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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21153/2026

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ribunale di sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato larichiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]Straface, in espiazione della pena di anni 24 e giorni 20 di reclusione per effetto di uncumulo afferente a condanne per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 629, 337 cod. pen., 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva scontato la pena per i reati ostativi, cui era conseguito ildeclassamento del regime detentivo, il Tribunale di sorveglianza, pur dando attodell’adesione al programma trattamentale con fruizione di permessi premio, risultante dallerelazioni degli organi del trattamento, e dell’occupazione lavorativa reperita in CoriglianoCalabro, riscontrata dai Carabinieri della locale stazione, ha ritenuto l’instante non meritevoledei benefici invocati, facendo leva sull’omessa dissociazione dal contesto criminale diriferimento, sull’atteggiamento del detenuto, che contestava le condanne riportate per talunidelitti, su recenti infrazioni disciplinari e su un grave episodio che ne aveva comportato iltrasferimento presso altro istituto, sull’inopportunità del rientro nel territorio di origine, allaluce dei pareri contrari espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro e dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui eccepisce carenza e manifestaillogicità della motivazione.Deduce che il Tribunale ha ipotizzato un rischio di evasione che contrasta con lafruizione da parte del detenuto di cinque permessi premio nell’anno 2025.Rimarca la natura congetturale dell’evocazione del pericolo di recidivanza e di ripristinodei legami con le organizzazioni criminali attive nel territorio di residenza, risalendo al 2006gli ultimi reati commessi dal condannato.Si duole dell’omessa valutazione dei risultati dell’opera rieducativa, protrattasi per unventennio, reputando il formulato giudizio di persistente pericolosità in stridente contrastocon le informazioni positive enucleabili dalle relazioni dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] edegli operatori delle Case circondariali di Livorno e Massa.3.

Con memoria del 21 aprile 2026, di replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’ammissibilità del ricorso in relazione al dedottovizio di motivazione, etichettando come congetturale l’ipotesi che il possesso della corda,rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, fosse finalizzato all’evasione e censurandol’assunto secondo cui il condannato non avrebbe avviato un serio percorso di revisionecritica e di distacco dal proprio vissuto in libertà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Occorre rammentare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai finidel giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto,e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, se non possono, di per sé, assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, occorre nondimenoche, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga l’avvio da parte del condannatodi un serio processo di revisione critica del vissuto (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep.2014, Naretto, Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924– 01; Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).

La mancata ammissionedegli addebiti non costituisce ragione ostativa all’accesso al beneficio, dovendo piuttostovalutarsi se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001– 01; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 – 01).Analogamente, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, lagiurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamentoindividualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un gradualereinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negativeesperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n.4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv.259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285550 –01).Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo.Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dallerelazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoindimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenzaintrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto.Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegnointramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazionedall’organizzazione criminale di cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte, nell’ambito della quale hacommesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per talunidelitti.Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, ilTribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale diLivorno, ove [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola dicarta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario,ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive,sequestrata.

Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia statotrasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale e ilComando della [OSCURATO:PERSONA] sollecitato massima allerta per possibili rischi dievasione.Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione diripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce,idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a talecomportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalitàsuccessiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di nonrecidivanza.Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, conargomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato ilconcreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio diorigine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare ilripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegniantisociali.

