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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/12/2019- dep. 13/02/2020, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il 20/01/2016 il TRIBUNALE di LATINA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Yasine, in concorso con altri due imputati non ricorrenti, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata (capo a), porto abusivo di arma fra fuoco (capo b), concorso in tentativo di estorsione aggravato (capo c), estorsione aggravata (capo d) e nuovamente porto abusivo di arma fra fuoco (capo e), commessi a LATINA il 7 (i reati di cui ai primi tre capi) e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (gli altri due), riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate.

La CORTE territoriale, confermando l'affermazione di responsabilità, dichiarava non doversi procedere in ordine ai delitti sub b) ed e) perché estinti per prescrizione, e riduceva la sanzione inflitta.

Le condotte poste a base della condanna erano consistite nell'avere l'imputato: (capo a) minacciato di morte, mostrando una pistola in suo possesso, FAUR [OSCURATO:PERSONA], nel mentre esercitava la prostituzione sulla SS Pontina, e nell'averla colpita al volto, così impossessandosi della somma di 50 euro che la donna aveva nel giubbotto; (capo c) minacciato nuovamente FAUR unitamente ai computati, essendo tornato sul medesimo luogo dopo poco tempo, perché lei consegnasse loro ogni giorno la somma di 50 euro; (capo d) minacciato di morte il giorno successivo la stessa FAUR, e insieme con lei [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e STOICA Marianna, in concorso coi computati, intimando loro di consegnare ciascuna 50 euro ogni giorno (la somma era corrisposta da FAUR ma non dalle altre due).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla omessa notifica all'imputato del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In tale udienza, come spiegava il Collegio di appello, il processo era stato rinviato per errore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e in seguito era stata apposta l'annotazione corretta dell'anno, che era il 2010.

Per la CORTEterritoriale l'errore era stato immediatamente corretto, essendo peraltro prevalsa l'indicazione verbale data dal presidente del TRIBUNALE, e le parti si erano presentate tutte il 24/03/2010 senza nulla eccepire.

Il ricorso censura la mancata attivazione del procedimento di correzione di errore materiale; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento fotografico, su cui si basa in larga parte la motivazione di affermazione della responsabilità.

Ricorda che i Giudici di appello davano atto di incongruenze, incompletezze e distonie nella sentenza di primo grado, e tuttavia a tale constatazione non è seguita la rinnovazione dell'istruttoria per eseguire una formale ricognizione personale: la CORTE si limitava a una integrazione argomentativa, che tuttavia non era in grado di superare le segnalate anomalie.

Ciò riguardava in particolare la segnalazione da parte di FAUR dell'esistenza di un neo, evidente sul volto del proprio aggressore, neo che invece mancava sulla fotografia che ritraeva l'imputato:rispetto a tale importante dettaglio, il Collegio di appello avrebbe reso una motivazione incongrua, ipotizzando o che la guancia riportante il neo fosse coperta nell'immagine fotografica, o che la persona offesa fosse priva di competenze mediche che inducessero a ravvisare un neo.

L'omessa motivazione riguarderebbe anche la distonia fra il nome, la nazionalità e le caratteristiche fisiche dell'aggressore, del quale FAUR aveva detto chiamarsi Andrea, essere albanese, avere 30 anni, essere di corporatura robusta, alto 1.75 e con capelli corti scuri, mentre [OSCURATO:PERSONA] non si chiama Andrea, è egiziano, è alto 1.85, calvo, pesa 130 kg e al momento dei fatti aveva 21 anni: sul punto la CORTE si è limitata a osservare che non risulta che le caratteristiche indicate dalla persona offesa non siano quelle dell'imputato.

Censura altresì il rilievo dato all'essere intestatario della vettura adoperata dagli aggressori, evocando una inversione dell'onere della prova e sostenendo che il veicolo era stato ceduto a un amico, senza che fosse stato effettuato il passaggio di proprietà; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla prova che quella notata da FAUR fosse un'arma vera e non una pistola giocattolo; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla estorsione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che in realtà era rimasta nella forma del tentativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e di STOICA Marianna. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio.

