CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la nota del difensore del 27/06/2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta laviolazione dell'art. 129, 157, 161 cod. proc. pen. per non avere la Corte diappello dichiarato la prescrizione del delitto di ricettazione, non è consentito,sede di appello solo la intervenuta estinzione per prescrizione quale effettoconseguente alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 712 cod. proc.pen.) come emerge dal riepilogo dei motivi di appello non contestati dalricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2,n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2,n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025,Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/0272024, Immobile, n.m.);che tale motivo si caratterizza inoltre per genericità, atteso che siprospettano deduzioni aspecifiche, senza fornire una compiuta rappresentazionedella sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa,l’intervenuto decorso del termine di legge (Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.,Rv. 280735-01) e non tiene conto della riconosciuta recidiva nel corso delgiudizio di merito;che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è ilfrutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, maimplica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono esserespecificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735);che il secondo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della recidiva,non era stato devoluto in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi noncontestato in questa sede dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., insenso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024,Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) conconseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]