L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo ilTribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propriadiscrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misurerichieste a facilitarne il reinserimento sociale.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato larichiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]Straface, in espiazione della pena di anni 24 e giorni 20 di reclusione per effetto di uncumulo afferente a condanne per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 629, 337 cod. pen., 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva scontato la pena per i reati ostativi, cui era conseguito ildeclassamento del regime detentivo, il Tribunale di sorveglianza, pur dando attodell’adesione al programma trattamentale con fruizione di permessi premio, risultante dallerelazioni degli organi del trattamento, e dell’occupazione lavorativa reperita in CoriglianoCalabro, riscontrata dai Carabinieri della locale stazione, ha ritenuto l’instante non meritevoledei benefici invocati, facendo leva sull’omessa dissociazione dal contesto criminale diriferimento, sull’atteggiamento del detenuto, che contestava le condanne riportate per talunidelitti, su recenti infrazioni disciplinari e su un grave episodio che ne aveva comportato iltrasferimento presso altro istituto, sull’inopportunità del rientro nel territorio di origine, allaluce dei pareri contrari espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro e dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui eccepisce carenza e manifestaillogicità della motivazione.Deduce che il Tribunale ha ipotizzato un rischio di evasione che contrasta con lafruizione da parte del detenuto di cinque permessi premio nell’anno 2025.Rimarca la natura congetturale dell’evocazione del pericolo di recidivanza e di ripristinodei legami con le organizzazioni criminali attive nel territorio di residenza, risalendo al 2006gli ultimi reati commessi dal condannato.Si duole dell’omessa valutazione dei risultati dell’opera rieducativa, protrattasi per unventennio, reputando il formulato giudizio di persistente pericolosità in stridente contrastocon le informazioni positive enucleabili dalle relazioni dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] edegli operatori delle Case circondariali di Livorno e Massa.3. Con memoria del 21 aprile 2026, di replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’ammissibilità del ricorso in relazione al dedottovizio di motivazione, etichettando come congetturale l’ipotesi che il possesso della corda,rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, fosse finalizzato all’evasione e censurandol’assunto secondo cui il condannato non avrebbe avviato un serio percorso di revisionecritica e di distacco dal proprio vissuto in libertà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Occorre rammentare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai finidel giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto,e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, se non possono, di per sé, assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, occorre nondimenoche, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga l’avvio da parte del condannatodi un serio processo di revisione critica del vissuto (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep.2014, Naretto, Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924– 01; Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01). La mancata ammissionedegli addebiti non costituisce ragione ostativa all’accesso al beneficio, dovendo piuttostovalutarsi se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001– 01; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 – 01).Analogamente, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, lagiurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamentoindividualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un gradualereinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negativeesperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n.4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv.259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285550 –01).Dei principi esposti l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo.Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi enucleabili dallerelazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita in [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoindimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenzaintrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto.Nel quadro di una valutazione complessiva sulla personalità e sul contegnointramurario, il giudice di merito ha tenuto conto dell’assenza di una dissociazionedall’organizzazione criminale di cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte, nell’ambito della quale hacommesso gravi reati, rilevando che il detenuto contestava la condanna riportata per talunidelitti.Constatato che il condannato era stato protagonista di recenti infrazioni disciplinari, ilTribunale ha valorizzato il grave episodio occorso all’interno della Casa circondariale diLivorno, ove [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di una corda realizzata con lenzuola dicarta della lunghezza di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto penitenziario,ritenendo del tutto inverosimile la giustificazione che fosse utilizzata per attività sportive,sequestrata. Ha evidenziato come a seguito di tale rinvenimento il detenuto sia statotrasferito presso altro istituto penitenziario, avendo la [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale e ilComando della [OSCURATO:PERSONA] sollecitato massima allerta per possibili rischi dievasione.Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, rimarcando la concessione diripetuti permessi premio nel corso del 2025, ma alcuna specifica argomentazione introduce,idonea ad infirmare la decisiva valenza negativa che il giudice di merito ha attribuito a talecomportamento nell’ambito del complessivo giudizio sull’evoluzione della personalitàsuccessiva ai fatti, nella prospettiva di un reinserimento sociale e della prognosi di nonrecidivanza.Ritenuti non confortanti gli approdi del percorso rieducativo in ambito intramurario, conargomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato ilconcreto rischio che la concessione di una misura alternativa da eseguire sul territorio diorigine, in cui è tuttora attiva un’agguerrita criminalità organizzata, possa agevolare ilripristino di contatti con gli ambienti criminali in cui si sono localizzati i pregressi contegniantisociali. L’ordinanza impugnata resiste pertanto alle censure mosse in ricorso, avendo ilTribunale di sorveglianza esercitato nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge la propriadiscrezionalità nella verifica della meritevolezza del condannato e dell’idoneità delle misurerichieste a facilitarne il reinserimento sociale.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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