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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 30552/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26115/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma alla via Properzio n. 5; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 213/2019 resa dalla C ommissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, depositata in data 29/01/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Irpef, Iva ed Irap, 2003 - Motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con esito positivo, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 con cui erano recuperati maggiori Irpef, Irap e Iva.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l’appello erariale.

3. Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 132 c.p.c. , 36 e 61 d.lgs. n . 546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. prospettando una motivazione apparente e la conseguente nullità della sentenza.

Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasulla richiesta di riconoscere i costi vertendosi in tema di accertamento induttivo puro.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass.

S ez .

U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).

In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

2.1. Premesso che la sentenzanon pare recare alcun riferimento al contenuto e alla natura dell’avviso di accertamento e che lo svolgimento del processo si articola nell’elenco degli atti e documenti depositati e delle date di deposito ma senza alcuna illustrazione del loro contenuto, né viene riportato anche solo per sintesi il contenuto della sentenza di primo grado, la CTR ha accertato il vizio di motivazione di quest’ultima, che avrebbe apoditticamente sposato le tesi della contribuente; di poi, la motivazione si risolve in una serie di affermazioni astratte e in un mero richiamo dell’atto impositivo, che non lasciano intendere né l’oggetto del giudizio né il ragionamento posto a base della decisione nè come siano state vagliate le tesi difensive del contribuente.

Occorre appena evidenziare cheil giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2016).

Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza di una tesi sull’altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata dagli ampi riferimenti, contenuti negli atti difensivi della controricorrente,agli atti di parte e ai documenti prodotti in causa, che però non possono essere utilizzati al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della CTR e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato.

3. Concludendo, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.

La sentenza va pertanto cassata e la causava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26115/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma alla via Properzio n. 5; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 213/2019 resa dalla C ommissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, depositata in data 29/01/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Irpef, Iva ed Irap, 2003 - Motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con esito positivo, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 con cui erano recuperati maggiori Irpef, Irap e Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l’appello erariale. 3. Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 132 c.p.c. , 36 e 61 d.lgs. n . 546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. prospettando una motivazione apparente e la conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasulla richiesta di riconoscere i costi vertendosi in tema di accertamento induttivo puro. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. S ez . U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.1. Premesso che la sentenzanon pare recare alcun riferimento al contenuto e alla natura dell’avviso di accertamento e che lo svolgimento del processo si articola nell’elenco degli atti e documenti depositati e delle date di deposito ma senza alcuna illustrazione del loro contenuto, né viene riportato anche solo per sintesi il contenuto della sentenza di primo grado, la CTR ha accertato il vizio di motivazione di quest’ultima, che avrebbe apoditticamente sposato le tesi della contribuente; di poi, la motivazione si risolve in una serie di affermazioni astratte e in un mero richiamo dell’atto impositivo, che non lasciano intendere né l’oggetto del giudizio né il ragionamento posto a base della decisione nè come siano state vagliate le tesi difensive del contribuente. Occorre appena evidenziare cheil giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2016). Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza di una tesi sull’altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata dagli ampi riferimenti, contenuti negli atti difensivi della controricorrente,agli atti di parte e ai documenti prodotti in causa, che però non possono essere utilizzati al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della CTR e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato. 3. Concludendo, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza va pertanto cassata e la causava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui
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