1. Infondata è la prima censura, riguardante la correzione materiale che risulta con evidenza apportata al verbale dell'udienza del TRIBUNALE di LATINA del 28/09/2009: la data originaria del rinvio appare essere quella del 24/03/2009, ed emerge che l'anno '2009' fosse stato ritoccato, diventando '2010'.

La CORTEterritoriale ha risposto sul punto con una motivazione non lineare: non è ben chiaro il riferimento al procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., e al fatto che la violazione del ricorso a quel procedimento non determina nullità, se poi l'argomentazione usata ne prescinde; quel che rileva è che, come la CORTEmedesima ha sottolineato, la rettifica non aveva inciso sullo svolgimento del giudizio né sui diritti delle parti, le quali si erano tutte presentate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che nessuna di esse avesse eccepito alcunché.

Posto pertanto che il richiamo all'art. 130 cod. proc. pen. non appare pertinente, poiché sembra accogliere la tesi della necessità di attivare la procedura il correzione di errore materiale, è fuori di dubbio che un'udienza tenuta il 28/09/2009 mai avrebbe potuto proseguire il 24/03/2009, e quindi, anche alla stregua di quanto accaduto nell'udienza successiva, il 'ritocco' si era rivelato privo di incidenza.

2. È invece fondata la seconda censura, mentre il terzo e il quarto motivo non risultano formulati all'atto di appello, e quindi sono inammissibili ai sensi dell'art.606 co. 3 cod. proc. pen. (pur se l'accoglimento del secondo motivo impone una riconsiderazione dell'intera ricostruzione del fatto).

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 5 sentenza n. 19318 del 20/01/2021 dep. 17/05/2021 Rv. 281105 - 01 imputata [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono" e (cf. anche Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132), e in particolare quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti.

La sentenza impugnata, confusa e a tratti di ardua comprensibilità, ha manifestato in più punti tale 'frattura'.

Essa ha esordito (al n. 4) rilevando che la decisione di primo grado "presenta delle incongruenze/incompletezze"; in particolare, quanto alla parola accusatrice della persona offesa, la stessa decisione per un verso ha valorizzato "esclusivamente l'assenza di intenti calunniosi", per altro verso "non ha valutato la sua attendibilità con specifico riferimento agli altri indicatori (specificità, spontaneità, logicità e verosimiglianza) essendosi limitato ad affermare - in maniera apodittica e autoreferenziale - che il narrato era logico e verosimile".

Questa considerazione d'insieme ha trovato poi specificazione sulla valutazione della ricognizione fotografica, che ad avviso del Collegio di appello il TRIBUNALE non avrebbe operato, "pur essendo (...) ciò doveroso in quanto trattasi di atto distinto dalla testimonianza o dalla denuncia", poiché la credibilità delle dichiarazioni della vittima "non comporta automaticamente identico giudizio sul diverso e autonomo atto di ricognizione fotografica, rispetto al quale in astratto non poteva escludersi che la persona offesa avesse errato" (n. 4.1), avendo "il tribunale (...) del tutto omesso una tale valutazione".

Per la CORTE romana questa omissione è stata "ancor più significativa ove si consideri che lo stesso tribunale dà atto che la persona offesa aveva affermato che l'aggressore - riconosciuto poi nell'imputato - avesse un neo sul viso", poiché "il tribunale, pur dando atto di ciò, non ha in alcun modo valutato tale profilo".

3. L'esito coerente di simili incertezze sulla resistenza delle prove ritenute tali, e utilizzate dal primo Giudice, e sulla tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza del TRIBUNALE, avrebbe dovuto comportare o una riforma di essa, o una riapertura dell'istruttoria, volta a colmare - se ve ne fossero stati i presupposti e la materiale possibilità, essendo trascorsi oltre 12 anni dai fatti - le constatate lacune con la ripetizione o la nuova assunzione di mezzi di prova, o infine una motivazione che riconducesse a ricostruzione logica elementi apparsi in sé insufficienti o reciprocamente contrastanti.

La CORTE di APPELLO ha scelto quest'ultima opzione, parlando di "integrazione/correzione (...) nel rispetto del devoluto" al fine di "rivalutare tutto il compendio probatorio" (n. 4).

