CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03115/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16086/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 44. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 11574/15, depositata in data 18 dicembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate diSalerno aveva emesso nei confronti della Ricciardis.r.l. (successivamente incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento donna, dueavvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004 e 2005, con i quali erano stati accertati maggior i ricavi e, conseguentemente, rettificato il reddito ed applicate le nuove imposte ele relative sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente aveva proposto ricorso e la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso rideterminando il ricarico nell'85%,in luogo di quello applicato pari al 99,5%. 3. La decisione era stata impugnata da entrambe le parti e la [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto l'appello principale proposto dall'Ufficio e rigettato quello incidentale proposto dal la società contribuente. 4.Avverso questa decisione era stato proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza n. 4617 del 26 febbraio 2014, aveva accolto parzialmente il ricorso , rimettendo la decisione alla [OSCURATO:PERSONA] «che dovrà procedere a nuovo esame nel merito della controversia, tenendo conto di tutti i rilievi ed i principi suesposti». In particolare, i giudici di legittimità avevano affermato che la decisione impugnata non aveva fornito alcuna motivazione in relazione alle dettagliate censure dell'odierna ricorrente circa la composizione qualitativa e quantitativa (soli 30 capi presi in esame su6.447 presenti nell'azienda) del campione preso in considerazione ai fini della determinazione della percentuale di ricarico.; il giudice di appello non si era premurato di dare risposta alle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine all'immotivata scelta dell'Ufficio di assumere, come parametro di accertamento di un maggior reddito presunto per gli anni 2004 e 2005, una percentuale di ricarico determinata, su un modestissimo campione di beni, in relazione al successivo anno 2008; quanto all'appello incidentale della contribuente la motivazione della decisione di secondo grado era assolu tamente apodittica, essendo limitata alla laconica statuizione «rigetta l'appello incidentale perché privo di fondamento». 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in sede di rinvio, ha accolto l'appello principale proposto dall'Ufficio, rigettando, per l'effetto, il ricorso di primo grado; ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla società contribuente e ha compensato le spese di lite. 6.A sostegno della decisione assunta, i giudici di secondo grado hanno affermato che: -) le argomentazioni fornite dall'Ufficio, a sostegno della legittimità del suo operato apparivano logiche e correttamente applicate: l'attività svolta, l'ubicazione, la particolare qualità dell'offerta commerciale, la fascia di mercato di riferimento, il numero di dipendenti rendeva assolutamente logico ritenere sostanzialmente non attendibile una gestione economica che riservava al dipendente una remunera zione superiore a quella attribuita ai tre partecipi della compagine sociale; -) poteva, quindi, ritenersi legittimo il ricorso all'accertamento induttivo così come operato dall'Ufficio, in concreto correttamente applicato e congruamente motivato: partendo dalla quantità di merci vendute (dato noto) l'Ufficio eragiunto alla concreta rideterminazione del ricavo complessivo applicando una percentuale di ricarico calcolata attraverso una media ponderata del ricarico operato ad un campione rappresentativo (siasotto il profilo quantitativo, che qualitativo) delle merci commercializzate; in particolare, la determinazione della media ponderata era stata effettuata utilizzando 4 categorie di merci (abbigliamento esterno -camicie e maglie - calzature - pelletterie ) con un peso rispettivamente del 50%, 35%, 10% e 5%, attribuito secondo le indicazioni fornite dalla stessa contribuente; -) la deduzione sul fatto che il campione era intrinsecamente inattendibile, in quanto composto da soli 30 capi su oltre 6.000, non era rilevante, in quanto 6.447 rappresentava solo il totale dei capi venduti e tale dato, in sé considerato, non incideva sulla rappresentatività delle categorie individuate, perché nulla diceva in ordine all'appartenenza o meno dei capi alle categorie stesse; -) individuati i