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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25017/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato ai danni dell'Enel; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, nel caso de quo, è contestata la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. che comporta la perseguibilità d'ufficio del reato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato - è inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come, alla luce del quadro probatorio, non fosse dubitabile il prelievo illecito di energia elettrica da parte dell'imputato al fine di alimentare il locale da lui gestito cle4A4:4p~t-e, così trendo consapevolmente e intenzionalmente un indebito profitto economico; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante - è, anch'esso, inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da congrua motivazione, avendo la corte territoriale specificato come i plurimi precedenti, la non modesta gravità del fatto, la pericolosità dell'imputato, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili non permettono di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle_ ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato ai danni dell'Enel; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, nel caso de quo, è contestata la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. che comporta la perseguibilità d'ufficio del reato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato - è inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come, alla luce del quadro probatorio, non fosse dubitabile il prelievo illecito di energia elettrica da parte dell'imputato al fine di alimentare il locale da lui gestito cle4A4:4p~t-e, così trendo consapevolmente e intenzionalmente un indebito profitto economico; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante - è, anch'esso, inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da congrua motivazione, avendo la corte territoriale specificato come i plurimi precedenti, la non modesta gravità del fatto, la pericolosità dell'imputato, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili non permettono di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle_ ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 25017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris