CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 22.9.2017, il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cociu lamentando: 2.1 vizio di motivazione: rileva la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione per non avere il ricorrente dimostrato la mancata appartenenza a sé del reame ritenuto oggetto di furto;Manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma. 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen.. Il motivo è manifestamente infondato e prima ancora generico: la Corte di Appello ha ben evidenziato che il ricorrente era stato trovato in possesso, con i correi, di materiale in rame di indiscussa provenienza delittuosa (ed indipendentemente dalla formalizzazione della querela) essendo perciò suo onere quello di allegare circostanze in grado di dimostrare la sua estraneità alla iniziativa di costoro. E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiurnefreddo, Rv. 275284 - 01). 2.2 vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.: rileva che la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia commesso il delitto di resistenza benché non si trovasse alla guida del furgone. Il motivo non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha considerato come la iniziale determinazione criminosa comportasse la accettazione del rischio di condivisione di ulteriori condotte criminose funzionali o conseguenti alla prima (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv. 255474 - 01). 2.3 vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio: rileva che la sentenza è carente quanto alla irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali. Sul punto, si rammenta come la graduazione della pena, anche in relazione all'estensione degli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., così, tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa