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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24648/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] e cessione di ramo d’azienda R.G.N. 21291/2019 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 CC dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 3872/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo pari ad euro 3.077,13, oltre accessori, relativo a emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2016 e per il premio annuo 2015, maturati successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TNT [OSCURATO:PERSONA] (poi CEVA Logistics), società cessionaria per la quale l’istante aveva lavorato sino al licenziamento;

2. la Corte territoriale, per quanto qui rileva ed in estrema sintesi, ha disatteso la tesi della società secondo cui il rapporto di lavoro in controversia dovesse ritenersi unico, con la conseguenza che quello con il cedente doveva considerarsi estinto per effetto di vicende risolutive del rapporto instaurato con il cessionario (nella specie, esercizio del diritto di opzione in seguito a provvedimento di reintegra conseguente all’annullamento del licenziamento intimato da CEVA Logistics);

3. quanto a tale opzione esercitata dalla lavoratrice, la Corte territoriale ha aggiunto che “della stessa non si deve tener conto alcuno essendo venuta meno con la sentenza di questa Corte – n. 1534/2015 – che ha annullato la sentenza di primo grado disponente la reintegra”;

4. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra la lavoratrice e il cessionario del ramo d'azienda fossero irrilevanti per il presente giudizio; col secondo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c.), “nella parte in cui la sentenza ha liquidato il danno parametrato alle retribuzioni non percepite senza rilevare che la perdita di esse è stata determinata da un comportamento volontario di controparte”, rappresentato dall’esercizio del diritto di opzione;

2. i motivi, congiuntamente e saminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto la pronuncia impugnata è conforme a numerosi precedenti di questa Corte (intervenuti anche tra le stesse parti: Cass. n. 23352 del 2020; Cass. n. 468 del 2021; Cass.n. 3403 del 2021; Cass. n. 17187 del 2021; Cass. n. 19528 del 2021; Cass. n. 32907 del 2021); si è più volte affermato come soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare; d'altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art.2112 c.c.; al contrario, ove sia accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive di quest'ultimo rapporto non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente; in sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019);

3. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi, l'obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario (da ultimo v.

Cass. n. 35982 del 2021); nella sentenza n. 5998 del 2019 questa Corte ha affrontato una questione analoga a quella oggetto di causa ed ha affermato come, accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente; ha aggiunto come neanche "l'esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo) da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione illegittima configura un comportamento concludente teso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il cedente, in quanto la riferibilità anche al cedente dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa (legale, ex art. 2112 c.c. o negoziale, ex 1406 c.c.)" (conf.

Cass. n. 23352 del 2020); peraltro, nella specie, la Corte napoletana ha rilevato che la sentenza che aveva ordinato la reintegrazione, in base alla quale era stata esercitata l’opzione della [OSCURATO:PERSONA], era stata riformata e parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente con tale statuizione;

4. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] e cessione di ramo d’azienda R.G.N. 21291/2019 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 3872/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo pari ad euro 3.077,13, oltre accessori, relativo a emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2016 e per il premio annuo 2015, maturati successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TNT [OSCURATO:PERSONA] (poi CEVA Logistics), società cessionaria per la quale l’istante aveva lavorato sino al licenziamento; 2. la Corte territoriale, per quanto qui rileva ed in estrema sintesi, ha disatteso la tesi della società secondo cui il rapporto di lavoro in controversia dovesse ritenersi unico, con la conseguenza che quello con il cedente doveva considerarsi estinto per effetto di vicende risolutive del rapporto instaurato con il cessionario (nella specie, esercizio del diritto di opzione in seguito a provvedimento di reintegra conseguente all’annullamento del licenziamento intimato da CEVA Logistics); 3. quanto a tale opzione esercitata dalla lavoratrice, la Corte territoriale ha aggiunto che “della stessa non si deve tener conto alcuno essendo venuta meno con la sentenza di questa Corte – n. 1534/2015 – che ha annullato la sentenza di primo grado disponente la reintegra”; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra la lavoratrice e il cessionario del ramo d'azienda fossero irrilevanti per il presente giudizio; col secondo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c.), “nella parte in cui la sentenza ha liquidato il danno parametrato alle retribuzioni non percepite senza rilevare che la perdita di esse è stata determinata da un comportamento volontario di controparte”, rappresentato dall’esercizio del diritto di opzione; 2. i motivi, congiuntamente e saminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto la pronuncia impugnata è conforme a numerosi precedenti di questa Corte (intervenuti anche tra le stesse parti: Cass. n. 23352 del 2020; Cass. n. 468 del 2021; Cass.n. 3403 del 2021; Cass. n. 17187 del 2021; Cass. n. 19528 del 2021; Cass. n. 32907 del 2021); si è più volte affermato come soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare; d'altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art.2112 c.c.; al contrario, ove sia accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive di quest'ultimo rapporto non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente; in sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019); 3. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi, l'obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario (da ultimo v. Cass. n. 35982 del 2021); nella sentenza n. 5998 del 2019 questa Corte ha affrontato una questione analoga a quella oggetto di causa ed ha affermato come, accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente; ha aggiunto come neanche "l'esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo) da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione illegittima configura un comportamento concludente teso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il cedente, in quanto la riferibilità anche al cedente dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa (legale, ex art. 2112 c.c. o negoziale, ex 1406 c.c.)" (conf. Cass. n. 23352 del 2020); peraltro, nella specie, la Corte napoletana ha rilevato che la sentenza che aveva ordinato la reintegrazione, in base alla quale era stata esercitata l’opzione della [OSCURATO:PERSONA], era stata riformata e parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente con tale statuizione; 4. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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