CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 32021/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24724/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TORINO n. 812/2023depositata il 21/08/2023. R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 4/11/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], già titolare di un’armeria e imputato in processo penale, conclusosi per morte dell’imputato, per avere venduto dei fuochi pirotecnici vietati da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riportato serie lesioni a un occhio a seguito dell’esplosione di un fuoco d’artificio acquistato nell’armeria Borio, venne condannata dal Tribunale di Asti, con sentenza n. 815 del 26/09/2019, in una con l’acquirente del detto fuoco d’artificio [OSCURATO:PERSONA] e il lanciatore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno, in misura di un terzo, in favore del Pasini. [OSCURATO:PERSONA] era, inoltre, succeduta in corso di causa alla madre [OSCURATO:PERSONA], originariamente convenuta anch’ella in giudizio quale erede dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. -[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede della madre propose appelloavverso la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’appello. L’impugnazione della Borio venne rigettata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 626 del 4/06/2021. 3. - [OSCURATO:PERSONA] propos e revocazione avverso la sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero con separati atti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] rimaste contumace. La Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda di revocazionecon sentenza n. 812 del 21/08/2023. 4. - Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a otto motivi. R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle 5. -Rispondono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, che sono riportati nella loro formulazione e quindi esplicati,e le relative motivazioni sono i seguenti. 1. - Primo motivo , su capo b) della sentenza impugnata (pag. 19), in punto inammissibilità della produzione documentale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] consistente nella dichiarazione del D’[OSCURATO:PERSONA] indispensabile a comprendere la portata dell’intero processo di revocazione e delle anomalie di tutto l’iter giudiziario a cui è stata sottoposta la Borio. Si censura la decisione per violazione degli artt. 112, 345, terzo comma, 402, secondo comma, c.p.c., e falsa applicazione di detti articoli e dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Il primo motivo censura la decisione per avere la Corte d’appello, nel giudizio di revocazione, dichiarato inammissibile, in via pregiudiziale, la produzione documentale depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], consistente in una dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]Amato, nella quale questi affermava di «confermare con certezza di essere stato sentito quale testimone nel processo penale»svoltosi dinanzi al Tribunale di Asti in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile. La ricorrente lamenta che la C orte territoriale abbia dichiarato inammissibile detta produzione «in via pregiudiziale», anziché rinviarne la valutazione alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, sostenendo che il giudice avrebbe violato gli artt. 112, 345 terzo comma, 402,secondo comma, c.p.c., nonché gli artt. 24 e 111 Costituzione. R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle 1.1. -Il motivo è infondato. Nel giudizio di revocazione il giudice deve anzitutto verificare, nella cosiddetta fase rescindente, se sussistono i presupposti per ammettere la domanda, cioè se il documento addotto sia realmente nuovo e se la parte non abbia potuto produrlo prima per causa di forza maggiore o per ignoranza non imputabile e se il documento sia decisivo, idoneo a mutare l’esito della decisione impugnata. Questa Corte ha affermato che in tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex a rt. 395, primo comma, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento,per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma appunto da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (Cass. n. 30203 del 22/11/2024). È, dunque , corretta la valutazione della C orte d’appello sulla decisività – esclusa – del documento prodotto, con conseguente declaratoria, in via pregiudiziale, dell’inammissibilità della produzione. Peraltro,è appena il caso di ribadire che in sede di revocazione non è consentita la produzione di documenti sopravvenuti, ma soltanto di documenti preesistenti alla sentenza da revocare. Nel caso di specie, la dichiarazione del D’[OSCURATO:PERSONA] è un documento sopravvenuto, formato dopo la sentenza impugnata. 