E tuttavia l'esito resta insoddisfacente, poiché essa ha spostato la prospettata "rivalutazione" su un livello differente da quello dei punti critici evidenziati nella prima parte della motivazione, fino a riproporre i medesimi limiti da essa denunciati per la sentenza del TRIBUNALE. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado invero ha esordito con l'affermazione - con riferimento alla testimone FAUR -, che "non emerge alcuna circostanza tale da far dedurre che la denuncia sia oggettivamente falsa" (n. 5.1) -, e ha proseguito escludendo un interesse della donna a riferire falsità: è la medesima assenza di intenti calunniosi riferita dalla sentenza del TRIBUNALE.

Ma ha poi confuso il profilo della attendibilità soggettiva con l'oggettiva ricostruzione della vicenda; soprattutto ha valutato credibile l'aggressione subita dalla donna, senza però affrontare il tema - del tutto differente - della prova della responsabilità per l'accaduto in capo al ricorrente.

Ciò è emerso nel passaggio specifico dedicato alla testimonianza resa da FAUR resa in dibattimento, in ordine alla quale la CORTE territoriale ha attestato che "in tale sede molti particolari non sono stati reiterati dalla donna.

Di ciò ella ha fornito un'adeguata spiegazione: era il notevole tempo decorso (circa otto anni) in uno col fatto che aveva cambiato vita e voleva dimenticare il passato" (n. 5.1.2).

Questa considerazione reitera l'appena menzionata sovrapposizione fra attendibilità soggettiva in relazione al fatto accaduto e certezza dell'attribuzione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA].

Nella medesima direzione si è posto quel che ruota attorno alla individuazione fotografica, che FAUR ha effettuato nel corso delle indagini, con le obiettive incertezze sulla esistenza del neo sul viso e degli altri particolari fisici prima enunciati: il Collegio di appello non si è nemmeno posto il problema della riapertura dell'istruttoria per far svolgere una ricognizione personale, e ha sostenuto che è stato l'imputato a renderla non praticabile davanti al TRIBUNALE perché ivi era rimasto contumace, essendo comunque decorso troppo tempo dal fatto.

È pertanto condivisibile la censura difensiva secondo cui, a fronte di difficoltà nel riconoscimento, il giudicante di merito ben avrebbe potuto superare la contumacia disponendo l'accompagnamento coattivo dell'imputato, ai sensi dell'art. 490 cod. proc. pen., mentre il decorso del tempo, effettivamente assai lungo, non è elemento che accresce la plausibilità del dettaglio in discussione, o che comunque possa incidesse a scapito del ricorrente.

Non è ovviamente in questione il principio secondo cui "il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo" (cf.

Sez. 2 sentenza n. 20489 del 07/05/2019 dep. 13/05/2019 Rv. 275585 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), poiché nella specie già il riconoscimento fotografico, avvenuto peraltro non nell'immediatezza dei fatti, ma dopo circa un anno, aveva presentato incertezze e lacune, e in dibattimento non si era nemmeno ravvisata l'opportunità di disporre la ricognizione personale, evocando il tempo trascorso.

4. L'argomentazione della CORTE territoriale sui particolari fisici risente del medesimo vizio di illogicità che attraversa larga parte della decisione impugnata, a cominciare dalla valutazione del "neo vistoso sulla guancia" (n. 5.4) indicato come caratteristica dell'aggressore, e assente sulla fotografia dell'imputato dalla quale sarebbe tratto il suo riconoscimento: per i Giudici di secondo grado tale assenza non costituirebbe una mancanza di riscontro, ma qualcosa di irrilevante, in quanto spiegabile con la copertura della guancia sinistra all'interno della immagine fotografica adoperata (n. 5.5.), ovvero con la circostanza che nel momento in cui la fotografia è stata scattata l'imputato era privo del neo, che sarebbe sopravvenuto in seguito, o che si sarebbe trattato di una mera escrescenza della pelle, che la donna avrebbe confuso con un neo, in un susseguirsi di illazioni, che si pongono in linea con l'illogicità che attraversa l'intera sentenza.

5. Erroneo è poi il passaggio della motivazione riguardante la mancata assunzione come testimoni di [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e STOICA Marianna, le quali - avendo avuto pur esse contatti col medesimo aggressore di FAUR, per lo meno nella seconda fase della vicenda, sintetizzata al capo d) - ben avrebbero potuto contribuire alla ricostruzione dei fatti e alla eventuale identificazione del responsabile.

Sul punto la CORTE romana ha scritto che "l'allora maresciallo Amicucci ha non solo affermato che una delle due donne fu sentita, ma che costei, nell'effettuare la ricognizione fotografica, ha riconosciuto nell'imputato l'aggressore" (n. 5.2).

La sentenza, senza precisare neanche se si tratti di [OSCURATO:PERSONA] o di STOICA, è parsa utilizzare ai fini della decisione quanto dichiarato da una delle due donne, in palese violazione del disposto di cui all'art. 514 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato del procedimento (cf. da ultimo Sez. 3 sentenza n. 38146 del 09/07/2015 dep. 21/09/2015 Rv. 264729 - 01 imputato V.), con specifico riferimento ai verbali e agli atti della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha osservato in proposito che "al di là dell'utilizzabilità o meno di tale 'ricognizione fotografica' ciò che in questa sede preme evidenziare è che non corrisponde al vero che le due donne non sono state sentite".

Va ricordato in proposito che una prova o è utilizzabile o non lo è: nel secondo caso, la prova assunta è tamquam non esset, anche quanto al fatto storico delle dichiarazioni rese, non emergendo peraltro quale delle due donne abbia riferito all'ufficiale di p.g., e non potendo rappresentare ciò nulla che costituisca valido riscontro alla ricognizione, già in sé incerta, della persona offesa.

