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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 1971

Cassazione n. 07682/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Bologna nei confronti, per quel che qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt.81, 56 e 629 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, lamentando la valutazione della prova dichiarativa e l’illogicità della motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché non tempestivamente proposto.

La sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 24 giugno 2025 con termine di deposito di novanta giorni indicato in dispositivo.

La sentenza è stata depositata in cancelleria il 5 agosto 2025 (e dunque entro il termine suindicato, che sarebbe scaduto solo il 22 settembre 2025).

Il conseguente termine per impugnare, di quarantacinque giorni da tale ultima data, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è maturato il 6 novembre 2025.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel rito cartolare in appello – cfr. l’intestazione e la parte motiva della sentenza impugnata – non è applicabile l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1635 del 20/11/2025, dep. 2026, M., non mass.; Sez. 7, ord. n. 40183 del 28/11/2025, Corso, non mass.; Sez. 7, ord. n. 40004 del 14/11/2025, Masiero, non mass.; Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449-01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01).

Peraltro, l’imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di modo che egli non ha conservato tale statusoriginario (cfr.,a contrario, Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136-01).

La stessa dichiarazione di assenza, all’udienza del 14 giugno 2023, appare, d’altronde, incongrua, dovendosi l’imputato ritenere presente, siccome rappresentato in udienza dal procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo, in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio (Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199-01).

Il ricorso dell’imputato è stato proposto solo il 21 novembre 2025 e, quindi, tardivamente.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Bologna nei confronti, per quel che qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt.81, 56 e 629 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, lamentando la valutazione della prova dichiarativa e l’illogicità della motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché non tempestivamente proposto. La sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 24 giugno 2025 con termine di deposito di novanta giorni indicato in dispositivo. La sentenza è stata depositata in cancelleria il 5 agosto 2025 (e dunque entro il termine suindicato, che sarebbe scaduto solo il 22 settembre 2025). Il conseguente termine per impugnare, di quarantacinque giorni da tale ultima data, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è maturato il 6 novembre 2025. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel rito cartolare in appello – cfr. l’intestazione e la parte motiva della sentenza impugnata – non è applicabile l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1635 del 20/11/2025, dep. 2026, M., non mass.; Sez. 7, ord. n. 40183 del 28/11/2025, Corso, non mass.; Sez. 7, ord. n. 40004 del 14/11/2025, Masiero, non mass.; Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449-01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01). Peraltro, l’imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di modo che egli non ha conservato tale statusoriginario (cfr.,a contrario, Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136-01). La stessa dichiarazione di assenza, all’udienza del 14 giugno 2023, appare, d’altronde, incongrua, dovendosi l’imputato ritenere presente, siccome rappresentato in udienza dal procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo, in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio (Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199-01). Il ricorso dell’imputato è stato proposto solo il 21 novembre 2025 e, quindi, tardivamente. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme