CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 3/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha provveduto su un'istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di ammissione a una misura alternativa, rigettandola - dopo aver disatteso una richiesta di rinvio dell’udienza, formulata da uno dei difensori della condannata - per la non rintracciabilità della condannata e per la omessa indicazione di un domicilio all’estero ove eseguire la misura eventualmente concessa. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui ha dedotto, per un verso, violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento e, per altro verso, il vizio di motivazione del provvedimento per non avere tenuto conto delle allegazioni documentali difensive sulle condizioni di salute del figlio della condannata. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 15.9.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Infatti, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data 8.10.2025 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta con ricorso per cassazione in data 23.4.2025. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01). Va solo aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato ad esprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto di impugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammend