CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 4134/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,2026depositata il 21/11/2024 R.G.N. 2850/2023;1599udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Napoli riformava in parte lapronuncia di primo grado riliquidando in aumento lespese del primo grado del giudizio introdotto da LorenzaNumero registro generale 27350/2024Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 11063/2026Data pubblicazione 24/04/2026Annunziato, e liquidando a suo favore le spese delsecondo grado, attesa la soccombenza dell’Inps.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per unmotivo.L’Inps è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione ederrata applicazione del d.m. n.147/22, per avere la Corted’appello liquidato le spese del primo grado applicando iparametri tariffari del d.m. n.55/14, laddove andavanoapplicati ratione temporis quelli del d.m. n.147/22.Quando alle spese di lite del grado d’appello, si duole laricorrente che non siano stati rispettati i minimi previstidal d.m. n.147/22.Il motivo è fondato.Emerge dalla sentenza impugnata che la pronuncia diprimo grado fu emessa nel 2023, e dunque sotto lavigenza del d.m. n.147/22, laddove la sentenza haerroneamente applicato il previgente d.m. n.55/14.La sentenza va dunque cassata sul punto e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito con la liquidazione delle spesedi primo grado in favore della parte ricorrente.Considerati i parametri ex d.m. 147/22, secondo loscaglione indicato dalla sentenza impugnata e noncontestato in ricorso, compreso tra euro 26.001 eNumero registro generale 27350/2024Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 11063/2026Data pubblicazione 24/04/202652.000, applicando la tariffa propria delle controversieprevidenziali, si hanno euro 4638,00, secondo il minimotariffario, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge.Quanto alle spese di lite del giudizio di appello,applicando il d.m. n.147/22, con lo scaglione di valoretra euro 1.101 e euro 5.200, rientrando in tale scaglionela differenza tra le spese di lite liquidate in primo gradoe quelle invece chieste in appello, risulta il minimoliquidabile, in relazione alla causa pendente dinnanzi allaCorte d’appello, pari a euro 1458, laddove la sentenzaha liquidato euro 1315.Segue, pertanto, la cassazione della sentenza condecisione nel merito, cui segue la condanna alpagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese dilite di primo grado, liquidate in euro 4638, e delle spesedi appello nella misura di euro 1458, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge.Le spese di lite del presente giudizio seguono lasoccombenza di lite e sono liquidate secondo il valorerisultante dalla differenza tra quanto liquidato in questasede e quanto liquidato dalla sentenza impugnata per lespese di lite dei due gradi di merito (fino a €5200).P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamentodelle spese di lite di primo grado, liquidate in euro 4638per compensi, oltre 15% per spese generali e accessoridi legge; condanna l’Inps al pagamento delle spese delsecondo grado, liquidate in euro 1458 per compensi,oltre 15% per spese generali e accessori di legge;Numero registro generale 27350/2024Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 11063/2026Data pubblicazione 24/04/2026condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in euro 1200per compensi, euro 200 per esborsi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di leggeRoma, deciso all’adunanza camerale del 26.3.26La PresidenteGabriella Marchese