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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14244/2023

Testo disponibile della fonte

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le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 4 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 14 settembre) ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 12 luglio 2022 con la quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di estorsione pluriaggravata - anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. - in concorso, per avere, in qualità di componente dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] palermitana - famiglia della Noce, avvalendosi del metodo mafioso e per favorire la predetta associazione, costretto [OSCURATO:PERSONA] a versare quale "pizzo" la somma, di 500 euro (in Palermo nel marzo del 2021).

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza - ricavati in particolare dal contenuto di due conversazioni intercettate il giorno il 18 marzo 2021 ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa della Noce), la prima con [OSCURATO:PERSONA] e la seconda con Giovanni (detto Ivan) Fiorellino, cognato del Ferrara, dalle quali emergono, a giudizio del Tribunale del riesame, elementi inequivoci in ordine alla responsabilità dell'indagato.

In riferimento, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza in esame ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., non emergono elementi per ritenere venute meno od attenuate le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., atteso il ruolo svolto dal Tognetti nella contestata estorsione, esigenze non tutelabili con misura meno afflittiva.

3. Avverso l'ordinanza dei riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato: ciò in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata è gravemente carente, facendo leva, in modo generico, sul contenuto delle intercettazioni, relative a conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal Tognetti, contenuto, peraltro, non indicativo della reale partecipazione del predetto alle condotte estorsive.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 273 co. 3 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha declinato, in modo apodittico ed illogico, un rischio di reiterazione delle condotte criminose a carico del Tognetti - persona incensurata - in relazione alla asserita - ma non provata - contiguità con la famiglia mafiosa della Noce e con il coindagato Abbate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo intende introdurre una lettura dei fatti e dei relativi elementi indiziari in difformità dalla ricostruzione (logica e basata sui contenuti delle conversazioni intercettate) operata dall'ordinanza impugnala.

Il Tribunale del riesame, basandosi sui dialoghi intercettati (ed intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] - affiliato della famiglia mafiosa della Noce - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Ivan, quest'ultimo cognato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto dimostrato a livello indiziario il ruolo svolto dal Tognetti, quale intermediario per la richiesta estorsiva; ciò a seguito dell'incarico conferito dal sodalizio mafioso all'indagato di reiterare la richiesta estorsiva nei confronti del Ferrara, già avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - intraneo alla cosca mafiosa unitamente al padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] —, e nell'intimare al Fiorellino — che tentava di "proteggere" il cognato - di non intromettersi nella vicenda, facendosi così portavoce della volontà del padre.

3. Peraltro, come rilevato dal PG, non è corretta la deduzione difensiva secondo la quale, ai fini della gravità indiziaria riconosciuta alle conversazioni in esame, le stesse necessiterebbero di "riscontri" per avvalorare il ruolo così descritto a carico del ricorrente, Invero, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5 n. 48286 del 12 luglio 2016, Cigliola, Rv. 268414).

E, tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, risulta anche rispettato il principio secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle conversazioni tra soggetti non indagati, captate nel corso di operazioni di intercettazione ed in parte relative a dati appresi da altre persone, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento non solo della credibilità soggettiva dei dialoganti e dell'attendibilità intrinseca e convergenza in senso accusatorio di quanto da essi affermato, ma anche dell'autonomia e della solidità delle fonti di conoscenza di ciascun soggetto intercettato» (Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella, Rv. 281635).4.

In riferimento, poi, alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, va in primo luogo condivisa l'osservazione del PG, secondo cui non risulta che la richiesta di riesame sia stata relativa specificamente anche a detto profilo (dall'ordinanza impugnata - pag. 2 - risulta che "la difesa ha contestato la gravità indiziaria e ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e,. in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva"-icfr. verbale di udienza del 4 agosto 2022), il che rende detto motivo inammissibile in quanto non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243).

In ogni caso, nel ricorso ci si limita ad evidenziare il tempo trascorso tra la commissione del reato e l'applicazione del titolo cautelare e la permanente condizione di incensurato dell'indagato in detto periodo.

