CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Potenza, in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione in data 4/5/2021 aveva annullato precedente ordinanza del Tribunale sul punto riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha confermato anche con riguardo al residuo tema devoluto l'ordinanza genetica del G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 19/10/2020, con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Cassotta tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi dell'aggravante e al rispetto dei principi indicati dalla Corte di cassazione per il giudizio di rinvio. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza rilevando che il riferimento fatto da Cassotta alla propria qualità di delinquente non avrebbe potuto integrare l'aggravante del metodo mafioso in assenza di elementi dai quali desumere che il soggetto avesse dato rilievo ad un legame con una consorteria pronta a dargli manforte e di cui la vittima potesse avvertire il peso. Il Tribunale in sede di rinvio aveva valorizzato l'originaria denuncia di Sabia, sottolineando come alla qualità di indagato dovesse unirsi il riferimento alla esclusiva protezione che il ricorrente avrebbe potuto garantire e che aveva in effetti garantito, rispetto alle attività commerciali di Sabia. Peraltro, nella denuncia si faceva genericamente riferimento ad un atteggiamento mafioso, mentre la stessa persona offesa, sentita quale teste, in giudizio, aveva ridimensionato i propri assunti descrivendo l'interlocutore come soggetto che voleva impietosire, risultando smentita la tesi del Tribunale secondo cui Sabia aveva confermato quanto già dichiarato. Il Tribunale non aveva dato conto dell'atteggiamento oppositivo della persona offesa, non assumendo rilievo neppure una conversazione intercettata, in cui il ricorrente domandava al suo interlocutore se voleva avere un amico o tenere un nemico, frase da leggere in realtà nel quadro dell'intera conversazione, dal contenuto complessivamente non coerente con la tesi accusatoria. Alla resa dei conti, il Tribunale non aveva colmato le lacune individuate dalla Corte di cassazione, non essendo sufficiente il riferimento ai trascorsi criminali del ricorrente senza l'evocazione della capacità di intervento di un gruppo criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nella sentenza rescindente la Corte di cassazione aveva rilevato che il Tribunale in sede di riesame non aveva adeguatamente motivato in ordine all'utilizzo del metodo mafioso, da individuarsi nel rilievo dato dal soggetto agente al legame, vero o supposto, con una consorteria criminale pronta a dargli manforte e di cui la vittima possa avvertire il peso e la pressione, tanto da desistere da ogni proposito di resistenza alle richieste prospettate in termini o con modalità mafiose, ovvero trasmettendo il messaggio attraverso il richiamo esplicito o implicito alla presenza di un sodalizio. In particolare, nella sentenza rescindente era stato reputato a tal fine insufficiente il riferimento fatto dal ricorrente alla qualità di delinquente e all'interruzione della protezione, in mancanza della spendita di una capacità di intimidazione che andasse oltre la persona dello stesso ricorrente. 3. In sede di rinvio il Tribunale, nel dar conto della motivazione formulata all'esito del primo giudizio di riesame in ordine alla condotta estorsiva del ricorrente, ha rivalutato il materiale probatorio, avvalendosi di un elemento ulteriore, costituito dalla denuncia a suo tempo presentata dalla persona offesa Sabia, non prodotta in precedenza. Sulla base di tale elemento il Tribunale ha nuovamente inquadrato la condotta estorsiva del ricorrente, sottolineando come Cassotta avesse formulato a Sabia plurime richieste ed esercitato pressioni su lui, in una circostanza esplicitando la sua protezione alle attività imprenditoriali di Sabia, tanto da aver bloccato una richiesta estorsiva di un altro soggetto, in quanto, a suo dire, le attività erano sotto la sua protezione. Ha rilevato il Tribunale come in sede di denuncia Sabia avesse dichiarato di aver ricondotto le richieste di Cassotta alla pretesa di una sorta di pizzo, proveniente da soggetto che egli sapeva esponente dell'omonimo clan operante nell'area del Vulture-Melfese. Alla luce di tale inquadramento il Tribunale ha dato rilievo al fatto che Cassotta, al rifiuto del Sabia di accondiscendere ad ulteriori richieste del ricorrente, avesse pronunciato la frase «sappi che sono un delinquente», intesa quale esplicitazione di un dato noto -in ragione di un precedente giudicato, riferito all'appartenenza al clan-, da valutarsi unitamente al riferimento fatto da Sabia al timore derivante dalla percezione che Cassotta «voglia essere elemento di spicco della criminalità organizzata», ciò che ha conclusivamente condotto il Tribunale a ravvisare l'utilizzo del metodo mafioso in ragione dell'evocazione della protezione e con essa dell'esistenza di una consorteria in grado di esercitare il controllo del territorio. 4. Una siffatta valutazione non si pone in contrasto con i rilievi formulati nella sentenza rescindente, ma risulta idonea a colmare le lacune ravvisate, in quanto, proprio in relazione al principio affermato in quella sentenza, è stato dato conto di come Cassotta nel rapporto con Sabia avesse evocato la propria qualità, correlata alla protezione assicurata, anche nel rapporto con un diverso potenziale estorsore, idonea a rafforzare la forza intimidatoria delle richieste, non essendo di per sé rilevante che Sabia, pur intimorito, si fosse rifiutato di accondiscendere all'ulteriore pretesa. 5. Le deduzioni difensive non sono idonee a vulnerare tale assunto, proprio a fronte di quanto desunto dalla denuncia in ordine al travaglio della persona offesa, al timore avvertito da Sabia e alla finale decisione, condivisa con i familiari, di presentare quella denuncia. D'altro canto, la doglianza incentrata sulle dichiarazioni che Sabia aveva nel frattempo reso al dibattimento si risolve nella frammentaria deduzione di un argomento inerente al merito, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla conferma dell'ipotesi accusatoria riveniente da quelle dichiarazioni. Va del resto osservato che il ricorso menziona taluni passaggi nei quali Sabia aveva fatto riferimento alla volontà di Cassotta di impietosire l'interlocutore, ma nel contempo gli stessi passaggi contengono anche la conferma delle frasi che avevano condotto Sabia a presentare la denuncia, essendosi sottolineato che il ricorrente utilizzava entrambe le modalità, non potendosi tuttavia ravvisare sul punto un travisamento del dato probatorio e non potendosi dirsi in tal modo smentita l'impostazione accusatoria, che è stata suffragata dall'ordinanza impugnata, ciò a prescindere dall'ulteriore riferimento ad una conversazione intercettata, nella quale Cassotta domandava al suo interlocutore se voleva avere un amico o tenere un nemico, frase di cui il ricorso propone una alternativa lettura alla luce del complessivo tenore della conversazione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.