CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 03126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Torino in data 12 maggio 2022 in forza della quale è statQconfermata la sua condanna alla pena giustizia per il reato di rapina aggravata disposta in forza della sentenza del Tribunale di Torino in data 21 settembre 2021. 2. In data 05/09/2021 è pervenuta, tramite la [OSCURATO:PERSONA] di Bissogne, ove il ricorrente si trova in atto detenuto, rinuncia al ricorso.3. Il ricorso dell'imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 1.1_C~tiere [OSCURATO:PERSONA]