2. -Secondo motivo, su capo b) della sentenza impugnata in via subordinata al motivo indicato al punto precedente, denuncia la R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt.24 e 111 Costituzione, lamentando che la Corte d’appello nel dichiarare inammissibile la dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]Amato, prodotta all’udienza del 12 gennaio 2023, lo avrebbe fatto con una motivazione illogica e apparente, là dove, poi, la mancata produzione della dichiarazione del D’Amato impedisce di comprendere l’intera portata del processo penale che ha dato inizio all’odierno contenzioso e delle sue anomalie, oltre ad essere utile a introdurre nella fase del processo rescissorio della prova testimoniale del D’Amato come richiesto. 2.1. -Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato . Anzitutto, come detto, la dichiarazione del D’Amato è, secondo la stessa allegazione di parte ricorrente, successiva alla sentenza revocanda (e pertanto perciò solo inammissibile, come già sopra evidenziato). In ogni caso, la doglianza è infondata. La Corte d’appello ( alle pp. 19- 20) motiva con chiarezza la mancanza dell’allegazione sulla decisività del documento invocato, ossia la omessa spiegazione del perché la sua acquisizione sarebbe stata idonea a determinare un esito diverso del giudizio civile. La motivazione, quindi, non è né illogica né apparente, ma esprime in modo coerente e comprensibile la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità. 3. - Terzo motivo , sul capo c) della sentenza impugnata (pag. 20) perché ritiene spirato il termine di 30 giorni per l’inizio dell’azione di revocazione facendolo decorrere non dal momento in cui è stato recuperato il documento dalla difesa che si presume corrispondere a quello in cui è entrato nel possesso della parte, piuttosto da un momento precedente e cioè da quanto si è avuta notizia che esisteva il fascicolo penale. Si censura, quindi, la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della domanda di revocazione, resa in violazione degli artt. 398, 325 e 326 c.p.c. Secondo la ricorrente il R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle dies a quo previsto dall’art. 325 c.p.c. non poteva farsi coincidere con il 4 maggio 2022 (giorno in cui il difensore aveva ritirato copia del fascicolo penale, peraltro avendo la Corte d’appelloaffermato che la conoscenza era quindi precedente a detta data), ma doveva individuarsi nel momento successivo in cui la parte, personalmente, ebbe effettiva conoscenza del rinvenimento del faldone e del suo contenuto. A talfine, la ricorrente ha prodotto documenti (richieste di accesso, solleciti alle cancellerie, delega di ritiro e ricevute di pagamento datate 4/05/2022), sostenendo che da tali atti risulterebbe solo l’attività del legale e non la propria conoscenza effettiva, avvenuta in epoca successiva. 3.1. - Il terzo motivo è inammissibile. Occorre ribadire che la individuazione della decorrenza del dies a quo costituisce accertamento di fatto non sindacabile in questa sede in applicazione del principio secondo cui,in tema di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., l’impugnazione deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o dal ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il dies a quo non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell’acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L’accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce ungiudizio di fatto , riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 5144 del 21/02/2019). La Corte d’appello ( alle pp. 20 - 21) ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse chiaramente che già prima del 4/05/2022 il difensore della ricorrente aveva visionato il fascicolo e ne aveva estratto copia, e che tale data segnava il momento in cui R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle la parte, per il tramite del proprio rappresentante tecnico, aveva acquisito conoscenza sufficiente dei documenti. Il ragionamento della Corte territoriale è inoltre coerente con il principio,espresso dalla citata Cass. n. 30203 del 2024 , secondo cui , in tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395 n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore, soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione. La Corte d’appello ha esaminato i documenti indicati dalla ricorrente e li ha ritenuti non idonei a dimostrare una conoscenza successiva al 4/05/2022. Ha così ritenuto non assolto l’onere probatorio di cui all’art. 398, secondo comma, c.p.c. Infine,è opportuno ribadire che q uesta Corte (Cass. n. 5031 del 16/02/2022) ha anche affermato che i l precetto sancito a pena d’inammissibilità dall’art. 398, secondo comma, c.p.c. di indicare, fin dall’istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o del recupero dei documenti impone che la data in questione costituisca un preciso thema probandum e risulti ab initio , giacché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l’assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto. 4. - Quarto motivo , sempre sul capo c) e in subordine qualora non sia ammesso il motivo precedente, per la violazione e falsa R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle applicazione dell’art. 395 c.p.c. in collegamento all’art. 398 c.p.c. e dei principi di cui all’art. 24 e 111 della Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in quanto vi è prova in atti che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contezza dell’esistenza di documentazione e soprattutto della sua portata utile all’azione di revocazione solo in epoca successiva al 4/05/2022 e ciò perché è stato dichiarato dal legale che ha rinvenuto la documentazione e perché è coerente con la documentazione prodotta. 4.1. - Il quarto motivo , formulato nell’ ipotesi di mancato accoglimento del terz o motivo , è inammissibile in forza delle considerazioni espresse sul precedente terzo motivo, in quanto le relative censure si incentrano, anch’esse, sul combinato disposto degli artt. 395 e 398 c.p.c. 5. - Quinto motivo , sempre in riferimento al capo sub c) formulato subordinatamente al mancato accoglimento del precedente e in punto inammissibilità per spirare del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. per mancanza di prova del dies a quo da cui far decorrere il termine stesso . Si deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la dichiarazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbe che la documentazione fu consegnata e illustrata alla cliente solo in un momento successivo al 4 maggio 2022. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe così ignorato un fatto decisivo per il giudizio, idoneo a spostare il dies a quodel termine di trenta giorni per proporre la revocazione. 5.1. -Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, ha accertato che la notifica della citazione è avvenuta il 3/06/2022 e ha individuato in data precedente al 4/05/2022 il momento iniziale del termine breve, in quanto in tale data il difensore della ricorrente aveva rilasciato delega per il ritiro delle R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle copie del fascicolo penale, ne aveva attestato l’avvenuta visione e l’estrazione di copia, come risulta dalle ricevute e dai documenti prodotti. Il fatto che la cliente del difensore abbia ricevuto successivamente le copie dei documenti non è stato ignorato, ma è stato ritenuto non idoneo a spostare il dies a quo. Pertanto, non sussiste alcun omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte d’appelloha preso in considerazione la circostanza richiamata dalla ricorrente e ha motivatamente spiegato perché non fosse rilevante. 6. -Sesto motivo, sul capo d) dell’impugnata sentenza (pag. 20) là dove dichiara inammissibile l’azione per spirare del termine ex art.326 c.p.c. e ciò in aperta violazione degli artt. 325, 326 e 395 e 398 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La ricorrente lamenta che la C orte d’appello ha ritenuto che la conoscenza dei documenti prodotti in causa al fine di sostenere la domanda di revocazione risalisse addirittura al 2014, data in cui, nel processo penale connesso, fu chiesta l’acquisizione di quegli atti, così anticipando indebitamente il dies a quo. Secondo la ricorrente, tale conclusione violerebbe l’art. 395 n. 3 c.p.c. e l’art. 398 c.p.c., poiché il termine avrebbe dovuto decorrere solo dal momento in cui ella, o il suo difensore, ebbero reale consapevolezza del contenuto e della rilevanza revocatoria della documentazione, ossia dopo il 4 maggio 2022, quando il fascicolo fu effettivamente visionato e fotocopiato. 6.1. -Il motivo è inammissibile. Dalla motivazione della sentenza impugnata (pp. 20 e 21) emerge che la Corte territoriale ha affermato che il termine non decorre dalla materiale apprensione dei documenti (e quindi non dal 19 maggio 2022, giorno della fotocopiatura del fascicolo, né dal 4 maggio 2022, giorno del rilascio di parte delle copie), ma dal momento in cui la parte haavuto notizia della loro esistenzaossia dal 4 /0 6 / 21 data della sentenza revocand a o addirittura dal 28/05/2014 data dell’udienza penale in cui ne era stata chiesta l’acquisizione, come risulta dagli atti prodotti; in ogni caso, “in data sicuramente anteriore al 4.5.22”. R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] d’appellonon ha confuso la “materiale apprensione” con la “conoscenza effettiva”, ma ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza e del contenuto sostanziale dei documenti in data certamente precedente al 4/05/2022. Trattasi di giudizio di fatto, insindacabile in questa sede e non censurato – come non lo è stato –ai sensi del n. 5 dell’art. 360. 7. -Settimo motivo, capo sub e) della sentenza impugnata (pag. 21) per la violazione degli artt. 325, 326 e 395 e 398 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole che C orte d’appello abbia escluso la sussistenza dell’ignoranza incolpevole richiesta dall’art. 395 n. 3 c.p.c. per la proponibilità della revocazione. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che ella avrebbe dovuto attivarsi per reperire il fascicolo penale e che la mancata conoscenza del luogo in cui esso era conservato fosse imputabile a negligenza. Secondo la ricorrente il fascicolo penale non era stato acquisito nel processo civile nonostante l’ordine del giudice e non si trovava né presso la cancelleria penale del Tribunale di Asti, né presso quella della Corte d’appello penale di Torino , ma fu rinvenuto solo successivamente, grazie alla diligenza della sua difesa. La ricorrente aggiunge che non aveva alcun onere o interesse giuridico a ricercare tale fascicolo, poiché esso era stato chiesto in acquisizione dalla parte attrice e riguardava il processo penale a carico del padre deceduto, dal quale ella era rimasta estranea. Solo per caso, e per iniziativa del suo avvocato, il fascicolo era stato rinvenuto, e solo allora era emersa la presenza di documenti favorevoli alla difesa. La Corte d’appello, dunque, avrebbe erroneamente preteso la dimostrazione di un’impossibilità assoluta di reperire documenti che la parte non poteva conoscere, violando l’art. 395 n. 3 c.p.c. 7.1. -Il motivo è inammissibile. Lo è già alla luce dell’esito dello scrutinio dei motivi che precede, sulla tardività della proposta R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle revocazione. In ogni caso, la C orte d’appello ha applicato correttamente la regola di diritto – cfr. Cass. n. 30203 del 22/11/2024 sopra citata – secondo cui la revocazione per ritrovamento di documenti decisivi è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre per causa di forza maggiore o per un’ignoranza assoluta e incolpevole circa la loro esistenza o il loro luogo di conservazione. In base a un accertamento di fatto,congruamente motivato, il giudice di merito ha ritenuto che la ricorrente conoscesse l’esistenza del fascicolo penale sin dai precedenti gradi di giudizio e che, dopo la pubblicazione della sentenza del 2021, nulla le impedisse di attivarsi per reperirlo.Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di fatto che esula dal controllo di questa Corte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Le deduzioni della ricorrente si risolvono in una diversa lettura dei fatti e mirano a ottenere un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. 8. - Ottavo motivo , sub capo f) della sentenza impugnata (pag. 21-22),per violazione degli artt. 112, 345, 395 , terzo co mma , 402 , secondo co mma, c.p.c., e falsa applicazione di detti articoli e dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Costituzionein relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c.. L’ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere dichiarato inammissibile la revocazione, ha comunque aggiunto che la domanda sarebbe in ogni caso infondata nel merito. Secondo la ricorrente, tale valutazione sarebbeillegittima perché il giudizio di revocazione si articola in due fasi distinte una fase rescindente e una fase rescissoria, che segue solo in caso di accoglimento della prima, nella quale il giudice decide nuovamente sul merito della causa. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 395, comma 3, e 402, secondo comma, c.p.c., giacché, pur R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle dichiarando inammissibile l’azione, ha comunque espresso un giudizio di merito sulla fondatezza della domanda, trattando la revocazione come se fosse un appello ordinario e confermando nel merito la sentenza impugnata. 8.1. -Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Si tratta di censura che è superata, nel senso dell’inammissibilità, dall’esito dello scrutinio sui motivi che precedono, giacché investe una motivazione resa solo ad abundantiam. In ogni caso, la motivazione della Corte d’appello ha avuto riguardo alla mancanza dei requisiti di decisività dei documenti prodotti, precisando che la sentenza civile oggetto di revocazione aveva già correttamente valorizzato le risultanze del processo penale e che i documenti indicati dalla ricorrente non erano idonei a mutare la decisione, poiché le prove acquisite dimostravano comunque che i razzi pirotecnici erano stati acquistati illegalmente presso l’armeria. Questa parte della motivazione non integra un vero e proprio giudizio rescissorio, ma costituisce un’argomentazione, per l’appunto, ad abundantiam, volta a confermare l’assenza del presupposto della decisività dei documenti nuovi, requisito che deve essere verificato già nella fase rescindente. 9. -Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della Borio e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensiin favore di [OSCURATO:PERSONA] , e in euro 5.500,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre, sui detti R.g. n. 24724 del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle importi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in