6. Il dato obiettivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla circostanza che il veicolo col quale l'aggressore di FUER si era recato da lei in occasione dei fatti per i quali è giudizio era intestato all'imputato, e costui non ha fornito indicazioni munite di riscontro su altri, diversi da lui, che avessero utilizzato il mezzo: nel giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, tale elemento andrà valutato unitamente agli altri, già agli atti, e a ulteriori eventualmente acquisibili, allo scopo di raggiungere una ricostruzione del fatto che finalmente corrisponda a logica e a consequenzialità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/12/2019- dep. 13/02/2020, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il 20/01/2016 il TRIBUNALE di LATINA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Yasine, in concorso con altri due imputati non ricorrenti, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata (capo a), porto abusivo di arma fra fuoco (capo b), concorso in tentativo di estorsione aggravato (capo c), estorsione aggravata (capo d) e nuovamente porto abusivo di arma fra fuoco (capo e), commessi a LATINA il 7 (i reati di cui ai primi tre capi) e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (gli altri due), riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate. La CORTE territoriale, confermando l'affermazione di responsabilità, dichiarava non doversi procedere in ordine ai delitti sub b) ed e) perché estinti per prescrizione, e riduceva la sanzione inflitta. Le condotte poste a base della condanna erano consistite nell'avere l'imputato: (capo a) minacciato di morte, mostrando una pistola in suo possesso, FAUR [OSCURATO:PERSONA], nel mentre esercitava la prostituzione sulla SS Pontina, e nell'averla colpita al volto, così impossessandosi della somma di 50 euro che la donna aveva nel giubbotto; (capo c) minacciato nuovamente FAUR unitamente ai computati, essendo tornato sul medesimo luogo dopo poco tempo, perché lei consegnasse loro ogni giorno la somma di 50 euro; (capo d) minacciato di morte il giorno successivo la stessa FAUR, e insieme con lei [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e STOICA Marianna, in concorso coi computati, intimando loro di consegnare ciascuna 50 euro ogni giorno (la somma era corrisposta da FAUR ma non dalle altre due). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla omessa notifica all'imputato del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In tale udienza, come spiegava il Collegio di appello, il processo era stato rinviato per errore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e in seguito era stata apposta l'annotazione corretta dell'anno, che era il 2010. Per la CORTEterritoriale l'errore era stato immediatamente corretto, essendo peraltro prevalsa l'indicazione verbale data dal presidente del TRIBUNALE, e le parti si erano presentate tutte il 24/03/2010 senza nulla eccepire. Il ricorso censura la mancata attivazione del procedimento di correzione di errore materiale; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento fotografico, su cui si basa in larga parte la motivazione di affermazione della responsabilità. Ricorda che i Giudici di appello davano atto di incongruenze, incompletezze e distonie nella sentenza di primo grado, e tuttavia a tale constatazione non è seguita la rinnovazione dell'istruttoria per eseguire una formale ricognizione personale: la CORTE si limitava a una integrazione argomentativa, che tuttavia non era in grado di superare le segnalate anomalie. Ciò riguardava in particolare la segnalazione da parte di FAUR dell'esistenza di un neo, evidente sul volto del proprio aggressore, neo che invece mancava sulla fotografia che ritraeva l'imputato:rispetto a tale importante dettaglio, il Collegio di appello avrebbe reso una motivazione incongrua, ipotizzando o che la guancia riportante il neo fosse coperta nell'immagine fotografica, o che la persona offesa fosse priva di competenze mediche che inducessero a ravvisare un neo. L'omessa motivazione riguarderebbe anche la distonia fra il nome, la nazionalità e le caratteristiche fisiche dell'aggressore, del quale FAUR aveva detto chiamarsi Andrea, essere albanese, avere 30 anni, essere di corporatura robusta, alto 1.75 e con capelli corti scuri, mentre [OSCURATO:PERSONA] non si chiama Andrea, è egiziano, è alto 1.85, calvo, pesa 130 kg e al momento dei fatti aveva 21 anni: sul punto la CORTE si è limitata a osservare che non risulta che le caratteristiche indicate dalla persona offesa non siano quelle dell'imputato. Censura altresì il rilievo dato all'essere intestatario della vettura adoperata dagli aggressori, evocando una inversione dell'onere della prova e sostenendo che il veicolo era stato ceduto a un amico, senza che fosse stato effettuato il passaggio di proprietà; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla prova che quella notata da FAUR fosse un'arma vera e non una pistola giocattolo; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla estorsione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che in realtà era rimasta nella forma del tentativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e di STOICA Marianna. