessi abbiano influito nella quantificazione della continuazione interna (per le tre persone offese evidenziate nella contestazione di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo c), evenienza che pertanto abilitava il giudice di appello ad argomentare in sentenza i relativi aumenti, tanto da pervenire alla irrogazione di pena complessivamente inferiore a quella determinata dal Tribunale; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata risposta in ordine alle attenuanti generiche è geneticamente inammissibile tenuto conto dell'assoluta genericità del motivo di gravame attraverso cui, nella articolazione del motivo ineentrato unicamente alla richiesta di riduzione della pena per come determinata, si richiedeva "eventualmente" la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423); rilevato che manifestamente infondato risulta il quarto motivo con cui si censura la omessa sostituzione della pena detentiva che non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell'imputato, circostanza che non impone una specifica pronuncia sul punto da parte della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 47461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris