CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 20/10/2025 della CORTE d'APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze –decidendo in sede di giudizio di rinvio, conseguente alla decisione diannullamento disposta dalla Corte di Cassazione, riguardo alla sentenza dellaCorte d’appello di Firenze del 29/10/2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –in parziale riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Firenze del18/07/2018, come parzialmente riformata dalla sentenza del 29/10/2019 dellaCorte di appello di Firenze, ha dichiarato non doversi procedere per intervenutaprescrizione, quanto alle contestazioni sub o), p), q), r), s), u), w), x) dellarubrica e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta all’imputata,relativamente alle residue contestazioni di cui ai capi t), v), z) e z-bis), nellamisura di anni due e mesi due di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Boirivant, articolando quattro motivi, mediante i quali deduce:- vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in ragione della violazionedegli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., per erroneo esercizio dei poteri riservati algiudizio di rinvio;- vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione,in punto di quantificazione dell’aumento disposto per continuazione ex art. 81cod. pen.;- vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per motivazione apparentequanto alla determinazione della pena base;- vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di leggee vizio della motivazione, in ordine al diniego di concessione delle circostanze3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramenteassertivo.3.1. La sentenza impugnata rileva anzitutto come elementi positivi, in puntodi concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili;ritiene la Corte distrettuale, anzi, che possa assumere una valenza sfavorevoleproprio la condotta serbata dall’imputata (in particolare, si sottolineanonell’impugnata decisione sia la pluralità dei ruoli ricoperti da quest’ultima nelmeccanismo delittuoso, sia la molteplicità delle azioni illecite, giudicando il tuttocome sintomo evocativo di una radicata attitudine delinquenziale). A fronte di taliargomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerentee non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere –con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corteterritoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti cherientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potererisulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con ilgenerale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfarenon richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementigià oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumanoessere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.3.3. Quanto alla misura degli aumenti per continuazione, il ricorso èparimenti aspecifico, dovendosi ricordare il principio di diritto fissato daSez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739 – 01, a mente dellaquale: ‹‹In tema di determinazione della pena, è inammissibile il ricorso percassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata nonabbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite,senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimentod e l l ' i m p u g n a z i o n e ; s i v e d a , s u l p u n t o , a n c h eSez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, la quale haprecisato quanto segue: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice di merito, nelcalcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualoraindividui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogniabuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.››.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186del 2000), che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]