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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33750/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione perché fondata soltanto su presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione qui riproposta, ha steso infatti una motivazione del tutto adeguata e solida, come tale non meritevole di censura.

In particolare, ha innanzitutto richiamato il costante indirizzo secondo cui l'individuazione del superamento della soglia di punibilità del reato in oggetto spetta esclusivamente al giudice penale, non potendosi far ricorso a presunzioni tributarie; di seguito, la stessa sentenza ha evidenziato che la condotta qui in esame è di natura omissiva, e che tale comportamento negativo era emerso dagli atti in maniera incontrovertibile.

5. Tanto premesso, il Collegio del gravame ha affermato che l'ammontare dell'imposta evasa era stato determinato - prima dall'Agenzia delle Entrate, quindi dal primo Giudice - sulla base di dati reali, rappresentati dagli importi estratti dai modelli 770 presentati dai sostituti d'imposta; una misura, quindi, che aveva preso le mosse da dati oggettivi ricavabili per tabulas, poi posti a confronto con quanto a disposizione dell'Agenzia e mai spiegati dall'imputato in termini alternativi, non emersi neppure nel ricorso in esame.

6. La stessa impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 15 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione perché fondata soltanto su presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione qui riproposta, ha steso infatti una motivazione del tutto adeguata e solida, come tale non meritevole di censura. In particolare, ha innanzitutto richiamato il costante indirizzo secondo cui l'individuazione del superamento della soglia di punibilità del reato in oggetto spetta esclusivamente al giudice penale, non potendosi far ricorso a presunzioni tributarie; di seguito, la stessa sentenza ha evidenziato che la condotta qui in esame è di natura omissiva, e che tale comportamento negativo era emerso dagli atti in maniera incontrovertibile. 5. Tanto premesso, il Collegio del gravame ha affermato che l'ammontare dell'imposta evasa era stato determinato - prima dall'Agenzia delle Entrate, quindi dal primo Giudice - sulla base di dati reali, rappresentati dagli importi estratti dai modelli 770 presentati dai sostituti d'imposta; una misura, quindi, che aveva preso le mosse da dati oggettivi ricavabili per tabulas, poi posti a confronto con quanto a disposizione dell'Agenzia e mai spiegati dall'imputato in termini alternativi, non emersi neppure nel ricorso in esame. 6. La stessa impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 20
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