capi, la percentuale di ricarico era stata determinata in sede di accesso sulla base dei prezzi rilevati per il campione rappresentativo, confrontato con le connesse fatture di acquistoed era emersa la percentuale di ricarico applicata, pari al 99,25%; -) si era, quindi , proceduto a determinare il costo del venduto, limitandolo, però, alle sole vendite di via Velia (attraverso l'esclusione della quota parte di merci riferite al punto vendita di via Trento) e per i soli periodi di normale attività (attraverso l'esclusione delle merci vendute nei periodi di saldi, per le quali era stato applicato lo sconto del 35%, quale media tra il 70% ed il 20%); daciò l'accertamento di maggiori ricavi, la conseguente rettifica del reddito e l'applicazione delle nuove imposte e relative sanzioni; -) parallelamente, nessun supporto probatorio aveva avuto l'assunto relativo al costante abbattimento del 10% in tutte le transazioni; così come indimostrato era rimasto quello della vendita a costo zero delle merci di via Trento; -) in ultimo, l'utilizzo, come parametro di riferimento, dell'anno 2008 di per sé non incideva sulla complessiva correttezza del procedimento logico induttivo operato dall'Ufficio, stante l'assenza di elementi (evidenziati) dai quali dedurre una significativa anomalia di gestione.7. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asei motivi. 8. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 9.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce l'omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento senza prendere in considerazione le circostanze dedotte e documentate dalla contribuente circa le ragioni per cui i risultati reddituali dichiarati non potevano ritenersi irragionevoli o inverosimili. Al fine di eccepire l'illegittima utilizzazione del metodo di accertamento analitico-induttivo fondato sulla contestazione di antieconomicità della condotta imprenditoriale del contribuente, la società aveva dedotto circostanze di fatto precise e documentate, dalle quali era possibile dedurre l'infondatezza nel caso di specie di tale contestazione. Tali circostanze erano, in sintesi, le seguenti:1) l'applicazione di percentuali di ricarico nettamente superiori rispetto a quelle applicate dai diretti concorrenti della contribuente;2) la realizzazione di un risultato della gestione operativa (ovvero di un reddito operativo lordo derivante dalla gestione caratteristica dell'impresa, unico dato realmente in grado di rappresentare l'andamento economico dell'impresa) ancora una volta nettamente superiore a quelli realizzati dai diretti concorrenti e del tutto verosimile con le concrete modalità con cui l'attività d'impresa veniva svolta; l'effettuazione negli eserc izi immediatamente precedenti a quelli in contestazione di ingenti investimenti per la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali di vendita che, incidendo anche nelle annualità in contestazione sotto forma di pesanti quote di ammortamento e oneri finanziari, avevanocomportato una contrazione della redditività netta (del reddito imponibile), la cui misura, perciò, non era realmente espressiva della condotta economica dell'impresa. Di tutti tali fatti la sentenza impugnata non aveva tenuto alcun conto, fondando il rigetto della doglianza unicamente sulla non verosimiglianza della «remunerazione»ottenuta dalla società e senza considerare che, proprio le circostanze di fatto dedotte dalla società, rendevano inattendibile e metodologicamente errato valutare soltanto la redditività netta (cioè il reddito imponibile ai fini fiscali)e non anche la redditività lorda, ovvero il reale risultato economico dell'attività commerciale svolta; esaminando tale parametro alla luce delle circostanze di fatto dedotte dalla società sarebbe emerso che la contestazione di antieconomicità era del tutto priva di fondamento e che, conseguentemente, entrambi gli accertamenti emessi dall'Ufficio sono illegittimi poiché privi di fondamento.Peraltro, le circostanze di fatto allegate dalla società (ovvero il consistente ammontare del reddito operativo lordo; il forte peso degli ammortamenti e degli oneri finanziari scaturenti dagli investimenti effettuati negli esercizi precedenti; la riconducibilità a tali investimenti della contrazione della redditività netta) non erano mai state contestate dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio. Tali circostanze, dunque, dovevano ritenersi per la Commissione tributaria regionale pacifici e non più sindacabili, stante il principio di prova dei fatti non specificamente contestati sancito dall'art. 115 cod. proc. civ., norma pacificamente applicabile anche al processo tributario per effetto del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992. 