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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 28977/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del p.g. e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di proscioglimento, emessa, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fatto accertato il 12/12/2012.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza in grado di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello, emessa in data 23/04/2024, con la quale era stata confermata la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato in data 12/12/2012.

Tenuto conto dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 d.lvo n 74 del 2000, il reato si è prescritto il 12/12/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello che non l'ha dichiarata.

La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Così è deciso, 26/06/2025 Il - ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del p.g. e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di proscioglimento, emessa, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fatto accertato il 12/12/2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza in grado di appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello, emessa in data 23/04/2024, con la quale era stata confermata la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato in data 12/12/2012. Tenuto conto dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 d.lvo n 74 del 2000, il reato si è prescritto il 12/12/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello che non l'ha dichiarata. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 26/06/2025 Il - ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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