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio. 1. Infondata è la prima censura, riguardante la correzione materiale che risulta con evidenza apportata al verbale dell'udienza del TRIBUNALE di LATINA del 28/09/2009: la data originaria del rinvio appare essere quella del 24/03/2009, ed emerge che l'anno '2009' fosse stato ritoccato, diventando '2010'. La CORTEterritoriale ha risposto sul punto con una motivazione non lineare: non è ben chiaro il riferimento al procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., e al fatto che la violazione del ricorso a quel procedimento non determina nullità, se poi l'argomentazione usata ne prescinde; quel che rileva è che, come la CORTEmedesima ha sottolineato, la rettifica non aveva inciso sullo svolgimento del giudizio né sui diritti delle parti, le quali si erano tutte presentate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che nessuna di esse avesse eccepito alcunché. Posto pertanto che il richiamo all'art. 130 cod. proc. pen. non appare pertinente, poiché sembra accogliere la tesi della necessità di attivare la procedura il correzione di errore materiale, è fuori di dubbio che un'udienza tenuta il 28/09/2009 mai avrebbe potuto proseguire il 24/03/2009, e quindi, anche alla stregua di quanto accaduto nell'udienza successiva, il 'ritocco' si era rivelato privo di incidenza. 2. È invece fondata la seconda censura, mentre il terzo e il quarto motivo non risultano formulati all'atto di appello, e quindi sono inammissibili ai sensi dell'art.606 co. 3 cod. proc. pen. (pur se l'accoglimento del secondo motivo impone una riconsiderazione dell'intera ricostruzione del fatto). Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 5 sentenza n. 19318 del 20/01/2021 dep. 17/05/2021 Rv. 281105 - 01 imputata [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono" e (cf. anche Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132), e in particolare quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti. La sentenza impugnata, confusa e a tratti di ardua comprensibilità, ha manifestato in più punti tale 'frattura'. Essa ha esordito (al n. 4) rilevando che la decisione di primo grado "presenta delle incongruenze/incompletezze"; in particolare, quanto alla parola accusatrice della persona offesa, la stessa decisione per un verso ha valorizzato "esclusivamente l'assenza di intenti calunniosi", per altro verso "non ha valutato la sua attendibilità con specifico riferimento agli altri indicatori (specificità, spontaneità, logicità e verosimiglianza) essendosi limitato ad affermare - in maniera apodittica e autoreferenziale - che il narrato era logico e verosimile". Questa considerazione d'insieme ha trovato poi specificazione sulla valutazione della ricognizione fotografica, che ad avviso del Collegio di appello il TRIBUNALE non avrebbe operato, "pur essendo (...) ciò doveroso in quanto trattasi di atto distinto dalla testimonianza o dalla denuncia", poiché la credibilità delle dichiarazioni della vittima "non comporta automaticamente identico giudizio sul diverso e autonomo atto di ricognizione fotografica, rispetto al quale in astratto non poteva escludersi che la persona offesa avesse errato" (n. 4.1), avendo "il tribunale (...) del tutto omesso una tale valutazione". Per la CORTE romana questa omissione è stata "ancor più significativa ove si consideri che lo stesso tribunale dà atto che la persona offesa aveva affermato che l'aggressore - riconosciuto poi nell'imputato - avesse un neo sul viso", poiché "il tribunale, pur dando atto di ciò, non ha in alcun modo valutato tale profilo". 3. L'esito coerente di simili incertezze sulla resistenza delle prove ritenute tali, e utilizzate dal primo Giudice, e sulla tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza del TRIBUNALE, avrebbe dovuto comportare o una riforma di essa, o una riapertura dell'istruttoria, volta a colmare - se ve ne fossero stati i presupposti e la materiale possibilità, essendo trascorsi oltre 12 anni dai fatti - le constatate lacune con la ripetizione o la nuova assunzione di mezzi di prova, o infine una motivazione che riconducesse a ricostruzione logica elementi apparsi in sé insufficienti o reciprocamente contrastanti. La CORTE di APPELLO ha scelto quest'ultima opzione, parlando di "integrazione/correzione (...) nel rispetto del devoluto" al fine di "rivalutare tutto il compendio probatorio" (n. 4). E tuttavia l'esito resta insoddisfacente, poiché essa ha spostato la prospettata "rivalutazione" su un livello differente da quello dei punti critici evidenziati nella prima parte della motivazione, fino a riproporre i medesimi limiti da essa denunciati per la sentenza del TRIBUNALE. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado invero ha esordito con l'affermazione - con riferimento alla testimone FAUR -, che "non emerge alcuna circostanza tale da far dedurre che la denuncia sia oggettivamente falsa" (n. 5.1) -, e ha proseguito escludendo un interesse della donna a riferire falsità: è la medesima assenza di intenti calunniosi riferita dalla sentenza del TRIBUNALE. Ma ha poi confuso il profilo della attendibilità soggettiva con l'oggettiva ricostruzione della vicenda; soprattutto ha valutato credibile l'aggressione subita dalla donna, senza però affrontare il tema - del tutto differente - della prova della responsabilità per l'accaduto in capo al ricorrente. Ciò è emerso nel passaggio specifico dedicato alla testimonianza resa da FAUR resa in dibattimento, in ordine alla quale la CORTE territoriale ha attestato che "in tale sede molti particolari non sono stati reiterati dalla donna. Di