2.Il secondo mezzo deduce l'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avevaconfermato la legittimità degli avvisi di accertamento senza prendere in considerazione le circostanze dedotte e documentate dalla contribuente circa le ragioni per cui i dati rilevati nell'accesso del 2008 non potevano essere utilizzati per rideterminarei ricavi del 2004 e del 2005. La società aveva eccepi to che, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, tra gli anni 2004/2005 e l'anno 2008 erano constatabili variazioni significative sia nella tipologia degli articoli e dei fornitori trattati, sia nel valore complessivo degli acquisti e delle vendite effettuate e che,pertanto, la procedura adottata dall'Ufficio nel rideterminare i ricavi per gli anni 2004 e 2005 era errata. In particolare, la società aveva eccepito e dimostrato (sulla base della documentazione già esaminata dall'Ufficio) che gli anni in questione non erano comparabili a causa di un notevole avvicendamento dei fornitori e dei prodotti in listino (14 su 29 degli articoli utilizzati come base di calcolo dall'Ufficio non erano commercializzati negli anni 2004/2005) e di una notevole variazione dei volumi complessivi di acquisti e vendite; la Commissione tributaria regionale, al quale era stato demandato un nuovo esame nel merito della controversia, aveva respinto nuovamente le doglianze della società, con una motivazione che non teneva in considerazione le circostanze (ancora una volta pacifiche, perché risultanti dagli atti e non specificamente contestate dall'Ufficio) sulla base delle quali avrebbe dovuto dedursi la dedotta incomparabilità, nulla dicendo sulla sostituzione dei fornitori e degli articoli commercializzati dalla società e sulla rilevante variazione dei volumi complessivi di acquisto e vendita registrata nell'arco temporale in esame ( circostanze che, secondo la C irc olare n. 84 del 2001, dovevano essere valutate per verificare l'applicabilità delle percentuali di ricarico riscontrate ad anni d'imposta diversi da quelli nel quale si effettua la verifica). 2.1I motivi vanno trattati unitariamente perché inammissibili per la stessa ragione, avendo la società ricorrente articolato l e censur e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. 2.2Infatti, la denunzia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 20 ottobre 2017, n. 24830; Cass., 29 ottobre 2018, n.27415). Inoltre, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).In ultimo, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 2.3Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, tenuto conto che l'attività svolta, l'ubicazione, la particolare qualità dell'offerta commerciale, la fascia di mercato di riferimento, il numero di dipendenti rendeva assolutame nte logico ritenere sostanzialmente non attendibile una gestione economica che riservava al dipendente una remunerazione superiore a quella attribuita ai tre partecipi della compagine sociale e, con specifico riferimento all'utilizzo dei dati rilevati nell'accesso del 2008 , per rideterminare i ricavi del 2004 e del 2005, ha precisato che l'utilizzo, come parametro di riferimento dell'anno 2008 non incideva sulla complessiva correttezza del procedimento logico induttivo operato dall'Ufficio, stante l'assenza di elementi dai quali dedurre una significativa anomalia di gestione. 2.4 Giova rilevare, in proposito, che q uesta Corte, con orientamento consolidato al quale si intende dare continuità, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente medesimo, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(cfr. Cass., 22 gennaio 2021, n. 1282; Cass., 5 giugno 2020, n. 10728; Cass., 17 ottobre 2018, n. n. 26086). In particolare, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una gestione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, il giudice tributario non può limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea, essendo consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità delle stesse (Cass., 22 luglio 2021, n. 21128; Cass. , 25 ottobre 2017, n. 25257);anche in materia di IVA, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass., 30 dicembre 2015, n. 26036).2.5Ciò posto, il giudice di appello, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto esistenti le presunzioni, gravi, precise e concordanti circala sussistenza di maggiori ricavi e che la società contribuente (che ne aveva l'onere) non aveva fornito la prova contraria. Ed invero, l'onere del contribuente di motivare le scelte che non sono in linea con i criteri di gestione economica della propria attività (scelte che, quindi, appaiono incomprensibili in base ai normali criteri di valutazione) e il correlato principio secondo il quale colui che ha posto in essere un comportamento antieconomico ha l'onere di fornire una giustificazione razionale della propria scelta, comporta che il giudice di merito, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, o che giustifichi in maniera non convincente, deve ritenere legittim o legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dovendo, di contro, specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributariee, nella specie, la società ricorrente non deduce vizi di motivazione o di omessa pronuncia su questioni del genere, ma accenna direttamente a motivi di merito, quindi inammissibili. 2.6 Non sussiste nemmeno la dedotta mancata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., atteso che il principio di non contestazione, che come affermato dalla società ricorrente, opera anche nel processo tributario, de ve, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del « thema decidendum»ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass., 13 marzo 2019, n. 7127; Cass., 23 luglio 2019, n. 19806). 3.Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, Cost., 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., 152, comma 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma secondo , n. 4, decreto legislativo n. 546/1992, nonché per violazione dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Con riguardo all'attendibilità del campione esaminato dall'Ufficio per determinare la percentuale di ricarico applicata, la sentenza della Commissione tributaria regionale era motivata soltanto in modo apparente, senza che fossein nessun modo possibile ricostruire l'iterlogico-giuridico seguito per giungere al rigetto della doglianza; su tale punto, inoltre, i giudici di secondo grado non si erano attenuti a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella precedente sentenza di cassazione con rinvio.La società contribuente aveva contesta to che 30 capi su 6.500 non erano un campione rappresentativo e i giudici di secondo grado avevano risposto che la totalità dei capi (6.500) non erarappresentativa del campione (30) con incomprensibile inversione dell'ordine logico prima ancora che giuridico delle cose, dando così una motivazione del tutto apparente e non attenendosi alle prescrizioni rivoltele dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4617 del 2014. In particolare, se come affermato dai giudici di secondo grado, nulla poteva dirsi «in ordine all'appartenenza o meno dei capi alle categorie stesse», d oveva concludersi che la rappresentatività del campione era del tutto assente, con conseguente illegittimità dell'accertamento.4.Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, Cost., 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. , 152, comma 118 disp. att. cod. proc. civ., per la carenza assoluta di motivazione. Nella sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale non aveva motivato in alcun modo le ragioni per cui aveva respinto le censure riguardanti l'erroneità del procedimento seguito per scorporare dai dati contabili complessivi quelli relativi all'outlet. L'errore logico denunciato dalla società era evidente : ripartendo tra i due esercizi (negozio ed outlet) il costo del venduto nella stessa proporzione in cui erano statiripartiti i ricavi, ne discendeva che i due esercizi avrebbero dovuto applicare la stessa percentuale di ricarico, mentre la caratteristica connaturata ai c.d. « outlet» consiste va nel fatto che nell'outlet le vendite venivano effettuate con margini di ricarico notevolmente più bassi rispetto ai negozi normali, se non addirittura al prezzo di costo (quindi con margine di ricarico pari a zero) o sottocosto (quindi con margine di ricarico negativo); attribuendo i costi del venduto nella stessa proporzione dei ricavi, al negozio di via Velia n. 22 eranostati attribuiti costi del venduto nettamente superiori a quelli effettivi. In particolare, per l'anno 2004, a fronte di un costo del venduto effettivo quantificabile in euro 451.887,00, l'Ufficio lo aveva determinato in euro 532.794,00, mentre per l'anno 2005 a fronte di un costo del venduto effettivo quantificabile in euro 447.274,00, l'Ufficio lo aveva determinato in euro 532.084,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva fornito alcuna motivazione sul rigetto delle articolate censure sollevate dalla società contribuente e sopra sintetizzate, che riguardavano non tanto il fatto pacifico che l'Ufficio avesse inteso escludere gli acquisti relativi all'outlet di via Trento dal costo del venduto sul quale applicare la percentuale di ricarico, quanto le modalità e il ragionamento logico mediante i quali tale esclusione erastata perseguita. 4.1I motivi, che vanno trattati unitariamente, sono infondati.4.2 E' orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). 4.3Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dai motiv i non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente esposti le ragioni della decisione. La sentenza, infatti, precisa che la deduzione sul fatto che il campione era intrinsecamente inattendibile, in quanto composto da soli 30 capi su oltre 6.000, non era rilevante, in quanto 6.447 rappresentava solo il totale dei capi venduti e tale dato, in sé considerato, non incideva sulla rappresentatività delle categorie individuate, perché nulla dicevain ordine all'appartenenza o meno dei capi alle categorie stesse; individuati i capi, la percentuale di ricarico erastata determinata in sede di accesso sulla base dei prezzi rilevati per il campione rappresentativo, confrontato con le connesse fatture di acquisto ed era emersa la percentuale di ricarico applicata, pari al 99,25%; si era,quindi, proceduto a determinare il costo del venduto, limitandolo, però, alle sole vendite di via Velia (attraverso l'esclusione della quota parte di merci riferite al punto vendita di via Trento) e per i soli periodi di normale attività (attraverso l'esclusione delle merci vendute nei periodi di saldi, per le quali era stato applicato lo sconto del 35%, quale media tra il 70% ed il 20%); daciò l'accertamento di maggiori ricavi, la conseguente rettifica del reddito e l'applicazione delle nuove imposte e relative sanzioni; parallelamente, nessun supporto probatorio aveva avuto l'assunto relativo al co stante abbattimento del 10% in tutte le transazioni; così come indimostrato era rimastoquello della vendita a costo zero delle merci di via Trento . 4.4Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. 4.5Soccorre, al riguardo, anche la giurisprudenza di questa Corte che, quanto alla determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, ha affermato che questa deve avvenire adottando un criterio che sia: a) coerente con la natura e le caratteristichedei beni presi in esame; b) applicato ad un campione di beniscelti in modo appropriato; c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di benie che tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass., 12 aprile 2022, n. 11717; Cass., 19 gennaio 2021, n. 736; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30276). 5.Il quinto mezzo deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo che è stato oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di esaminare la circostanza secondo cui lo stesso Ufficio accertatore, in un precedente P.V.C. relativo all'anno immediatamente precedente quelli in questione, aveva constatato l'applicazione nell'outlet di un ricarico medio negativo pari a -5,40% a fronte di quello accertato con gli avvisi di accertamento in oggetto pari ad oltre il 60%. Anche su tale questione, i giudici di secondo grado avevano adottato una decisione sostanzialmente non motivata poiché non erapossibile, leggendo la sentenza impugnata, individuare una qualsiasi «giustificazione del decisum». Ancora una volta, l a C o m missione tributaria regionale avevaomesso di esaminare un fatto (la presenza di un'altra verifica dello stesso Ufficio a carico dello stesso contribuente e relativo ad una annualità contigua a quelle in discussione, dal quale era scaturito un risultato completamente diverso da quello postoa base dei recuperi a tassazione impugnati) che era stato oggetto di discussione tra le parti e che, se correttamente valutato avrebbe certamente indotto ad adottare una decisione diversa da quella in. concreto adottata. 5.1Il motivo è inammissibile. 5.2 In particolare, questa Corte ha chiarito , come già rilevato, che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). 5.3 Orbene, nel caso in esame, in disparte quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, a pag. 10 del controricorso, secondo cui le percentuali di ricarico (65,29% per l'anno 2004, 64,71% per l'anno 2005 e -5,40% per il 2003) erano quelle dichiarate dalla stessa società contribuente nei dati contabili esaminati dai verbalizzanti, la società contribuente nulla deduce di significativo in ordine alla decisività di questa discrasia, alla luce del comportamento antieconomico nella gestione dell'attività contestato alla stessa. 