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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05531/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28050/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il generico primo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza impugnata che dà conto della solo parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato (p. 4).

Il secondo motivo di ricorso concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nelle deduzioni, del tutto generiche, del ricorrente.

2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]9/C9sanzo //- , DEPOSITATA I [OSCURATO:PERSONA]:9,_ t7niA i 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28050/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il generico primo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza impugnata che dà conto della solo parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato (p. 4). Il secondo motivo di ricorso concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nelle deduzioni, del tutto generiche, del ricorrente. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]9/C9sanzo //- , DEPOSITATA I [OSCURATO:PERSONA]:9,_ t7niA i 16