Sul punto, l'ordinanza motiva in modo adeguato circa la permanenza delle esigenze cautelari, non altrimenti tutelabili che attraverso il mantenimento della custodia carceraria, tenuto conto che le concrete modalità dell'azione criminosa e la contiguità mostrata - anche per ragioni parentali - dal Tognetti con il sodalizio mafioso appaiono certamente indicative della pericolosità sociale del predetto.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25 gennaio 2023 eT Consigli sore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 4 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 14 settembre) ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 12 luglio 2022 con la quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di estorsione pluriaggravata - anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. - in concorso, per avere, in qualità di componente dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] palermitana - famiglia della Noce, avvalendosi del metodo mafioso e per favorire la predetta associazione, costretto [OSCURATO:PERSONA] a versare quale "pizzo" la somma, di 500 euro (in Palermo nel marzo del 2021). 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza - ricavati in particolare dal contenuto di due conversazioni intercettate il giorno il 18 marzo 2021 ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa della Noce), la prima con [OSCURATO:PERSONA] e la seconda con Giovanni (detto Ivan) Fiorellino, cognato del Ferrara, dalle quali emergono, a giudizio del Tribunale del riesame, elementi inequivoci in ordine alla responsabilità dell'indagato. In riferimento, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza in esame ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., non emergono elementi per ritenere venute meno od attenuate le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., atteso il ruolo svolto dal Tognetti nella contestata estorsione, esigenze non tutelabili con misura meno afflittiva. 3. Avverso l'ordinanza dei riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato: ciò in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata è gravemente carente, facendo leva, in modo generico, sul contenuto delle intercettazioni, relative a conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal Tognetti, contenuto, peraltro, non indicativo della reale partecipazione del predetto alle condotte estorsive. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 273 co. 3 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha declinato, in modo apodittico ed illogico, un rischio di reiterazione delle condotte criminose a carico del Tognetti - persona incensurata - in relazione alla asserita - ma non provata - contiguità con la famiglia mafiosa della Noce e con il coindagato Abbate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo intende introdurre una lettura dei fatti e dei relativi elementi indiziari in difformità dalla ricostruzione (logica e basata sui contenuti delle conversazioni intercettate) operata dall'ordinanza impugnala. Il Tribunale del riesame, basandosi sui dialoghi intercettati (ed intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] - affiliato della famiglia mafiosa della Noce - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Ivan, quest'ultimo cognato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto dimostrato a livello indiziario il ruolo svolto dal Tognetti, quale intermediario per la richiesta estorsiva; ciò a seguito dell'incarico conferito dal sodalizio mafioso all'indagato di reiterare la richiesta estorsiva nei confronti del Ferrara, già avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - intraneo alla cosca mafiosa unitamente al padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] —, e nell'intimare al Fiorellino — che tentava di "proteggere" il cognato - di non intromettersi nella vicenda, facendosi così portavoce della volontà del padre. 3. Peraltro, come rilevato dal PG, non è corretta la deduzione difensiva secondo la quale, ai fini della gravità indiziaria riconosciuta alle conversazioni in esame, le stesse necessiterebbero di "riscontri" per avvalorare il ruolo così descritto a carico del ricorrente, Invero, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5 n. 48286 del 12 luglio 2016, Cigliola, Rv. 268414). E, tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, risulta anche rispettato il principio secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle conversazioni tra soggetti non indagati, captate nel corso di operazioni di intercettazione ed in parte relative a dati appresi da altre persone, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento non solo della credibilità soggettiva dei dialoganti e dell'attendibilità intrinseca e convergenza in senso accusatorio di quanto da essi affermato, ma anche dell'autonomia e della solidità delle fonti di conoscenza di ciascun soggetto intercettato» (Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella, Rv. 281635).4. In riferimento, poi, alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, va in primo luogo condivisa l'osservazione del PG, secondo cui non risulta che la richiesta di riesame sia stata relativa specificamente anche a detto profilo (dall'ordinanza impugnata - pag. 2 - risulta che "la difesa ha contestato la gravità indiziaria e ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e,. in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva"-icfr. verbale di udienza del 4 agosto 2022), il che rende detto motivo inammissibile in quanto non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243). In ogni caso, nel ricorso ci si limita ad evidenziare il tempo trascorso tra la commissione del reato e l'applicazione del titolo cautelare e la permanente condizione di incensurato dell'indagato in detto periodo. Sul punto, l'ordinanza motiva in modo adeguato circa la permanenza delle esigenze cautelari, non altrimenti tutelabili che attraverso il mantenimento della custodia carceraria, tenuto conto che le concrete modalità dell'azione criminosa e la contiguità mostrata - anche per ragioni parentali - dal Tognetti con il sodalizio mafioso appaiono certamente indicative della pericolosità sociale del predetto. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 gennaio 2023 eT Consigli sore [OSCURATO:PERSONA] iden
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