ciò ella ha fornito un'adeguata spiegazione: era il notevole tempo decorso (circa otto anni) in uno col fatto che aveva cambiato vita e voleva dimenticare il passato" (n. 5.1.2). Questa considerazione reitera l'appena menzionata sovrapposizione fra attendibilità soggettiva in relazione al fatto accaduto e certezza dell'attribuzione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA]. Nella medesima direzione si è posto quel che ruota attorno alla individuazione fotografica, che FAUR ha effettuato nel corso delle indagini, con le obiettive incertezze sulla esistenza del neo sul viso e degli altri particolari fisici prima enunciati: il Collegio di appello non si è nemmeno posto il problema della riapertura dell'istruttoria per far svolgere una ricognizione personale, e ha sostenuto che è stato l'imputato a renderla non praticabile davanti al TRIBUNALE perché ivi era rimasto contumace, essendo comunque decorso troppo tempo dal fatto. È pertanto condivisibile la censura difensiva secondo cui, a fronte di difficoltà nel riconoscimento, il giudicante di merito ben avrebbe potuto superare la contumacia disponendo l'accompagnamento coattivo dell'imputato, ai sensi dell'art. 490 cod. proc. pen., mentre il decorso del tempo, effettivamente assai lungo, non è elemento che accresce la plausibilità del dettaglio in discussione, o che comunque possa incidesse a scapito del ricorrente. Non è ovviamente in questione il principio secondo cui "il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo" (cf. Sez. 2 sentenza n. 20489 del 07/05/2019 dep. 13/05/2019 Rv. 275585 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), poiché nella specie già il riconoscimento fotografico, avvenuto peraltro non nell'immediatezza dei fatti, ma dopo circa un anno, aveva presentato incertezze e lacune, e in dibattimento non si era nemmeno ravvisata l'opportunità di disporre la ricognizione personale, evocando il tempo trascorso. 4. L'argomentazione della CORTE territoriale sui particolari fisici risente del medesimo vizio di illogicità che attraversa larga parte della decisione impugnata, a cominciare dalla valutazione del "neo vistoso sulla guancia" (n. 5.4) indicato come caratteristica dell'aggressore, e assente sulla fotografia dell'imputato dalla quale sarebbe tratto il suo riconoscimento: per i Giudici di secondo grado tale assenza non costituirebbe una mancanza di riscontro, ma qualcosa di irrilevante, in quanto spiegabile con la copertura della guancia sinistra all'interno della immagine fotografica adoperata (n. 5.5.), ovvero con la circostanza che nel momento in cui la fotografia è stata scattata l'imputato era privo del neo, che sarebbe sopravvenuto in seguito, o che si sarebbe trattato di una mera escrescenza della pelle, che la donna avrebbe confuso con un neo, in un susseguirsi di illazioni, che si pongono in linea con l'illogicità che attraversa l'intera sentenza. 5. Erroneo è poi il passaggio della motivazione riguardante la mancata assunzione come testimoni di [OSCURATO:PERSONA] Lumitia e STOICA Marianna, le quali - avendo avuto pur esse contatti col medesimo aggressore di FAUR, per lo meno nella seconda fase della vicenda, sintetizzata al capo d) - ben avrebbero potuto contribuire alla ricostruzione dei fatti e alla eventuale identificazione del responsabile. Sul punto la CORTE romana ha scritto che "l'allora maresciallo Amicucci ha non solo affermato che una delle due donne fu sentita, ma che costei, nell'effettuare la ricognizione fotografica, ha riconosciuto nell'imputato l'aggressore" (n. 5.2). La sentenza, senza precisare neanche se si tratti di [OSCURATO:PERSONA] o di STOICA, è parsa utilizzare ai fini della decisione quanto dichiarato da una delle due donne, in palese violazione del disposto di cui all'art. 514 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato del procedimento (cf. da ultimo Sez. 3 sentenza n. 38146 del 09/07/2015 dep. 21/09/2015 Rv. 264729 - 01 imputato V.), con specifico riferimento ai verbali e agli atti della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha osservato in proposito che "al di là dell'utilizzabilità o meno di tale 'ricognizione fotografica' ciò che in questa sede preme evidenziare è che non corrisponde al vero che le due donne non sono state sentite". Va ricordato in proposito che una prova o è utilizzabile o non lo è: nel secondo caso, la prova assunta è tamquam non esset, anche quanto al fatto storico delle dichiarazioni rese, non emergendo peraltro quale delle due donne abbia riferito all'ufficiale di p.g., e non potendo rappresentare ciò nulla che costituisca valido riscontro alla ricognizione, già in sé incerta, della persona offesa. 6. Il dato obiettivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla circostanza che il veicolo col quale l'aggressore di FUER si era recato da lei in occasione dei fatti per i quali è giudizio era intestato all'imputato, e costui non ha fornito indicazioni munite di riscontro su altri, diversi da lui, che avessero utilizzato il mezzo: nel giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, tale elemento andrà valutato unitamente agli altri, già agli atti, e a ulteriori eventualmente acquisibili, allo scopo di raggiungere una ricostruzione del fatto che finalmente corrisponda a logica e a consequenzialità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad
Sentenza Cassazione n. 14290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris