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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35137/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo idditt il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'8 ottobre 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale che l'ha condannato per concorso in estorsione aggravata.

Deduce il ricorrente:

1. Vizio della motivazione.

Contesta l'interpretazione data alle dichiarazioni della persona offesa, delle quali è stata data una interpretazione non congrua, attribuendo una rilevanza probatoria con riguardo all'imputato che eccede quanto effettivamente dichiarato.

Evidenzia come Perez non ha mai indicato l'imputato come autore delle richieste estorsive e delle minacce e delle violenze realizzate dai coimputati;

2. Violazione di legge per l'insussistenza della valenza intimidatoria delle presunte minacce;

3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena.

Si sostiene che la sentenza impugnata non solo ha disatteso l'obbligo motivazionale ma non ha provveduto a graduare ad adeguare la pena al fatto Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020- [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è palesemente inammissibile.

I giudici di merito hanno dato conto dell'attendibilità della vittima e di come questa non era rimasta compromessa dall'esito di precedente processo, a conclusione del quale, il Novac, era stato assolto perché non raggiunta dalla prova della sua responsabilità.

E' stato altresì dimostrato come la presenza dell'imputato alla richiesta di denaro in una vicenda maturata nell'ambito della prostituzione di persone transessuali, ha sicuramente aumentato la capacità intimidatoria dei complici e rafforzato il proposito criminoso degli stessi, 1 i Il ricorso è, pertanto inammissibile, perchè quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, finisce per risultare del tutto aspecifico.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.

Anche il motivo sulla pena (fissata in prossimità ai minimi edittali) è palesemente viziato da genericità, a fronte della motivazione esibita dai giudici del merito in ordine alla natura dei fatti ed alla personalità dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo idditt il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'8 ottobre 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale che l'ha condannato per concorso in estorsione aggravata. Deduce il ricorrente: 1. Vizio della motivazione. Contesta l'interpretazione data alle dichiarazioni della persona offesa, delle quali è stata data una interpretazione non congrua, attribuendo una rilevanza probatoria con riguardo all'imputato che eccede quanto effettivamente dichiarato. Evidenzia come Perez non ha mai indicato l'imputato come autore delle richieste estorsive e delle minacce e delle violenze realizzate dai coimputati; 2. Violazione di legge per l'insussistenza della valenza intimidatoria delle presunte minacce; 3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Si sostiene che la sentenza impugnata non solo ha disatteso l'obbligo motivazionale ma non ha provveduto a graduare ad adeguare la pena al fatto Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020- [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è palesemente inammissibile. I giudici di merito hanno dato conto dell'attendibilità della vittima e di come questa non era rimasta compromessa dall'esito di precedente processo, a conclusione del quale, il Novac, era stato assolto perché non raggiunta dalla prova della sua responsabilità. E' stato altresì dimostrato come la presenza dell'imputato alla richiesta di denaro in una vicenda maturata nell'ambito della prostituzione di persone transessuali, ha sicuramente aumentato la capacità intimidatoria dei complici e rafforzato il proposito criminoso degli stessi, 1 i Il ricorso è, pertanto inammissibile, perchè quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, finisce per risultare del tutto aspecifico. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. Anche il motivo sulla pena (fissata in prossimità ai minimi edittali) è palesemente viziato da genericità, a fronte della motivazione esibita dai giudici del merito in ordine alla natura dei fatti ed alla personalità dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa
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