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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 15687/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per il periodo di detenzione in carcere derivante dall'ordine di carcerazione emesso il 14.8.2018 dalla Procura Generale di Bari, in relazione alla sentenza del 18.10.2016 della Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile il 3.3.2017.

Sul piano processuale, risulta che l'esecuzione aveva inizio il 31.8.2018, con fine pena residua di anni due, mesi due e giorni otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentava istanza ex art. 671 cod. proc. peri, alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, la quale (con provvedimento depositato il 6.3.2019) rideterminava favorevolmente la pena complessiva, da anni 26 di reclusione, oltre alla multa, a quella di anni 17 e mesi 10 di reclusione, oltre alla multa.

A seguito di tale riduzione di pena, veniva emesso ordine immediato di scarcerazione del Vurchio, eseguito il 14.3.2019, per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in pari data dalla locale Procura Generale, che fissava la decorrenza della pena al 31.8.2018 e la scadenza al 30.5.2019, anticipata al 14.3.2019 tenuto conto di complessivi 585 giorni di liberazione anticipata.

La Corte barese ha evidenziato che la liberazione del Vurchio non è conseguita ad un ordine di esecuzione erroneo, bensì all'accoglimento in sede esecutiva dell'istanza avanzata dal medesimo, il cui effetto non fa divenire illegittimo ex post l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge per tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione, in quanto la Procura generale avrebbe dovuto richiedere subito al Giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione.

Di contro, si è venuta a creare una evidente ingiustizia della detenzione, patita oltre la misura cristallizzata nella rideterminazione dovuta all'incidente di esecuzione.

Il calcolo della liberazione anticipata, effettuato solo col provvedimento di scarcerazione del 14.3.2019, avrebbe dovuto essere effettuato sin dal 2017, da quando era evidente che la rideterminazione ed il cumulo avrebbero sortito l'effetto dell'azzeramento della pena residua da eseguire.

In subordine, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la detenzione già interamente patita in misura sovrabbondante rispetto a quella rideterminata in sede di incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., ove non utilizzabile attraverso la fungibilità, debba trovare riparazione attraverso l'indennizzo per ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale, nel replicare alla considerazioni del Procuratore Generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento, in quanto non si confronta adeguatamente con le esaurienti argomentazioni del provvedimento impugnato e con i principi giurisprudenziali applicabili in subiecta materia, in applicazione dei quali non è rinvenibile alcuna violazione di legge nella decisione resa dalla Corte barese.

2. Il provvedimento impugnato si è attenuto all'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 - 01).

Nessun errore o ritardo dell'Autorità procedente è stato riscontrato nel caso in disamina, mentre il ricorrente insiste infondatamente nel desumerlo sulla base di un preteso obbligo a carico della Procura generale, in realtà insussistente, di presentare tempestiva istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione; senza considerare, peraltro, che l'esito di una simile istanza non avrebbe neanche potuto essere dato per scontato, dipendendo dalla valutazione discrezionale dell'organo giudicante, con tutto quanto ne consegue in termini di diversa commisurazione della pena residua da scontare.3.

La questione di legittimità costituzionale subordinatamente eccepita dalla parte ricorrente è manifestamente infondata, in quanto le vicende esecutive connesse a valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria non possono mai comportare ingiustizia della detenzione, in assenza di errori, nel caso insussistenti.

Siamo al di fuori, cioè, da una situazione lato sensu riconducibile ad un errore giudiziario meritevole di indennizzo, ed in tale prospettiva la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere considerata anche irrilevante rispetto alla concreta vicenda esecutiva in disamina.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dro [OSCURATO:PERSONA] Ciamp3 Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per il periodo di detenzione in carcere derivante dall'ordine di carcerazione emesso il 14.8.2018 dalla Procura Generale di Bari, in relazione alla sentenza del 18.10.2016 della Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile il 3.3.2017. Sul piano processuale, risulta che l'esecuzione aveva inizio il 31.8.2018, con fine pena residua di anni due, mesi due e giorni otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentava istanza ex art. 671 cod. proc. peri, alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, la quale (con provvedimento depositato il 6.3.2019) rideterminava favorevolmente la pena complessiva, da anni 26 di reclusione, oltre alla multa, a quella di anni 17 e mesi 10 di reclusione, oltre alla multa. A seguito di tale riduzione di pena, veniva emesso ordine immediato di scarcerazione del Vurchio, eseguito il 14.3.2019, per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in pari data dalla locale Procura Generale, che fissava la decorrenza della pena al 31.8.2018 e la scadenza al 30.5.2019, anticipata al 14.3.2019 tenuto conto di complessivi 585 giorni di liberazione anticipata. La Corte barese ha evidenziato che la liberazione del Vurchio non è conseguita ad un ordine di esecuzione erroneo, bensì all'accoglimento in sede esecutiva dell'istanza avanzata dal medesimo, il cui effetto non fa divenire illegittimo ex post l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge per tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione, in quanto la Procura generale avrebbe dovuto richiedere subito al Giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione. Di contro, si è venuta a creare una evidente ingiustizia della detenzione, patita oltre la misura cristallizzata nella rideterminazione dovuta all'incidente di esecuzione. Il calcolo della liberazione anticipata, effettuato solo col provvedimento di scarcerazione del 14.3.2019, avrebbe dovuto essere effettuato sin dal 2017, da quando era evidente che la rideterminazione ed il cumulo avrebbero sortito l'effetto dell'azzeramento della pena residua da eseguire. In subordine, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la detenzione già interamente patita in misura sovrabbondante rispetto a quella rideterminata in sede di incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., ove non utilizzabile attraverso la fungibilità, debba trovare riparazione attraverso l'indennizzo per ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale, nel replicare alla considerazioni del Procuratore Generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento, in quanto non si confronta adeguatamente con le esaurienti argomentazioni del provvedimento impugnato e con i principi giurisprudenziali applicabili in subiecta materia, in applicazione dei quali non è rinvenibile alcuna violazione di legge nella decisione resa dalla Corte barese. 2. Il provvedimento impugnato si è attenuto all'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 - 01). Nessun errore o ritardo dell'Autorità procedente è stato riscontrato nel caso in disamina, mentre il ricorrente insiste infondatamente nel desumerlo sulla base di un preteso obbligo a carico della Procura generale, in realtà insussistente, di presentare tempestiva istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione; senza considerare, peraltro, che l'esito di una simile istanza non avrebbe neanche potuto essere dato per scontato, dipendendo dalla valutazione discrezionale dell'organo giudicante, con tutto quanto ne consegue in termini di diversa commisurazione della pena residua da scontare.3. La questione di legittimità costituzionale subordinatamente eccepita dalla parte ricorrente è manifestamente infondata, in quanto le vicende esecutive connesse a valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria non possono mai comportare ingiustizia della detenzione, in assenza di errori, nel caso insussistenti. Siamo al di fuori, cioè, da una situazione lato sensu riconducibile ad un errore giudiziario meritevole di indennizzo, ed in tale prospettiva la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere considerata anche irrilevante rispetto alla concreta vicenda esecutiva in disamina. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dro [OSCURATO:PERSONA] Ciamp3 Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente
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