5.4 Il motivo è pure infondato, dovendosi richiamare, in proposito, il principio dell’autonomia dei periodi di imposta, stabilito per le persone fisiche dall'art. 7, comma 1, d.P.R. 917/86 («L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11») e per i soggetti Ires dall'art.76 («L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84»); si tratta di un principio che opera sul piano sostanziale e comporta l’autonomo accertamento, in relazione a ciascun periodo di imposta, del quantum dovuto che costituisce autonoma obbligazione tributaria. Di fronte, quindi, ad elementi economici e patrimoniali che, per quanto emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in una determinata annualità d'imposta, sono tuttavia dalla legge fiscale ammessi a produrre effetti sulla formazione della base imponibile di annualità successive, si prevedono autonomi accertamenti per ogni periodo di imposta(Cass., 18 agosto 2022, n. 24880, in motivazione). In applicazione di questo principio, da un lato, si è stabilito che «le determinazioni dell'amministrazione tributaria con riferimento ad uno specifico periodo di imposta non possono avere alcun riflesso sulle sue determinazioni rispetto ad altri periodi o, comunque, sugli accertamenti relativi a questi distinti periodi» (Cass. , 4 febbraio 1995, n. 1347 ; Cass., 26 aprile 2001, n. 6084) e che «in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e l'ammontare della stessa, oltre che l'inerenza all'attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l'eventuale inerzia dell'Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l'autonomia di ciascun periodo ai fini dell'esercizio del potere impositivo» (Cass., 15 luglio 2020, n. 14999); d’altro lato, si è chiarito che « la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art.43 d.P.R. 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio» (Cass., Sez. U., 25 marzo 2021,n. 8500).6.Il sesto mezzo deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nel respingere per carenza di prova la doglianza relativa alla normale applicazione di sconti alla clientela, aveva violato le regole sul riparto dell'onere pr obatorio, poiché aveva omesso di considerare che la circostanza dedotta dalla società rientrava nel notorio e non necessitava di essere provata. La decisione della Commissione tributaria regionale era errata perché la società non aveva alcun onere di provare la costante applicazione di uno sconto sul prezzo di listino, perché tale fatto può dirsi notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ..Il fatto che in un negozio di abbigliamento della tipologia di quello esercitato dalla società contribuente in via Velia n. 22 venivano normalmente applicati sconti sul prezzo di cartellino finalizzati ad incentivare il cliente all'acquisto ovvero a fidelizzarloera un fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, tanto che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dall'Agenzia delle Entrate, nel precedente p.v.c. del 28 aprile 2005 (relativo all'anno 2003) era lo stesso Ufficio a riconoscere l'abbattimento del 10% sui prezzi di listino come sconto alla clientela generalmente applicato. 6.1Il motivo è infondato. 6.2 Deve, infatti, richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cuila nozione di fatto notorio deve essere interpretata in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 cod. proc. civ. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cod. proc. civ. (Cass. , 20 febbraio 2020, n. 4428) Ne consegue che non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni(e in questa fattispecie è possibile ricondurre gli sconti) né quelle nozioni cherientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio(Cass., 18 novembre 2021, n. 35528). 6.3 Si tratta di principi che la Commissione tributaria regionale ha rispettato, avendo affermato che la società contribuente non aveva dato la prova dell'assunto relativo al costante abbattimento del 10% in tutte le transazioni. 6.4Non vi è stata, dunque, alcuna violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ., che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.,23 ottobre 2018, n. 26769). 7.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e condanna l a società ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle